Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23278 del 05/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 05/10/2017, (ud. 19/07/2017, dep.05/10/2017),  n. 23278

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6454/2015 proposto da:

C.E.A.R., Consorzio Edile Artigiani Rocca di Papa, in persona del

legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliato in ROMA, alla via

Germanico 107, presso lo studio dell’avv. Giorgio Gelera,

rappresentato e difeso dall’avv. Dominique Bonagura giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

UniCredit s.p.a., incorporante per fusione Unicredit Banca di Roma

s.p.a., già Banca di Roma s.p.a., e per essa, quale mandataria,

UniCredit Credit Management Bank s.p.a., in persona del legale

rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Roma, alla via Luigi

Settembrini 30, presso lo studio dell’avv. Massimo Garofalo, che la

rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7073/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

pubblicata il 18/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 19/07/2017 dal Presidente Dott.ssa MAGDA CRISTIANO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

La Corte d’appello di Roma ha respinto l’appello avanzato da C.E.A.R. – Consorzio Edile Artigiani Rocca di Papa – contro la sentenza di primo grado, che aveva a sua volta respinto l’opposizione proposta dall’appellante contro il decreto ingiuntivo con il quale Unicredit s.p.a. gli aveva intimato il pagamento del saldo debitore del conto corrente.

La corte del merito, premessa la genericità delle argomentazioni svolte dall’opponente/appellante per contestare la sussistenza e l’ammontare del credito ex adverso preteso, ha escluso di poter rilevare d’ufficio la nullità di singole clausole contrattuali.

La sentenza, pubblicata il 18.11.2014, è stata impugnata da C.E.A.R. con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui UniCredit s.p.a., rappresentata in giudizio dalla mandataria UniCredit Credit Management Bank s.p.a., ha resistito con controricorso.

Le parti hanno ricevuto tempestiva notificazione della proposta di definizione e del decreto di fissazione d’udienza di cui all’art. 380 bis c.p.c..

UniCredit ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Con il primo motivo il ricorrente lamenta che la corte del merito abbia ritenuto generiche le eccezioni di nullità delle clausole contrattuali che prevedevano la corresponsione degli interessi anatocistici e di interessi usurari, da esso proposte sin dal primo grado del giudizio, e che abbia inoltre escluso di poterne rilevare d’ufficio la nullità.

Col secondo denuncia il vizio di omessa pronuncia su tali eccezioni.

Con il terzo contesta che la documentazione prodotta dalla banca (estratto conto certificato ex art. 50 TUB), benchè idonea ad ottenere l’emissione del provvedimento monitorio, potesse costituire piena prova del credito in sede di opposizione.

Il primo motivo è manifestamente fondato.

Questa Corte ha infatti ripetutamente affermato che la nullità delle clausole contrattuali che prevedono la corresponsione di interessi anatocistici o di interessi usurari è rilevabile dal giudice d’ufficio; ne consegue, che, quand’anche le relative eccezioni fossero state illustrate da C.E.A.R. in via del tutto generica, la corte del merito non avrebbe potuto rifiutarsi di esaminarle, ma avrebbe dovuto valutarne l’eventuale fondatezza o infondatezza nel merito.

La conclusione non è utilmente contraddetta dalle difese svolte dalla banca, la quale, per un verso, continua a sostenere che le eccezioni erano inammissibili in quanto generiche e, per l’altro, afferma che il credito richiesto in via monitoria a titolo di saldo del conto corrente era stato già depurato degli interessi sugli interessi, senza considerare che la sentenza non contiene alcun accertamento sul punto e che, comunque, resterebbe a suo carico di dimostrare l’esattezza dei conteggi eventualmente eseguiti (rispetto ai quali il ricorrente non aveva alcun onere di specifica contestazione).

Resta assorbito il secondo motivo.

Il terzo motivo è inammissibile.

A fronte dell’accertamento del giudice d’appello secondo cui la banca aveva prodotto “copiosa documentazione a sostegno del proprio credito, integralmente riassunta nella sentenza di primo grado nei punti da 1) ad 11) della pag. 3”, la ricorrente non poteva limitarsi ad affermare che l’unico documento probatorio allegato dalla banca era costituito dall’estratto conto certificato, ma avrebbe dovuto riprodurre in ricorso, a sostegno del proprio assunto, la menzionata pagina 3 della sentenza del tribunale o quantomeno specificare in quale esatta sede processuale detta sentenza fosse rintracciabile, onde consentire a questa Corte, che non ha accesso diretto agli atti di causa, di verificare l’eventuale erroneità dell’accertamento contestato.

Va tuttavia opportunamente aggiunto che la produzione di documenti astrattamente idonei a provare il credito non comporta l’esonero della banca dal dimostrarne l’effettiva sussistenza ed entità.

All’accoglimento del primo motivo conseguono la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che regolerà anche le spese di questo giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo ed inammissibile il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 19 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2017

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