Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23275 del 15/11/2016


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Cassazione civile sez. I, 15/11/2016, (ud. 22/09/2016, dep. 15/11/2016), n.23275

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 620-2012 proposto da:

B.C., (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DELLE FORNACI 44, presso l’avvocato ARNALDO VERGANO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO

GASPARINETTI, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCA ANTOVENETA S.P.A., (c.f. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CARLO MIRABELLO 18, presso l’avvocato ALFONSO QUINTARELLI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FABRIZIO DEVESCOVI,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 291/2011 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 23/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/09/2016 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato F. GASPARINETTI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato F. MORTATI, con delega

orale, che si riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per l’inammissibilità, in

subordine rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Pordenone, accogliendo la domanda proposta da B.C. nei confronti della Banca Antonveneta s.p.a., condannò la convenuta al pagamento in favore dell’attrice della somma di Euro 23.250,00 (oltre rivalutazione e interessi) a titolo di risarcimento del danno consistito nella perdita del contributo regionale di edilizia agevolata per l’acquisto di una abitazione, chiesto dalla B. per il tramite necessario della banca convenzionata. Perdita derivante dalla circostanza che l’attrice aveva omesso di depositare la documentazione necessaria a comprovare il diritto al contributo nel termine perentorio di trenta giorni stabilito dal regolamento (D.P.REG. 13 aprile 2004), decorrente dalla data, non comunicatale dalla banca, di registrazione in via telematica della domanda di prenotazione del contributo. Il tribunale ritenne che la Antoveneta, producendo in giudizio la ricevuta di registrazione della domanda della B., non avesse provato di avere adempiuto all’obbligo di informare la predetta della data della registrazione -consegnandole la ricevuta stessa -, così non consentendole di ottemperare all’onere di deposito della documentazione necessaria nel prescritto termine di trenta giorni.

L’appello proposto dalla Banca Antonveneta, e resistito da B.C., è stato accolto dalla Corte d’appello di Trieste, che ha rigettato la domanda proposta dalla B.. Ha ritenuto la corte distrettuale che l’unico elemento di responsabilità espressamente e chiaramente contestato dalla B. all’Istituto nell’atto introduttivo del giudizio l’avere, dopo l’inoltro della domanda, omesso di comunicare ciò all’attrice – deve escludersi, emergendo dagli atti la piena consapevolezza, da parte della B., dell’intervenuto inoltro per via telematica della domanda di prenotazione del contributo da lei presentata il 24 settembre 2004 alla filiale di (OMISSIS) della banca. La corte ha evidenziato in primo luogo un riscontro documentale: l’attrice risulta, nella stessa data della domanda – che è stata inoltrata via fax dalla filiale di (OMISSIS) all’Ufficio crediti speciali di (OMISSIS) per la registrazione telematica – aver sottoscritto un ulteriore documento, la nota di riepilogo dei dati inseriti nel sistema dall’ufficio di (OMISSIS), dei quali ha confermato la correttezza. Tale documento è stato ritenuto dalla corte rilevante ai fini della prova che l’attrice ha acquisito lo stesso giorno la consapevolezza della intervenuta registrazione in via telematica; anche perchè la B. non ha mai negato di conoscere la disciplina dettata dal Regolamento, secondo la quale la data di registrazione deve coincidere con quella di presentazione della domanda e, in caso di impossibilità di registrazione contestuale, la Antoveneta avrebbe dovuto darne immediata comunicazione all’interessata, la quale nulla ha dedotto al riguardo. Conferme ulteriori di tale consapevolezza la corte distrettuale ha poi tratto, tra l’altro, dal fatto che la B. non risulta aver mai contestato espressamente alla banca la mancata consegna della ricevuta di registrazione della domanda, nonchè dalle dichiarazioni testimoniali rilasciate dalla figlia della B. nel giudizio di primo grado, dalle quali emerge come, in sede di stipula del rogito di acquisto dell’immobile alcuni giorni dopo il 24.9, l’intervenuto inoltro della domanda fosse stato implicitamente confermato a madre e figlia dal direttore della filiale della banca.

Avverso tale sentenza, resa pubblica il 23 giugno 2011, Claudia B. ha proposto tempestivo ricorso a questa Corte sulla base di un motivo, illustrato anche da memoria, cui resiste con controricorso la Banca Antoveneta s.p.a..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente si duole del vizio di insufficiente motivazione circa l’individuazione del fatto costitutivo della domanda e della omissione imputata alla banca. Lamenta in particolare che la corte distrettuale, ritenendo che essa ricorrente si dolesse di non essere stata posta a conoscenza dell’inoltro della domanda dalla filiale di (OMISSIS) all’Ufficio di (OMISSIS) (conoscenza invece pacifica), abbia compiuto un grave errore di interpretazione del contenuto dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, là dove non ha posto in collegamento la frase “l’Istituto, dopo aver inoltrato la domanda, ha omesso di comunicare un tanto alla signora B.” con il punto precedente, nel quale si trascrive il disposto dell’art. 14 del Regolamento prescrivente la registrazione immediata della domanda nel sistema telematico e la consegna al richiedente della ricevuta, indicante gli estremi temporali della registrazione e il termine perentorio prescritto dal Regolamento stesso per la presentazione della documentazione. Tale collegamento condurrebbe inequivocamente, secondo la ricorrente, a concludere che il fatto costitutivo della domanda da essa proposta in questo giudizio è costituito dall’inadempimento all’obbligo di consegnare la ricevuta della registrazione della richiesta nel Sistema da parte dell’Ufficio di (OMISSIS), obbligo del cui adempimento non vi è prova in atti.

2. La doglianza non merita accoglimento.

In primo luogo, giova evidenziare come, essendo nella specie oggetto di denuncia non un error in procedendo – cioè il compimento di un’attività deviante rispetto alla regola processuale rigorosamente prescritta dal legislatore -, bensì un error in iudicando attinente all’accertamento in concreto della volontà della parte mediante l’interpretazione della domanda giudiziale, la cognizione di questa Corte di legittimità non può estendersi all’esame diretto dell’atto giudiziale, la cui interpretazione costituisce giudizio di fatto incensurabile in sede di legittimità, bensì è limitata alla verifica circa l’esistenza sul punto di una motivazione congrua e sufficiente, alla stregua del disposto (previgente, qui da applicarsi) dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (cfr. Cass. Sez. L n. 2630/14; S.U. n. 8077/12; Sez. 3 n. 8953/06). Verifica che, pertanto, non può consistere nella ricerca della interpretazione che questa Corte, alla luce di un riesame complessivo dell’atto introduttivo della lite, ritenga più aderente alla volontà ivi manifestata; nè, in tal senso, l’illustrazione del motivo di ricorso può come nella specie, limitarsi a prospettare l’interpretazione che il ricorrente ritenga più appagante rispetto a quella espressa dal giudice di merito.

In ciò invero si risolve la critica che nel ricorso in esame si muove nei riguardi della motivazione del provvedimento impugnato, nella quale (cfr. pagg. 9-10) la corte distrettuale, evidentemente non ravvisando il collegamento logico (tutt’altro che conducente) che la ricorrente prospetta ora, ha congruamente dato atto degli elementi testuali sui quali ha basato la sua interpretazione (posti anche in relazione con le doglianze avanzate stragiudizialmente prima dell’inizio della causa), non mancando peraltro di evidenziare la “oggettiva ambiguità” delle doglianze della B.. Ambiguità della quale peraltro si trova traccia anche nel ricorso, ove la B.: a)afferma essere sin dall’inizio pacifica la sua conoscenza circa “l’inoltro” della sua domanda di contributo – facendo espresso riferimento alla rimessione via fax dalla sede di (OMISSIS) a quella di (OMISSIS) -, laddove nel passo della citazione trascritto nella sentenza impugnata contestava alla banca di avere “inoltrato” la domanda senza dargliene comunicazione, facendo evidentemente riferimento all’inserimento della domanda nel sistema telematico da parte dell’Ufficio di (OMISSIS); b) presuppone erroneamente che la corte distrettuale abbia limitato il suo accertamento alla conoscenza da parte di essa ricorrente del solo passaggio interno della domanda di contributo, là dove appare evidente dalla semplice lettura della sentenza impugnata come il fatto accertato sia la conoscenza della data della intervenuta registrazione della domanda stessa nel sistema telematico.

Del resto, a fronte di tale accertamento, che come detto non risulta esser stato oggetto di specifiche censure in ricorso (diverse da quella basata sull’equivoco sopra evidenziato), il fatto della omessa consegna della ricevuta prescritta dal Regolamento si mostrerebbe comunque non decisivo ai fini dell’accertamento della causa dell’omesso deposito della documentazione nel termine perentorio, e quindi del danno lamentato dall’attrice: la quale, avendo avuto contezza della data in cui la sua domanda era stata registrata dalla banca nel sistema telematico e non avendo mai negato la sua conoscenza del termine prescritto dal Regolamento, ben avrebbe comunque potuto – anche in difetto di consegna della ricevuta – provvedere al deposito entro tale termine.

3. Il rigetto del ricorso si impone dunque, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio, che si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso in favore della resistente delle spese di questo giudizio di cassazione, in 5.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) oltre spese generali forfetarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima civile della Corte Suprema di Cassazione, il 22 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2016

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