Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23275 del 20/08/2021

Cassazione civile sez. VI, 20/08/2021, (ud. 26/05/2021, dep. 20/08/2021), n.23275

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 8705/2020 R.G., proposto da:

l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore

Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;

– ricorrente –

contro

M.G.S.R., rappresentato e difeso dall’Avv.

Xavier Santiapichi, con studio in Roma, ove elettivamente

domiciliato, giusta procura in allegato al controricorso di

costituzione nel presente procedimento;

– controricorrente –

Avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale

della Sicilia – Sezione Staccata di Catania il 26 agosto 2019 n.

5081/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non

partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28

ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, convertito nella L. 18

dicembre 2020, n. 176, con le modalità stabilite dal decreto reso

dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del

Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 26 maggio 2021 dal

Dott. Lo Sardo Giuseppe.

 

Fatto

RILEVATO

che:

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia – Sezione Staccata di Catania il 26 agosto 2019 n. 5081/05/2019, la quale, in controversia avente ad oggetto l’ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza depositata dal medesimo giudicante il 3 maggio 2016 n. 1699/17/2016, passata in giudicato, aveva riconosciuto a M.G.S.R. il rimborso pari al 90% dell’IRPEF versata negli anni d’imposta 1990, 1991 e 1992. Costituitasi in giudizio, l’amministrazione finanziaria ha dedotto di aver ottemperato alla predetta sentenza per effetto della convalida del rimborso richiesto e del pagamento della somma pari al 50% dell’importo dovuto, ai sensi del D.L. 20 giugno 2017, n. 91, art. 16-octies, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2017, n. 123. La sentenza impugnata ha accolto il ricorso per ottemperanza, nominando un commissario ad acta per l’adozione dei provvedimenti necessari per disporre l’integrale pagamento delle somme riconosciute al contribuente dal giudicato tributario. M.G.S.R. si è costituito con controricorso. Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., si è regolarmente instaurato il contraddittorio camerale. Il controricorrente ha depositato memoria, chiedendo di sollevare questione di legittimità costituzionale del D.L. 20 giugno 2017, n. 91, art. 16-octies, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, per violazione degli artt. 3,23 e 24 Cost. e dell’art. 117 Cost., comma 1, quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU, ovvero per violazione degli artt. 3,97,101,102,111 e 113 Cost. e dell’art. 117 Cost., comma 1, quest’ultimo in relazione allo stesso art. 6 CEDU.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con unico motivo, si deduce violazione della L. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 665, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente ritenuto che l’amministrazione finanziaria non avesse ottemperato al giudicato tributario con il pagamento della somma pari al 50% dell’importo dovuto, ai sensi del D.L. 20 giugno 2017, n. 91, art. 16-octies, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, sul presupposto che tale norma disciplinasse espressamente i rimborsi effettuati in sede di procedimento amministrativo, sulla base delle istanze presentate dai contribuenti secondo l’ordine cronologico di presentazione.

Ritenuto che:

1. L’eccepita questione di legittimità costituzionale, prescindendo da ogni valutazione (anche sommaria) circa la rilevanza e la non manifesta infondatezza per gli effetti della L. Cost. 9 febbraio 1948, n. 1, art. 1, comma 1, e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 23, comma 2, appare prima facie meritevole di cauto apprezzamento ai fini della decisione della controversia.

2. Pertanto, valutandosi che la novità e la complessità di tale questione escludano la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 375 c.p.c., non resta che rinviare la causa a nuovo ruolo dinanzi alla Sezione Tributaria a norma dell’art. 380-bis c.p.c., comma 5.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo dinanzi alla Sezione Tributaria e manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 26 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2021

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