Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23275 del 23/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 23/10/2020, (ud. 16/01/2020, dep. 23/10/2020), n.23275

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20893-2312 proposto da:

TOP CASALINGHI IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA AREZZO 38, presso lo studio

dell’avvocato MAURIZIO MESSINA, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato TULLIO CASTELLI, giusta procura in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 179/2011 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,

depositata il 27/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/01/2020 dal Consigliere Dott. SAIJA SALVATORE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VISONA’ STEFANO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato TUCCI per delega dell’Avvocato

MESSINA che si riporta ed insiste per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Ufficio di Chiari – sulla base di un p.v.c. redatto da propri funzionari nel 2006 a seguito di verifica generale – notificò a Top Casalinghi s.r.l. due avvisi di accertamento e di irrogazione di sanzioni, in relazione agli anni 2003 e 2004, recuperando a tassazione IVA indebitamente detratta, perchè relativa ad operazioni soggettivamente inesistenti, nonchè rideterminando il dovuto per IRPEG ed IRAP, a seguito della rettifica delle rimanenze iniziali al 1.1.2003.

Impugnati detti avvisi dalla società con autonomi ricorsi, la C.T.P. di Brescia – previa loro riunione – li respinse con sentenza n. 88/12/08. Con successiva sentenza del 27.6.2011, la C.T.R. della Lombardia, sez. st. di Brescia, respinse l’appello proposto dalla società. Osservò in particolare il giudice d’appello, quanto alle operazioni soggettivamente inesistenti contestate, che esse erano rimaste debitamente provate nel corso del giudizio, essendo emerso che i soggetti interposti considerati non avevano mai versato l’IVA, non avevano locali idonei allo svolgimento dell’attività e non avevano la disponibilità della documentazione contabile, perchè smarrita o mai tenuta. Ancora, la merce acquistata da Top Casalinghi veniva rivenduta a prezzo inferiore a quello di acquisto, mentre la movimentazione delle merci risultante dai D.D.T. era risultata diversa da quella realmente avvenuta. Quanto alla questione delle rimanenze, la C.T.R. evidenziò che vi era incongruenza tra quelle al 31.12.2002 e quelle di ripresa al 1.1.2003, il che aveva indotto i verificatori ad una indagine a campione, da cui era risultato un valore medio di acquisto inferiore a quello effettivo, tanto più che la società era priva delle schede di lavorazione del prodotto.

Top Casalinghi s.r.l. in liquidazione ricorre ora per cassazione, sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria. L’Agenzia delle Entrate, benchè regolarmente intimata, non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 – Con il primo motivo, si denuncia la nullità della sentenza, sostanzialmente, per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per non aver la C.T.R. esaminato la doglianza circa la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7.

1.2 – Con il secondo motivo, si denuncia la nullità della sentenza, sostanzialmente, per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per non aver la C.T.R. esaminato l’eccezione circa l’impossibilità della esistenza della contestata “frode carosello”, stante la mancanza del requisito di fornitore comunitario della società slovena Impol D.D., e ciò almeno fino al 30.4.2004 (dal 1.5.2004 la Slovenia è entrata nell’UE).

1.3 – Con il terzo motivo, si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 e art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non aver la C.T.R. fatto ricorso al principio per cui, in tema di “frode carosello”, l’onere della prova grava interamente sull’Ufficio, sia sul piano della dimostrazione della condotta fraudolenta, sia della sua riferibilità al contribuente.

1.4 – Con il quarto motivo, infine, si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 92 TUIR, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la C.T.R. erroneamente ritenuto legittimo l’accertamento a seguito delle rettifiche delle rimanenze, senza considerare che le variazioni delle rimanenze finali rispetto alle esistenze iniziali concorrono a formare il reddito di esercizio.

2.1 – Il primo motivo è inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3.

La ricorrente non riporta, infatti, il contenuto degli avvisi di accertamento impugnati, nè tantomeno indica quali documenti sarebbero stati in essi richiamati, benchè – in tesi – mai portati a sua conoscenza. E’ quindi evidente come non possa apprezzarsi la decisività della censura, in mancanza di una compiuta illustrazione del fatto sostanziale ad essa sottesa.

3.1 – Il secondo motivo è infondato.

In effetti, la C.T.R. dà atto della specifica censura sulla “questione slovena”, riportando il motivo d’appello della società secondo cui non può configurarsi la “frode carosello” almeno fino al 30.4.2004, occorrendo che il meccanismo fraudolento così denominato, riguardo all’IVA, concerna operazioni di scambio intracomunitarie. I rapporti in essere con la società slovena Impol D.D. – secondo detta tesi – non possono considerarsi avvenuti in ambito comunitario almeno fino al 30.4.2004, la Slovenia essendo entrata nell’UE solo dal 1.5.2004, sicchè le contestazioni dell’Ufficio al riguardo sono insostenibili, in quanto l’IVA all’importazione veniva assolta in dogana.

Ritiene la Corte che la circostanza che la C.T.R. non abbia specificamente preso in considerazione detta censura, nel rigettare complessivamente l’appello, non implichi affatto – come pretenderebbe la ricorrente – che essa sia incorsa nell’omessa pronuncia, ben potendo invece considerarsi che questa sia stata adottata implicitamente, come certamente avvenuto nella specie.

Infatti, per quanto solitamente il meccanismo delle “frodi carosello” in ambito IVA abbia modo di essere adoperato riguardo a cessioni intracomunitarie, sfruttandosi le agevolazioni normative in tema di esportazioni, non è ignoto nella prassi – per quanto più raro – che detto meccanismo operi anche riguardo ad operazioni con soggetti extracomunitari, seppur necessiti di particolari e specifiche condizioni di agevolazione (ad es., riconosciute qualità di esportatore abituale, predisposizione di lettera d’intenti, ecc.). Ciò che rileva, in ogni caso, è che il soggetto interposto (c.d. “cartiera”) deliberatamente si renda inadempiente agli obblighi IVA, il che è quanto accertato in modo inequivoco dalla C.T.R. essere avvenuto nella specie per tutte le operazioni di importazione, comprese quelle con la società slovena. Pertanto, la circostanza che quest’ultima non godesse dello status di impresa comunitaria almeno fino al 30.4.2004 non si pone affatto – e già in astratto – in termini di incompatibilità logico-giuridica con le operazioni fraudolente così come contestate alla ricorrente, sicchè la denunciata omessa pronuncia è inconfigurabile, avendo la C.T.R. statuito sulla superiore questione in modo implicito.

4.1 – Il terzo motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.

La C.T.R. ha adeguatamente esposto, nella motivazione, le ragioni su cui è fondato il proprio convincimento circa il carattere fraudolento delle operazioni e la consapevolezza della partecipazione della ricorrente alle stesse, ritenendo idonee le prove offerte dall’Ufficio, in adempimento dell’onere sullo stesso gravante (v. Cass. n. 27566/2018).

La censura si rivela, dunque, inammissibile nella parte in cui mira a mettere in discussione, sotto il profilo di una pretesa violazione di norma di diritto, l’accertamento di merito al riguardo adottato dal giudice d’appello (censurabile in sede di legittimità solo sotto il profilo del vizio motivazionale, qui non invocato), nonchè infondata, avendo la stessa C.T.R. specificamente indicato le ragioni per le quali la società odierna ricorrente è da considerare consapevolmente partecipe delle operazioni contestate.

5.1 – Infine, anche il quarto motivo è infondato.

La C.T.R. ha accertato, quanto alla questione delle rimanenze, che sussistevano incongruenze nell’inventario fisico tra quanto risultante al 31.12.2002 e le riaperture all’1.1.2003, che proprio in forza del principio di continuità espresso dall’art. 92 TUIR avrebbero dovuto ovviamente coincidere. A fronte di tali incongruenze, la stessa C.T.R. ha ritenuto la correttezza del recupero fiscale in forza delle rettifiche delle rimanenze stesse, potere che resta ovviamente impregiudicato in sede di accertamento (v. Cass. n. 22932/2018). Ne discende che in alcun modo è configurabile la prospettata violazione e falsa applicazione dell’art. 92 TUIR, perchè il principio richiamato dal comma 1 (secondo cui le variazioni delle rimanenze finali, rispetto alle esistenze iniziali, concorrono a formare il reddito di esercizio) concerne l’ipotesi fisiologica riferita al singolo anno d’imposta, non certo quella in cui dalle risultanze delle scritture contabili (o dalla loro lacunosità, come nella specie) possano evincersi valori non veritieri nelle scritture di raccordo delle rimanenze stesse, quanto al passaggio da un esercizio e quello successivo. Può anzi dirsi che la rettifica operata dall’Ufficio in proposito – la cui correttezza anche riguardo al metodo utilizzato (campionamento) è stata accertata dalla C.T.R. con tipico apprezzamento di merito, non sindacabile in questa sede (v. supra, par. 4.1) – è lo strumento tecnico necessario per giungere alla corretta applicazione di quella stessa norma (art. 92 TUIR) che la società assume infondatamente essere stata violata.

6.1 – In definitiva, il ricorso è rigettato. Nulla va disposto sulle spese di lite, l’Agenzia delle Entrate non avendo svolto attività difensiva.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 16 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA