Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23276 del 05/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 05/10/2017, (ud. 27/06/2017, dep.05/10/2017),  n. 23276

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25317-2012 proposto da:

B.A., C.F. (OMISSIS), + ALTRI OMESSI

– ricorrenti –

contro

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CATANZARO, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

A. SECCHI 9, presso lo studio dell’avvocato VALERIO ZIMATORE, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 879/2012 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 22/06/2012 R.G.N. 1512/2009.

Fatto

RILEVATO

che la Corte di Appello di Catanzaro, adita dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, ha riformato la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme che aveva rideterminato il fondo di produttività previsto dall’art. 61 del CCNL 5.12.1996 per la dirigenza del comparto sanità e condannato la ASL a corrispondere ai litisconsorti indicati in epigrafe, tutti dirigenti non medici, le maggiori somme agli stessi dovute a titolo di retribuzione di risultato nel periodo 1999/2004;

che la Corte territoriale ha escluso l’interesse ad agire degli appellati rilevando che il diritto a percepire la retribuzione di risultato non subisce alcun condizionamento dall’eventuale mancato rispetto delle disposizioni contrattuali relative alla formazione del fondo, sicchè i singoli dirigenti non possono trarre alcuna utilità dalla violazione dei criteri stabiliti dalle parti collettive che disciplinano adempimenti di carattere contabile;

che il giudice di appello ha escluso l’interesse ad agire anche in relazione alla domanda di condanna generica formulata perchè, dovendo l’interesse essere concreto ed attuale, i ricorrenti avrebbero dovuto dedurre di avere percepito l’indennità in misura ridotta rispetto a quella dovuta;

che avverso tale sentenza B.A. e gli altri litisconsorti indicati in epigrafe hanno proposto ricorso affidato ad un unico motivo, al quale ha opposto difese la Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro.

Diritto

CONSIDERATO

1. che il motivo di ricorso denuncia “violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c. e dell’art. 24 Cost.” nonchè “motivazione inesistente e contraddittoria circa il fatto controverso e decisivo per il giudizio” e rileva, in sintesi, che la Corte territoriale ha erroneamente escluso l’interesse ad agire dei dirigenti non medici, perchè l’ammontare del fondo condiziona la quantificazione della retribuzione di risultato spettante in caso di raggiungimento degli obiettivi, non potendo l’Azienda utilizzare ad altri fini gli importi stanziati;

1.1. che i ricorrenti aggiungono di avere anche domandato la condanna dell’Azienda al pagamento delle differenze derivanti dalla errata quantificazione del fondo, avendo percepito l’indennità di risultato in misura inferiore a quella dovuta in conseguenza del mancato rispetto dei criteri stabiliti dall’art. 61 del CCNL 5.12.1996;

2. che secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte “l’accertamento e la valutazione dell’interesse ad agire (da compiersi in via preliminare, prescindendo dall’esame del merito della controversia e dall’ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili) si risolve in un’indagine sull’idoneità astratta della pronuncia richiesta al conseguimento del risultato utile sperato e non altrimenti conseguibile se non con l’intervento del giudice, e va, pertanto, distinta dalla valutazione relativa al diritto sostanziale fatto valere in giudizio, poichè, nella prima, assume rilievo la questione dell’utilità dell’effetto giuridico richiesto e considerato con giudizio ipotetico conforme alla norma giuridica invocata, mentre, nella seconda, spiega influenza la (diversa) questione dell’effettiva conformità alla norma sostanziale dell’effetto giuridico che si chiede al giudice” (Cass. n. 4984/2001);

2.1. che le Sezioni Unite di questa Corte hanno anche precisato che “l’interesse ad agire richiesto dall’art. 100 c.p.c., in quanto condizione preliminare di ammissibilità della domanda giudiziaria, deve essere valutato alla stregua della prospettazione operata dalla parte e non lo si può negare sul presupposto che le conseguenze da trarsi dai fatti allegati siano diverse da quelle sostenute dall’attore, attenendo ciò alla fondatezza nel merito della domanda” (Cass. S.U. 15.5.2015 n. 9934);

2.2. che nel caso di specie i ricorrenti nell’agire in giudizio non si sono limitati a domandare una pronuncia di accertamento sull’esatta quantificazione del fondo di cui all’art. 61 del CCNL 5.12.1996 per la dirigenza non medica del comparto sanità ma hanno anche chiesto condanna generica della ASL al pagamento dei maggiori importi ad ognuno di essi dovuti a titolo di retribuzione di risultato, sicchè a fronte della domanda così formulata non poteva essere negato l’interesse ad agire, dovendo questo essere valutato “con riguardo all’utilità del provvedimento giudiziale richiesto rispetto alla lesione denunciata, prescindendo da ogni esame sul merito della controversia e dal suo possibile esito” (Cass. n. 13485/2014);

2.3. che la quantificazione del fondo, lungi dall’avere un rilievo meramente contabile, ha riflessi diretti sulla determinazione del trattamento accessorio perchè ai sensi del richiamato art. 61 “le risorse finanziarie di cui al presente articolo sono annualmente destinate a costituire una componente retributiva correlata ai risultati raggiunti e finalizzata anche a costituire un premio per il conseguimento di livelli di particolare qualità della prestazione dei Dirigenti”;

2.4. che la disposizione contrattuale, inoltre, stabilisce i casi nei quali può essere operata una decurtazione e va letta in combinato disposto con l’art. 5 del CCNL che riserva alla contrattazione decentrata i criteri generali per la distribuzione delle risorse, per la attribuzione ai dirigenti della retribuzione di risultato, per lo spostamento delle risorse fra i fondi disciplinati dagli artt. 58, 60 e 61 del CCNL;

2.5. che, pertanto, ha errato la Corte territoriale nell’escludere l’interesse ad agire degli attuali ricorrenti sull’erroneo presupposto della mancanza di interferenza fra la quantificazione del fondo e l’ammontare della retribuzione di risultato;

2.6. che, inoltre, questa Corte ha già esaminato analoghe domande avanzate da dirigenti non medici del comparto sanità e ha pronunciato sulle questioni giuridiche prospettate dalle parti senza mai porre in dubbio che i dirigenti fossero legittimati a far valere in giudizio l’errata quantificazione del fondo, in considerazione delle ricadute che dalla stessa potevano derivare sulla liquidazione della indennità di risultato (si rimanda a Cass. 24248/2007, Cass. 3304/2012, Cass. 18463/2012, e alla recente ordinanza interlocutoria n. 22945/2016 con la quale è stata rimessa alle Sezioni Unite la questione relativa all’interpretazione dell’art. 61 del CCNL nella parte in cui richiama le “quote storiche spettanti a ciascun ruolo”);

2.7. che pertanto la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di Appello di Catanzaro, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame, attenendosi ai principi sopra enunciati e provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Catanzaro in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 27 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2017

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