Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23277 del 23/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 23/10/2020, (ud. 31/01/2020, dep. 23/10/2020), n.23277

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 29394 del ruolo generale dell’anno 2015

proposto da:

Corema s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avv. Raffaele D’Innella per procura

speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliata in Roma, via

Panama, n. 74, presso lo studio degli Avv.ti Gianni Emilio Iacobelli

e Carlo Colapinto;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate-ricossione (subentrata a Equitalia s.p.a.), in

persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’Avv.

Stefania Maria Lepore per procura speciale in calce al

controricorso, elettivamente domiciliata in Roma, via Ombrone, n.

14, presso lo studio dell’Avv. Giuseppe Caputi;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Puglia, n. 1037/1/2015, depositata il giorno 13

maggio 2015;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 31

gennaio 2020 dal Consigliere Dott. Triscari Giancarlo.

 

Fatto

RILEVATO

che:

la sentenza impugnata ha esposto, in punto di fatto, che: l’Agenzia delle entrate aveva notificato a Corema s.r.l. una intimazione di pagamento conseguente a una precedente cartella ad essa notificata; la società aveva proposto ricorso deducendo l’invalidità della notifica della cartella di pagamento; la Commissione tributaria provinciale di Bari aveva rigettato il ricorso; avverso la pronuncia del giudice di primo grado la società aveva proposto appello;

la Commissione tributaria regionale della Puglia ha rigettato l’appello, in particolare ha ritenuto che: la notifica della cartella di pagamento era stata regolare, in quanto la stessa era avvenuta, ai sensi dell’art. 145, c.p.c., presso la residenza della legale rappresentante della società e, attesa la sua irreperibilità relativa, secondo quanto previsto dall’art. 140, c.p.c.; non rilevava l’omessa indicazione del Comune ove era stato eseguito il deposito e la conseguente affissione dell’avviso nell’albo pretorio, essendo evincibile dalla previsione di cui all’art. 140, c.p.c. laddove dispone che il deposito della copia avviene nella casa comunale dove deve essere eseguita la notifica; la produzione documentale, in quanto dotata di forza probatorio privilegiata, comprovava la regolarità della procedura seguita; la regolare notifica della cartella di pagamento precludeva l’esame del merito della fondatezza delle ragioni fatte valere; sussisteva la legittimazione passiva del concessionario della riscossione;

avverso la suddetta pronuncia ha proposto ricorso la contribuente affidato a quattro motivi di censura;

l’Agenzia delle entrate-riscossione ha depositato atto con il quale ha dichiarato di costituirsi “instando per la declaratoria di inammissibilità ed integrale rigetto del ricorso introduttivo”.

Diritto

CONSIDERATO

che:

va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità della costituzione di Agenzia delle entrate-riscossione, tenuto conto che, secondo il costante orientamento di questa Corte (Cass. civ., 21 febbraio 2001, n. 2533), la parte alla quale il ricorso è diretto, se intende contraddire, deve farlo mediante l’atto previsto dall’art. 370, c.p.c., che deve avere, in linea di massima, gli stessi requisiti del ricorso: solo in tal caso la parte può ritenersi ritualmente costituita ed è legittimata alla produzione di difese scritte e di documenti. Ogni diverso atto con il quale, come nel caso di specie, la parte intimata si limiti a contestare genericamente la fondatezza del ricorso, va conseguentemente dichiarato inammissibile poichè altrimenti verrebbe ad essere compromesso l’equilibrio del contraddittorio (Cass. civ., 9 ottobre 1996, n. 8835; Cass. civ., 21 aprile 1997, n. 3421);

nel caso di specie, l’atto depositato da Agenzia delle entrate-riscossione non contiene alcuna specifica indicazione delle ragioni per le quali si ritiene che il ricorso debba essere rigettato, con conseguente inammissibilità della costituzione per mancanza dei requisiti di cui all’art. 366, c.p.c., cui fa richiamo l’art. 370, c.p.c.;

con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per falsa applicazione dell’art. 145, c.p.c., e per violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), per avere ritenuta regolare la notifica della cartella di pagamento, sebbene la stessa non era stata eseguita presso la sede della società ma alla rappresentante legale, la quale, peraltro, non risiedevamo nel Comune ove si trovava il domicilio fiscale della società;

il motivo è infondato;

va osservato, in primo luogo, che, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli artt. 137 e s.s. c.p.c., presso il suo domicilio fiscale;

con specifico riferimento alle modalità di notifica nei confronti di una società di capitali, l’art. 145, c.p.c., prevede che gli atti devono essere notificati alla società presso la sede della stessa (comma 1, primo periodo), ovvero (comma 1, secondo periodo) anche alla persona fisica che rappresenta l’ente, qualora nell’atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale, potendosi provvedere ai sensi dell’art. 140, c.p.c., se la notificazione non può eseguirsi presso la sede dell’ente ovvero ai sensi degli artt. 138, 139 e 141, c.p.c.;

invero, la riforma operata dalla L. n. 263 del 2005, art. 2, modificando la norma in esame, ha previsto non più in via residuale, ma in via alternativa, la possibilità di notificare l’atto destinato ad un ente (società, associazione, fondazione), alla persona che lo rappresenta (purchè ne siano indicati nell’atto la qualità, la residenza, il domicilio o la dimora abituale), secondo le modalità di notificazione disciplinate, per le persone fisiche, dagli artt. 138, 139, 141 c.p.c. (Cass. civ., 6 aprile 2017, n. 9009; Cass. civ., 3 maggio 2012, n. 6693), sicchè correttamente la notifica può essere eseguita direttamente nei confronti del rappresentante legale, come nel caso di specie;

con riferimento, poi, alla questione relativa alla notifica al legale rappresentante presso un Comune diverso da quello ove la società ha domicilio fiscale, questa Corte (Cass. civ., 21 dicembre 2016, n. 26540; Cass. civ., 20 gennaio 2011, n. 1206; Cass. civ., 28 novembre 2014, n. 25272; Cass. civ., 24 settembre 2015, n. 18934) ha chiarito che la limitazione territoriale indicata dalla norma non può essere considerata come garanzia in favore del contribuente, in quanto, invero, è posta a tutela dell’operatività dell’ufficio, che, qualora il legale rappresentante sia altrove domiciliato, non ha l’onere di ricercarlo ulteriormente rispetto al domicilio fiscale della società (ciò che vanificherebbe la “ratio” della previsione di tale domicilio), con la conseguenza che ad essa resta la facoltà, ma non l’obbligo, di porre in essere notifiche con forme meno garantite;

poichè, dunque, la disciplina in parola è posta a garanzia dell’amministrazione finanziaria, non ne consegue l’illegittimità del procedimento notificatorio quando venga seguita una procedura più garantista nei confronti del contribuente, qual è la notificazione al legale rappresentante della società, indicato negli atti, presso la sua residenza sita in un comune diverso dal domicilio fiscale dell’ente, cui comunque l’amministrazione abbia inteso indirizzare l’atto rinunciando alla limitazione territoriale delle ricerche;

la pronuncia censurata, dunque, è conforme ai suddetti principi, sicchè non sussiste la violazione di legge prospettata;

con il secondo motivo si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per falsa applicazione degli artt. 140 e 145, c.p.c., nonchè ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per omesso esame di un fatto decisivo;

in particolare, parte ricorrente censura la sentenza per avere ritenuto regolare la notifica della cartella di pagamento eseguita direttamente nei confronti del legale rappresentante, nonostante il fatto che, in sede di appello, avesse evidenziato che controparte non aveva mai dato dimostrazione che nell’atto da notificare (cioè nella cartella di pagamento) era stata indicata la qualità del soggetto destinatario e la sua residenza, domicilio o dimora abituale;

il motivo è inammissibile;

la sentenza censurata ha ritenuto che sussisteva nella fattispecie la prova della regolarità della notifica seguita, in particolare che era stata rispettata la procedura di cui all’art. 140, c.p.c.;

rispetto a tale valutazione, parte ricorrente prospetta un vizio della procedura notificatoria, consistente nella mancanza, nell’atto da notificare, della specifica indicazione della qualità del soggetto destinatario e della sua residenza, domicilio o dimora abituale;

si tratta, tuttavia, di una ragione di doglianza inammissibile in quanto, in primo luogo, non risulta che parte ricorrente avesse prospettato tale ragione di doglianza già con la proposizione del ricorso introduttivo del giudizio, sì da ricondurre la questione nell’ambito del thema decidendi;

questa Corte ha, invero, precisato che, qualora una determinata questione che implichi un accertamento di fatto non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata nè indicata nelle conclusioni ivi epigrafate, il ricorrente che riproponga tale questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale scritto difensivo o atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa” (Cass. n. 8300/2018; conf. Cass. nn. 21256/2017, 8206/2016, 7048/2016);

inoltre, gli ulteriori elementi, indicati dalla ricorrente, relativi alla produzione agli atti, non attengono neppure al profilo in esame, da essa prospettato con il motivo di appello, relativo alla mancanza nell’atto impugnato delle specifiche indicazioni richieste, ma al diverso profilo della incompletezza o non specificità della relata di notifica e del successivo deposito presso la casa comunale;

infine, inammissibile è il profilo di censura relativo al vizio di motivazione della sentenza per omesso esame di fatti decisivi ai fini della verifica della legittimità della sequenza notificatoria, specificamente indicati a pag. 10 e 11, del ricorso;

in primo luogo, va osservato che il giudice del gravame ha mostrato di avere tenuto in considerazione gli elementi sopra indicati, avendo precisato che “la produzione documentale offerta già nel giudizio di primo grado e che, provenendo da pubblici ufficiali fa piena prova fino a querela di falso, ha già offerto la prova della regolarità della procedura seguita ai sensi dell’art. 140, ed ogni contestazione sul punto è palesemente infondata”;

inoltre, il profilo di censura in esame è stato proposto in violazione del principio di specificità, non avendo parte ricorrente in alcun modo indicato e specificato in quale atto del giudizio di primo grado la questione della irregolarità della notifica, secondo gli specifici elementi ora evidenziati, era stata posta all’attenzione del giudicante e, a seguito della pronuncia del medesimo, riprospettata dinanzi al giudice del gravame (limitandosi, in quest’ultimo caso, a fare generico richiamo, alla pag. 18 dell’atto di appello, senza ulteriore specificazione);

con il terzo motivo si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per falsa applicazione dell’art. 145, c.p.c., per avere ritenuto che, pur non essendo stato indicato, nell’avviso di notificazione, il Comune presso cui era avvenuto il deposito dell’atto, lo stesso era individuabile in base alla formulazione di cui all’art. 140, c.p.c. che prevede che, l’ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa comunale dove la notificazione deve essere eseguita;

il motivo è infondato;

l’art. 48, disp. att. c.p.c., prevede che l’avviso prescritto nell’art. 140 c.p.c. deve contenere: 1) il nome della persona che ha chiesto la notificazione e del destinatario; 2) l’indicazione della natura dell’atto notificato; 3) (…); 4) la data e la firma dell’ufficio giudiziario;

pertanto, poichè il luogo di deposito dell’atto è prescritto dall’art. 140, c.p.c., presso la casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, in assenza di indicazioni difformi, non ricavabili dall’art. 48, disp. att. c.p.c., correttamente il giudice del gravame ha presunto che il deposito dell’atto era avvenuto presso il Comune di Gravina, essendo stato l’avviso notificato alla legale rappresentante all’indirizzo di residenza sito nel medesimo Comune;

con il quarto motivo si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3), 4) e 5);

in particolare, si censura la sentenza per avere reso una motivazione apparente, non avendo in alcun modo motivato sulla ragione di doglianza relativa all’inosservanza della previsione di cui all’art. 145, c.p.c., non essendo stata eseguita la notifica presso la sede legale, nè essendo stato dimostrato che la notifica era stata impossibile, tanto da avere, poi, proceduto alla notifica presso la persona fisica che la rappresentava, e, infine, per non essere stata seguita la sequenza procedimentale delineata dall’art. 145, c.p.c., secondo quanto previsto negli artt. 138, 139 e 141, c.p.c.;

inoltre, la medesima ragione di censura viene prospettata sotto il profilo dell’omessa motivazione su fatti decisivi di cui si era discusso nel giudizio, nonchè sotto il profilo della violazione di legge, in particolare dell’art. 145, c.p.c., considerato che la procedura di cui all’art. 140, c.p.c., è prevista solo nel caso di irreperibilità, incapacità o rifiuto delle persone di cui all’art. 139 c.p.c.;

Il motivo è inammissibile;

lo stesso, in realtà, prospetta, in una medesimo contesto di censura, ragioni di doglianza che attengono ora a un vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente, ora a un vizio di motivazione della sentenza, ora a un vizio di violazione di legge, senza che sia possibile distinguere e sceverare, nell’ambito del contenuto dei diversi profili di censura, l’autonomia dei diversi passaggi cui fare riferimento al fine di esaminare compiutamente il motivo in esame;

va comunque evidenziato che, rispetto alla prospettazione della motivazione apparente, la pronuncia censurata ha chiarito che non vi era, nella fattispecie, alcuna inesistenza o nullità della notifica, in quanto: la stessa era avvenuta presso la residenza in Gravina della liquidatrice, con atto del 30 maggio 2008, sulla base delle indicazioni anagrafiche e risultanti dalla visura camerale; la notifica alle persone giuridiche poteva essere compiuta, in via alternativa, presso la sede della società o alla persona fisica che la rappresenta; in caso di irreperibilità del soggetto che rappresenta la persona giuridica la notifica deve essere effettuata ai sensi dell’art. 140, c.p.c.; la procedura di cui all’art. 140, c.p.c., era stata correttamente eseguita, non essendo rilevante la circostanza che l’avviso di deposito non conteneva l’indicazione del Comune presso cui lo stesso era avvenuto, ed ogni contestazione sulla regolarità della suddetta notifica era infondata, tenuto conto della produzione documentale offerta già nel giudizio di primo grado;

in sostanza, il giudice del gravame si è espressamente pronunciato in ordine alla questione della regolarità della notifica in esame mediante un procedimento logico giuridico esaustivo, consentendo di apprezzare sulla base di quali considerazioni ha ritenuto non fondato il motivo di appello relativo alla mancata osservanza delle previsioni normative in materia di notifica alle persone giuridiche;

nè può ragionarsi in termini di vizio della motivazione della sentenza per non avere statuito sulla mancata osservanza della procedura da seguire nel caso di notifica alla persona giuridica;

in realtà, stando a quanto riportato dalla ricorrente, la stessa si era doluta in appello della circostanza che la notifica non era stata eseguita presso la sede legale nè era stato dimostrato che la notifica era stata impossibile, tanto da poterla eseguire presso la persona fisica, nè era stato dimostrato che era stata seguita la sequenza procedimentale contenute negli artt. 138, 139 e 141, c.p.c.;

è, quindi, rispetto a tale prospettazione delle ragioni di doglianza, che il giudice del gravame ha espresso le proprie considerazioni in ordine alla legittimità della procedura notificatoria seguita, valutata alla luce della documentazione in atti, dallo stesso espressamente richiamata;

inoltre, come già chiarito in sede di esame del secondo motivo di ricorso, relativamente alle singole e diverse circostanze, indicate, ora, quale fatto storico non considerato dal giudice del gravame, al fine di sostenere il vizio di motivazione della sentenza, parte ricorrente non ha in alcun modo indicato e specificato in quale atto del giudizio di primo grado la questione della irregolarità della notifica, secondo gli specifici elementi ora evidenziati quale fatto storico decisivo, era stata posta all’attenzione del giudicante e, a seguito della pronuncia del medesimo, riprospettata dinanzi al giudice del gravame (limitandosi, in quest’ultimo caso, a fare generico richiamo, alla pag. 18 dell’atto di appello, senza ulteriore specificazione);

va quindi precisato che questa Corte (Cass. civ., 26 ottobre 2018, n. 27310) ha più volte precisato che con l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), nel testo novellato, può denunciarsi in cassazione solo l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, purchè risultante dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo, mentre, l’omessa motivazione, viene parametrata ad un “minimo costituzionale”, esaurendosi nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile;

in conclusione, va dichiarata l’inammissibilità della costituzione di Agenzia delle entrate-riscossione, sono infondati il primo e terzo motivo, inammissibili il secondo e quarto, con conseguente rigetto del ricorso;

nulla sulle spese, attesa la inammissibilità della costituzione dell’Agenzia delle entrate-riscossione.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, D.P.R. n. 115 del 2020, art. 13, comma 1 quater., se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione civile, il 31 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2020

 

 

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