Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23277 del 18/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 18/09/2019, (ud. 04/06/2019, dep. 18/09/2019), n.23277

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17872-2018 proposto da:

A.N., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato CAVICCHIOLI MARCO;

– ricorrente –

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE DI NOVARA, in persona del Presidente pro tempore,

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso il decreto n. 593/2018 R.G. del TRIBUNALE di TORINO,

depositato il 24/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MELONI

MARINA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Torino sezione specializzata per la protezione internazionale, con decreto in data 24/4/2018, ha confermato il provvedimento di rigetto pronunciato dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Novara in ordine alle istanze avanzate da A.N., nato in NIGERIA il 6/9/1986, volte, in via gradata, ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, il riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria ed il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria.

Il richiedente asilo aveva riferito alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Novara di essere fuggito dal proprio paese in quanto dopo la morte di sua madre, i parenti si erano impossessati dei suoi beni. Inoltre era affetto da una displasia congenita all’anca. Avverso il decreto del Tribunale di Torino ha proposto ricorso per cassazione il ricorrente, affidato a tre motivi. Il Ministero dell’Interno si è costituito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente prospetta questione di legittimità costituzionale, in materia di controversie di protezione internazionale, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, introdotto dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g), per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1; art. 24 Cost., commi 1 e 2; art. 111 Cost., commi 1, 2 e 5; art. 117 Cost., comma 1, quest’ultimo parametro così come integrato dall’art. 46, paragrafo 3 della Direttiva n. 32/2013 e dagli artt. 6 e 13 della Cedu, rispettivamente in riferimento alla previsione del rito camerale ex artt. 737 c.p.c. e ss. ed al termine di impugnabilità del decreto solo in Cassazione entro 30 giorni dalla comunicazione a cura della cancelleria del decreto di primo grado.

Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente prospetta questione di legittimità costituziionale del D.L. n. 13 del 2017, art. 21, comma 1, così come convertito nella L. n. 46 del 2017, per violazione dell’art. 3 Cost, comma 1, e art. 77 Cost., comma 2, per mancanza dei presupposti di necessit’ e urgenza nell’emanazione dello stesso decreto legge, in considerazione del differimento dell’efficacia temporale e, quindi dell’entrata in vigore del nuovo rito in materia di protezione internazionale.

Con il primo e secondo motivo di ricorso il ricorrente prospetta questioni di legittimità costituzionale sulle quali questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi in analogo giudizio, ritenendole irrilevanti e manifestamente infondate, con sentenza sez. 1 n. 17717 del 27/6/2018 pienamente condivisa da questo Collegio e dalla quale non vi è motivo per discostarsi.

Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis commi 10 ed 11, come modificato dal D.L. 17 febbraio 2017 n. 13, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn.3 e 5, in quanto il Tribunale di Torino, nonostante la espressa istanza del ricorrente, non aveva fissato l’udienza di comparizione delle parti sebbene mancante la videoregistrazione dell’audizione svoltasi davanti alla competente Commissione Territoriale. II ricorso è fondato e deve essere accolto in ordine al terzo motivo.

Infatti il D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 14, introdotto dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 6, comma 1, lett. c), convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, stabilisce al comma 1 che: “Il colloquio è videoregistrato con mezzi audiovisivi e trascritto in lingua italiana”, aggiungendo al comma 7 che: “Quando il colloquio non può essere videoregistrato, per motivi tecnici o nei casi di cui al comma 6-bis dell’audizione è redatto verbale sottoscritto dal richiedente e si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente articolo”.

Il D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, pure inserito dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, concernente le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale, sancisce:

-) al comma 9 che: “Il procedimento è trattato in camera di consiglio”;

-) al comma 10 che: “E’ fissata udienza per la comparizione delle parti esclusivamente quando il giudice: a) visionata la videoregistrazione di cui al comma 8 ritiene necessario disporre l’audizione dell’interessato; b) ritiene indispensabile richiedere chiarimenti alle parti; c) dispone consulenza tecnica ovvero, anche d’ufficio, l’assunzione di mezzi di prova”;

-) al comma 11 che: “L’udienza è altresì disposta quando ricorra almeno una delle seguenti ipotesi: a) la videoregistrazione non è disponibile; b)l’interessato ne abbia fatto motivata richiesta nel ricorso introduttivo e il giudice, sulla base delle motivazioni esposte dal ricorrente, ritenga la trattazione del procedimento in udienza essenziale ai fini della decisione; c) l’impugnazione si fonda su elementi di fatto non dedotti nel corso della procedura amministrativa di primo grado”.

Il dato normativo risulta quindi chiaro nello stabilire che in mancanza della videoregistrazione l’udienza debba essere fissata, senza che il giudice disponga di alcun potere discrezionale in proposito: ciò appare evidente non soltanto dalla lettera della disposizione, rilevante ai sensi dell’art. 12 preleggi, in ragione dell’uso dell’indicativo nella locuzione “L’udienza è altresì disposta…”, ma, inoltre, dal raffronto tra l’ipotesi di cui al comma 10 e quelle indicate dal comma 11. Difatti, nel primo di essi il legislatore ha raggruppato i casi di cui il giudice può fissare discrezionalmente l’udienza (sia perchè ritiene di approfondire quanto emerge dal colloquio videoregistrato, sia perchè ritiene di dar corso all’istruzione probatoria), distinguendoli da quelli, menzionati al comma 11, in cui egli deve in ogni caso fissarla: ossia se la videoregistrazione non è disponibile, in questo caso senza alcun margine di diversa valutazione; se l’interessato lo ha chiesto, salvo che il giudice, specificamente replicando alle motivazioni addotte dal ricorrente, ritenga l’udienza non essenziale ai fini della decisione; se l’impugnazione si fonda su elementi di fatto non dedotti nel corso della procedura amministrativa, nuovamente, in simile caso, senza alcun margine di apprezzamento discrezionale (vedi precedente di questa Corte sentenza 17717/2018).

Ne discende che il decreto impugnato va cassato e rinviato al Tribunale di Torino in diversa composizione, il quale provvederà a decidere sulla domanda proposta, previa fissazione dell’udienza di comparizione delle parti, in applicazione del seguente principio già espresso da questa Corte con il precedente citato: “In materia di protezione internazionale, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, come inserito dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, ove non sia disponibile la videoregistrazione con mezzi audiovisivi dell’audizione del richiedente la protezione dinanzi alla Commissione territoriale, il Tribunale, chiamato a decidere del ricorso avverso la decisione adottata dalla Commissione, è tenuto a fissare l’udienza di comparizione delle parti a pena di nullità del suo provvedimento decisorio, salvo il caso dell’accoglimento dell’istanza del richiedente asilo di non avvalersi del supporto contenente la registrazione del colloquio”.

P.Q.M.

Accoglie il terzo motivo, assorbiti gli altri, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Torino in diversa composizione il quale provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sesta sezione civile della Corte di Cassazione, il 4 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2019

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