Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23277 del 09/11/2011

Cassazione civile sez. III, 09/11/2011, (ud. 06/10/2011, dep. 09/11/2011), n.23277

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2/2007 proposto da:

M.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PANARITI BENITO,

rappresentato e difeso dall’avvocato CAVERA’ DIEGO, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

e contro

CASSA RISP FIRENZE SPA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 785/2006 del TRIBUNALE di GROSSETO, depositata

il 26/07/2006; R.G.N. 2626/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/10/2011 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Svolgimento del processo e motivi della decisione.

1. Va rilevato in fatto:

1.1. che la C.R. Firenze spa promosse espropriazione immobiliare in danno di M.R., acquirente di beni gravati da ipoteche accese nei confronti dei precedenti proprietari M. E. e Me.Ca., poi iscritta al n. 150/04 r.g.e.i. del Tribunale di Grosseto;

1.2. che a tale espropriazione si oppose M.R., contestando l’esistenza del credito garantito dalle ipoteche e del medesimo credito azionato, anche sulla base di un precedente giudicato e della mancanza di prova dell’erogazione delle somme oggetto del mutuo garantito;

1.3. che, instaurato il contraddittorio nei confronti del solo creditore procedente e sulle contestazioni di questo, l’adito tribunale rigettò l’opposizione con sentenza n. 785 del 26.8.06;

1.4. che per la cassazione di tale sentenza ricorre M. R., affidandosi a quattro motivi; e che, per la pubblica udienza del 6 ottobre 2011, non depositando controricorso la sola intimata Banca C.R. Firenze, nemmeno il ricorrente compare per discutere oralmente la causa;

1.5. che il ricorrente formula quattro motivi, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, e conclusi da quesiti, lamentando: l’erroneità interpretazione del giudicato esterno costituito dalla sentenza della Corte di appello di Firenze n. 1217/00; l’erroneità dell’interpretazione del contenuto degli atti di accettazione del mutuo del 20.1.93; il contrasto con la giurisprudenza di legittimità riportata nella Corte di appello di Firenze invocata quale giudicato esterno; l’erroneità dell’interpretazione del contenuto degli atti di accettazione del mutuo;

1.6. che il collegio ha raccomandato una motivazione semplificata.

2. Deve al riguardo considerarsi in diritto:

2.1. che trattasi di opposizione dispiegata dal terzo assoggettato, ai sensi dell’art. 602 c.p.c. e ss., ad espropriazione forzata: in particolare, essendo egli chiamato a rispondere di un debito altrui garantito da ipoteca gravante su beni da lui acquistati dopo l’iscrizione di quest’ultima;

2.2. che in una cosiffatta espropriazione si ha un’ipotesi di responsabilità senza debito, ovvero per debito altrui (essendo sufficiente il titolo esecutivo contro il debitore diretto e tanto ricavandosi dal regime delle eccezioni che il terzo può opporre al creditore, a norma del combinato disposto degli artt. 2870 e 2859 c.c.: Cass. 6 maggio 1975, n. 1746), sicchè il terzo proprietario del bene risponde, col bene ipotecato, dell’eventuale inadempimento del debitore originario (Cass. 29 settembre 2007, n. 20580);

2.3. che in tale processo esecutivo è quindi parte necessaria non soltanto il terzo assoggettato all’esecuzione, ma anche il debitore esecutato: in particolare, il debitore, assieme al creditore, assume la veste di legittimo e necessario contraddittore, quale soggetto nei cui confronti l’accertamento della ricorrenza o meno dell’azione esecutiva contro il terzo è destinato a produrre effetti immediati e diretti; si tratta di un accertamento concernente una situazione giuridica unica per il creditore, per il debitore e per il terzo, non potendo sussistere essa che nei confronti di tutti e tre, dato che il titolo esecutivo ed il precetto non possono restare in piedi o venir meno se non per i tre soggetti congiuntamente (Cass. 11 maggio 1994, n. 4607);

2.4. che pertanto, nel giudizio di opposizione all’esecuzione, promosso contro il creditore procedente dal terzo assoggettato all’esecuzione, il debitore principale, assieme al creditore, assume la veste di legittimo e necessario contraddittore, quale soggetto nei cui confronti l’accertamento della ricorrenza o meno dell’azione esecutiva contro il terzo è destinato a produrre effetti immediati e diretti; ne consegue che le sentenze rese in un giudizio di opposizione all’esecuzione promossa su beni del terzo in cui non sia stato evocato in causa anche il debitore necessario sono inutiliter datae e tale nullità, ove non rilevata dai giudici di merito, deve essere rilevata d’ufficio dal giudice di legittimità con remissione della causa al giudice di primo grado (in termini: Cass. 31 agosto 2011, n. 17875; Cass. 31 agosto 2011, n. 17875; Cass. 22 marzo 2011, n. 6546; Cass. 29 settembre 2004, n. 19652; Cass. 4607 del 1994, cit.; Cass. 23 giugno 1976, n. 2347);

2.5. che poichè, nel caso di specie, l’opposizione è stata fin dall’inizio intentata dal terzo proprietario esecutato nei confronti della sola creditrice procedente, la sentenza di primo ed unico grado, pronunciata nel giudizio di opposizione che ne occupa senza che sia stato integrato il contraddittorio nei confronti del debitore diretto (indicato, in alcuni atti, come il solo M.E., ma in altri come quest’ultimo e tale Me.Ca.), è stata inutiliter data, onde siffatta invalidità va rilevata di ufficio e dichiarata in questa sede, in applicazione del generale principio di cui sopra.

3. Pertanto, in applicazione dell’art. 383 c.p.c., comma 3, si deve rimettere la causa al tribunale di Grosseto, giudice di primo grado, affinchè riesamini la controversia una volta restaurata l’integrità del contraddittorio: restando in questa sede precluso l’esame degli altri motivi di ricorso ed a maggior ragione del merito della controversia, siccome finora svoltasi a contraddittorio non integro;

mentre, quanto alle spese di lite fin qui sostenute, il carattere ufficioso del rilievo che ha condotto alla vanificazione delle attività processuali fin qui svolte integra, ad avviso del Collegio, un giusto motivo di integrale compensazione.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rimette le parti al Tribunale di Grosseto, ai sensi dell’art. 383 c.p.c., comma 3, e art. 354 c.p.c.; compensa tra le parti le spese di lite fin qui sostenute.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA