Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23276 del 18/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 18/09/2019, (ud. 28/05/2019, dep. 18/09/2019), n.23276

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19286-2018 proposto da:

A.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato MASSIMO GILARDONI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), PROCURA GENERALE presso la CORTE

DI CASSAZIONE;

– intimati –

avverso il decreto n. R.G. 17951/2017 del TRIBUNALE di BRESCIA,

depositato il 03/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

non partecipata 28/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI

MARZIO.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. – A.S. ricorre nei confronti del Ministero dell’Interno contro il decreto del 3 maggio 2018 con cui il Tribunale di Brescia ha respinto la sua domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale ovvero umanitaria.

2. – L’amministrazione intimata non spiega difese.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

3. – Premesse tre questioni di legittimità costituzionale del D.L. n. 13 del 2017, come convertito in L. n. 46 del 2017, concernenti la mancanza dei presupposti di necessità ed urgenza, la previsione di un termine di 30 giorni per la proposizione del ricorso per cassazione, nonchè della non impugnabilità in appello del decreto pronunciato dal Tribunale, il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 2, per aver omesso di compiere il necessario giudizio di bilanciamento tra il grado di inserimento sociale raggiunto da esso ricorrente e la condizione di provenienza, avuto riguardo al suo diritto di condurre una vita dignitosa.

Ritenuto che:

4. – Il collegio ha disposto la redazione del provvedimento in forma semplificata.

5. – Il ricorso è inammissibile.

5.1. – Le questioni di legittimità costituzionale sono state già disattese da questa Corte (v. Cass. n. 17717/2018 e 27700/2018).

5.2. – Il motivo è inammissibile.

Il ricorso prescinde dalla ratio decidendi posta dal giudice di merito a sostegno della propria decisione: il Tribunale ha difatti osservato che la protezione umanitaria non poteva essere riconosciuta “evidenziando la difficile situazione vissuta in Libia. Peraltro la permanenza in Libia (pur protrattasi per oltre un anno) non pare aver assunto connotati tali da far ritenere che la Libia sia il paese di origine del richiedente. Senza considerare che questi, in precedenza, aveva soggiornato per periodi analoghi o addirittura molto lunghi in altri paesi (quali il Togo ed il Niger…) basti rilevare che il richiedente non ha fatto alcun riferimento alla sua vita in Libia sì da poter ritenere che abbia instaurato in quel paese il centro dei suoi interessi affettivi – sociali od economici. La famiglia di origine del richiedente risiede in Ghana ove si trovano anche il figlio e la madre del figlio e in Libia risulta aver solamente lavorato come imbianchino (lavoro cessato quando è stato arrestato). In corso di causa è stata prodotta documentazione medica dalla quale è emersa positività all’HBsAg con accertamenti tuttora in corso. Peraltro nessuna allegazione è stata fatta con riguardo all’impossibilità per il richiedente di continuare gli accertamenti medici o di seguire adeguate cure nel proprio paese. Nè tale impossibilità può ritenersi insita con riguardo alla provenienza considerando che al Ghana è dotato di una certa struttura sanitaria”.

A fronte di tale dettagliata motivazione il ricorso non fa altro che riferirsi del tutto genericamente all’esigenza del giudizio di bilanciamento di cui si è detto, senza che si comprenda in alcun modo quali siano gli elementi che il giudice di merito avrebbe omesso di raffrontare.

6. – Nulla per le spese. Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, risultando il ricorrente ammesso al patrocinio a carico dello Stato.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 28 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA