Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23275 del 09/11/2011

Cassazione civile sez. III, 09/11/2011, (ud. 22/09/2011, dep. 09/11/2011), n.23275

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – , elettivamente domiciliato

in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli Uffici dell’avvocatura

generale dello STATO, da cui è difesa per legge;

– ricorrenti –

contro

D.S.C. (OMISSIS), F.M.

(OMISSIS), M.G. (OMISSIS),

MO.RO. (OMISSIS), B.L.

(OMISSIS), R.M.R. (OMISSIS),

D.D. (OMISSIS), MA.CL.

(OMISSIS), T.E. (OMISSIS), P.

O.G. (OMISSIS), DI.CO.MA.EL.

(OMISSIS), B.G. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA ILDEBRANDO GOIRAN 10, presso lo studio

dell’avvocato GULINO LUCIA, rappresentati e difesi dall’avvocato

D’URSO MARIO, giusto mandato in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3671/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 28/09/2009; R.G.N. 2397/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/09/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito l’Avvocato FIGLIOLIA ETTORE;

udito l’Avvocato D’URSO MARIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con citazione del 23 gennaio 2004 i dottori B.L., B.G., D.D., Di.Co.Ma.El., D.S.C., F.M., Ma.Cl., M.R., R.M.R., O.G. P., M.G. ed T.E. (unitamente ad altri tre colleghi), adducendo di essere medici specialisti e di avere frequentato i relativi corsi di specializzazione nei periodi rispettivamente indicati e compresi tra la metà degli anni 80 ed i primi anni 90, convenivano in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, la Repubblica Italiana, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri, ed il Ministero dell’università e della ricerca scientifica e ne chiedevano la condanna al pagamento dell’adeguata remunerazione prevista dalle direttive comunitarie 75/363 e 82/76 ed al risarcimento del danno conseguente al tardivo recepimento della direttiva.

1.1.- Si costituiva in primo grado il Ministero dell’istruzione, ed intervenivano volontariamente il Ministero della salute e il Ministero dell’economia e delle finanze, nonchè diverse Università statali (presso le quali gli attori avevano conseguito i rispettivi diplomi di specializzazione); tutti eccepivano la prescrizione di ogni diritto vantato dagli attori; restava invece contumace la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2.- Con sentenza del 12-28 dicembre 2006 il Tribunale di Roma rigettava le domande degli attori.

3.- La sentenza veniva appellata dai medici sopra indicati.

Si costituivano in grado d’appello la Repubblica Italiana, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri, ed il Ministero dell’università e della ricerca, nonchè le Università degli studi di Roma “La Sapienza”, di Catania, di Bologna “Alma Mater Studiorum” e di Roma “Tor Vergata”; restavano contumaci in appello il Ministero della salute ed il Ministero dell’economia.

3.1.- La Corte d’Appello di Roma, con sentenza depositata il 28 settembre 2009, ha accolto l’appello ed ha condannato soltanto la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento a titolo di risarcimento danni delle somme per ciascuno degli appellanti specificate in atti, comprensive di rivalutazione ed interessi legali fino alla data della pronuncia, oltre interessi legali successivi fino al pagamento; ha condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, compensandole relativamente ai rapporti intercorsi tra gli attori e gli altri convenuti.

4.- Contro questa sentenza la Presidenza del Consiglio dei Ministri propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.

Si difendono gli intimati con controricorso, illustrato da memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Preliminarmente, va rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dai controricorrenti per non avere la ricorrente indicato le generalità complete dei destinatari dell’impugnazione.

E’ vero infatti che nell’intestazione del ricorso questi ultimi sono indicati con la menzione di “Dott.ri B.L. + altri”;

tuttavia, le generalità complete degli intimati sono desumibili dal contenuto del ricorso, specificamente dalla parte di questo in cui è riportata la statuizione della sentenza di secondo grado e dalla enunciazione della volontà di impugnare tale statuizione nei confronti di tutti i soggetti destinatari.

Orbene, mentre la giurisprudenza di questa Corte non è univoca nel ritenere sufficiente all’ammissibilità del ricorso, con riferimento alla previsione dell’art. 366 c.p.c., n. 1, la possibilità di superare l’incertezza in punto di indicazione delle parti mediante atti diversi dal ricorso (cfr., in senso positivo, Cass. n. 52/05, in senso negativo Cass. n. 18512/07), è tuttavia indiscusso il principio per il quale non è necessario che le generalità delle parti risultino dall’epigrafe del ricorso, essendo sufficiente che siano desumibili dal testo di questo, senza necessità di avvalersi allo scopo di altri atti diversi dal ricorso medesimo (cfr. Cass. n. 13580/04, nonchè da ultimo, Cass. n. 18512/07).

Il Collegio ritiene che il principio possa trovare applicazione anche nel caso di specie, poichè il ricorso è strutturato in termini tali da consentire, per il tramite della sua sola lettura, l’identificazione senza incertezza alcuna dei soggetti intimati (cfr., per un caso analogo, Cass. n. 3737/06).

2.- Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione art. 101 e 163 c.p.c. Art. 360 c.p.c., n. 3 e 4, per essere stata chiamata in giudizio la Repubblica Italiana, in persona del Presidente del Consiglio, e per essere stato l’appello proposto nei confronti della Presidenza della Repubblica, in persona del Presidente del Consiglio, mentre la sentenza impugnata è stata pronunciata contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Secondo la ricorrente, si avrebbe un’erroneità del decisum di secondo grado perchè sarebbe stato condannato un soggetto diverso da quello evocato in giudizio, cioè sarebbe stata condannata la Presidenza del Consiglio dei Ministri, avente soggettività anche processuale, autonoma e distinta.

2.1.- Il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile.

Correttamente il giudice d’appello ha identificato nello Stato italiano il soggetto evocato in giudizio. Infatti, deve ritenersi equivalente a quella di “Stato italiano” la dizione di “Repubblica italiana” contenuta nell’atto di citazione di primo grado, al fine di identificare il soggetto nei confronti del quale gli attori intendevano far valere la loro pretesa risarcitoria; poichè la rappresentanza in giudizio dello Stato italiano, quanto all’obbligazione risarcitoria di che trattasi, spetta al Presidente del Consiglio dei Ministri, corretta è anche l’identificazione del legale rappresentante destinatario della notificazione. Si deve conseguentemente ritenere che vi sia coincidenza tra il soggetto evocato in giudizio, cioè lo Stato italiano (o Repubblica italiana) ed il soggetto nei confronti del quale è stata pronunciata la condanna oggetto di impugnazione.

2.2.- E’ invece inammissibile la deduzione concernente la diversità del soggetto – Presidenza della Repubblica, in luogo di Repubblica Italiana – nei confronti del quale sarebbe stato proposto l’appello, poichè non risultano riprodotti in ricorso nè la parte di testo della citazione in appello, rilevante ai fini in discorso, nè la relazione di notificazione; pertanto, per tale aspetto, il ricorso risulta del tutto privo di autosufficienza per violazione del disposto dell’art. 366 c.p.c., n. 6.

2.3.- Per di più, la sentenza d’appello indica in epigrafe, quale parte appellata, la “Repubblica Italiana, in persona del Presidente del Consiglio”; nello svolgimento del processo da conto del fatto che in primo grado sia stata chiamata in giudizio la “Repubblica italiana, in persona del Presidente del Consiglio” e che nel giudizio di appello si è appunto costituita la “Repubblica Italiana, in persona del Presidente del Consiglio”; ha, quindi, correttamente identificato nello Stato italiano (id est, nella Repubblica Italiana) il soggetto tenuto all’obbligazione risarcitoria, di cui si dirà trattando degli altri motivi del ricorso, e, come già detto, ha condannato la Presidenza del Consiglio, cui fa capo la rappresentanza processuale dello Stato italiano per l’obbligazione in parola. Va perciò rigettata anche l’eccezione di nullità prospettata con riferimento alla sentenza d’appello per avere questa pronunciato nei confronti di soggetto diverso da quello evocato in giudizio e/o nei confronti del quale sarebbe stato proposto il gravame.

3.- Il secondo motivo di ricorso -con cui si denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1306, 1310, 2937, 2939 cod. civ., per avere la Corte d’Appello ritenuto che l’eccezione di prescrizione sollevata in primo grado dal Ministero dell’Istruzione, non giovasse anche alla Presidenza del Consiglio rimasta contumace in quel grado – è inammissibile per difetto di interesse.

Trattandosi di prescrizione decennale (come da sentenza a Sezioni Unite di questa Corte n. 9147/09, su cui si tornerà), la cui decorrenza è da fissarsi alla data del 27 ottobre 1999 (come da sentenze di questa Corte nn. 10813, 10814, 10815, 10816 del 2011, che hanno, sul punto affermato il seguente principio di diritto: “A seguito della tardiva ed incompleta trasposizione nell’ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari – realizzata solo con il D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 – è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1 gennaio 1983 al termine dell’anno accademico 1990-1991. La lacuna è stata parzialmente colmata con la L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 1 che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo; ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa europea. Nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11, che qui si ribadisce), tenuto conto della notificazione dell’atto di citazione in data 23 gennaio 2004, è da escludere che il diritto al risarcimento riconosciuto agli appellanti, odierni controricorrenti, fosse comunque prescritto.

4.- Vanno trattati congiuntamente il terzo ed il quarto motivo di ricorso, sebbene il primo sia infondato ed il secondo fondato solo in parte, essendo tuttavia comuni le ragioni di tale valutazione.

Col terzo motivo di ricorso, si deduce violazione art. 2043 cod. civ.; omessa insufficiente contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

La ricorrente richiama i principi espressi dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 9147 del 2009 (della quale ha fatto applicazione anche la Corte territoriale) al fine di sostenere che, trattandosi di diritto a natura indennitaria e non risarcitoria, la Corte di merito avrebbe dovuto riconoscere ai medici specializzandi un mero indennizzo, e non liquidare loro somme ingenti a titolo risarcitorio.

Col quarto motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione D.Lgs. n. 257 del 1991; L. n. 370 del 1999; art. 2697 cod. civ. Omessa insufficiente contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio, art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

La ricorrente contesta le affermazioni della sentenza impugnata in punto di prova, anche per presunzioni, della sussistenza in capo agli appellanti dei requisiti richiesti per godere dei benefici riconosciuti dalle direttive comunitarie; contesta altresì l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata per la quale il danno sarebbe stato liquidato in via equitativa, senza che il giudice di merito abbia fornito gli elementi di fatto posti a fondamento delle proprie (errate) asserzioni.

5.- Non può trovare accoglimento la censura mossa alla sentenza impugnata nella parte in cui – si sostiene – il giudice del merito avrebbe (del tutto erroneamente) riconosciuto il diritto al risarcimento del danno, in assenza di prove, da parte degli odierni controricorrenti, ed in presenza di apposita contestazione, da parte delle amministrazioni convenute, delle modalità di svolgimento dell’attività formativa in ottemperanza ai contenuti minimi self executing delle direttive, concernenti in particolare l’impegno di servizio a tempo pieno e l’inibizione di qualsiasi attività libero- professionale esterna. La corte territoriale, difatti, ha, in proposito, correttamente applicato la giurisprudenza di questa corte regolatrice nella parte in cui osserva (in consonanza con il dictum di cui a Cass. 6427/08) come l’impossibilità di frequentazione di una scuola di specializzazione in conformità della direttiva fosse conseguenza dell’inadempimento del legislatore italiano – non senza considerare, ancora, che la pronuncia poc’anzi ricordata ha già avuto modo di precisare come la circostanza pacifica che i medici avessero, nel periodo di ritardata attuazione della direttiva, frequentato le scuole di specializzazione come allora organizzate lascia presumere, quantomeno in linea teorica, che essi le avrebbero frequentate anche nel diverso regime conforme alle prescrizioni comunitarie. Risulta peraltro corretto il presupposto sul quale ha argomentato la sentenza impugnata, per il quale la produzione del diploma di specializzazione dimostra, in difetto di prova contraria, l’ottemperanza da parte dello specializzando a tutti gli obblighi di frequenza per le attività teoriche e pratiche dello statuto all’epoca vigente, secondo il regolamento didattico predisposto dall’istituto universitario.

6.- Al fine di addivenire alla decisione sul terzo motivo di ricorso e sui restanti profili di censura del quarto, va richiamato il principio espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 9147 del 2009, secondo cui “in caso di omessa o tardiva trasposizione da parte del legislatore italiano nel termine prescritto delle direttive comunitarie (nella specie, le direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, non autoesecutive, in tema di retribuzione della formazione dei medici specializzandi) sorge, conformemente ai principi più volte affermati dalla Corte di Giustizia, il diritto degli interessati al risarcimento dei danni che va ricondotto – anche a prescindere dall’esistenza di uno specifico intervento legislativo accompagnato da una previsione risarcitoria – allo schema della responsabilità per inadempimento dell”obbligazione “ex lege” dello Stato, di natura indennitaria per attività non antigiuridica, dovendosi ritenere che la condotta dello Stato inadempiente sia suscettibile di essere qualificata come antigiuridica nell’ordinamento comunitario ma non anche alla stregua dell’ordinamento interno.”.

Orbene, va rilevato che la qualificazione dell’obbligazione come “indennitaria” consegue alla considerazione che la giurisprudenza della Corte di Giustizia (richiamata sia nella stessa sentenza che nelle sentenze di questa Corte nn. 10813, 10814, 10815, 10816 del 2011) esige che l’obbligazione risarcitoria dello Stato non sia condizionata al requisito della colpa; quindi, consegue all’operazione di sistemazione che le Sezioni Unite hanno fatto, collocando la responsabilità dello Stato nell’ambito della norma generale dell’art. 1176 cod. civ. e svincolandola dai presupposti soggettivi dell’art. 2043 cod. civ. Tuttavia, l’obbligazione in parola si distingue da quella risarcitoria ex art. 2043 cod. civ. per la peculiarità della sua fonte, al di là del suo contenuto; il contenuto è, infatti, lato sensu risarcitorio, dato che – come affermato anche dalla Corte di Giustizia – l’inadempimento dello Stato ne comporta l’obbligazione di riparare il danno, ma a condizioni non meno favorevoli di quelle che riguardano analoghi reclami di natura interna e comunque non tali da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile ottenere il risarcimento; inoltre, il risarcimento deve essere adeguato al danno subito, spettando all’ordinamento giuridico interno stabilire i criteri di liquidazione, che non possono essere meno favorevoli di quelli applicabili ad analoghi reclami di natura interna, o tali da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile ottenere il risarcimento ed, in ogni caso, non può essere escluso in via generale il risarcimento di componenti del danno, quale il lucro cessante; ancora, il risarcimento non può essere limitato ai soli danni subiti successivamente alla pronunzia di una sentenza della Corte di Giustizia che accerti l’inadempimento. Le Sezioni Unite, richiamati tali principi, hanno affermato che il credito del danneggiato ha natura di credito di valore e che deve essere determinato, con i mezzi offerti dall’ordinamento interno, in modo da assicurare al danneggiato un’idonea compensazione della perdita subita in ragione del ritardo oggettivamente apprezzabile. Pertanto, non coglie nel segno la censura contenuta nel terzo motivo di ricorso, secondo cui la sentenza impugnata non avrebbe adeguatamente distinto tra indennizzo e risarcimento, liquidando una somma volta, in tesi, a ristorare, sia pure in via equitativa, la perdita sofferta dagli attori.

6.2.- Tuttavia, va accolta la censura, svolta nel quarto motivo anche con riferimento al vizio di motivazione, concernente l’individuazione dei criteri di detta liquidazione equitativa, che, per come risulta dalla sentenza impugnata, la Corte ha commisurato alla somma annua di L. 21.500.000 (pari ad Euro 11.103,82) prevista nel D.Lgs. n. 257 del 1991, senza compiere alcuna ulteriore valutazione in punto di equiparazione della situazione degli attori a quella riscontrabile in capo ai soggetti diretti destinatari di tale normativa.

Il dictum delle sezioni unite, sopra riportato, comporta che l’idonea compensazione debba rispondere, da un canto, al requisito della serietà, congruità e non irrisorietà, dovendosi ristorare un danno alla luce della perdita subita in conseguenza del ritardo oggettivamente apprezzabile; dall’altro, in assenza di alcuni degli elementi strutturali dell’illecito aquiliano, all’esigenza di non trasmutare in diritto al risarcimento tout court sì come predicato dall’art. 2043 c.c.; dall’altro ancora, all’inammissibilità di un’identificazione con il corrispettivo di una prestazione eseguita e non retribuita, secondo una concezione strettamente giuslavoristica e non, come nella specie, “paracontrattuale” da responsabilità statuale per atto privo, sul piano interno, del carattere della illiceità.

La remunerazione da ritenersi adeguata per la frequenza della scuola di specializzazione in epoca anteriore al 1991 (e la cui perdita gli specializzandi odierni controricorrenti lamentano sub specie di danno risarcibile) non può essere equiparata alla remunerazione corrisposta per la frequenza dei corsi istituiti a far data dall’anno 1991/1992, poichè, come rilevato anche in altri precedenti di questa Corte relativi a casi analoghi, un’operazione in tal guisa concepita finirebbe per comportare l’applicazione retroattiva del decreto 257/91 e la trasformazione, in altri termini, di una disciplina comunque discrezionale quanto all’individuazione della misura della retribuzione (e pacificamente rimessa al legislatore statuale) e comunque irretroattiva sul piano della sua decorrenza, in una disposizione normativa sostanzialmente retroattiva. Pertanto, il collegio ritiene di dare seguito, più analiticamente specificandone i contenuti, alla giurisprudenza di questa stessa corte regolatrice che, con la pronuncia n. 5842 del 2010, ha affermato, in argomento, che la mancata trasposizione da parte del legislatore italiano nel termine prescritto dalle direttive comunitarie 75/362/CEE e 82/76/CEE – non autoesecutive in quanto, pur prevedendo lo specifico obbligo di retribuire adeguatamente la formazione del medico specializzando, non consentivano l’identificazione del debitore e la quantificazione del compenso dovuto – fa sorgere il diritto degli interessati al risarcimento dei danni, tra i quali devono comprendersi non solo quelli conseguenti all’inidoneità del diploma di specializzazione (conseguito secondo la previgente normativa) al riconoscimento negli altri Stati membri e al suo minor valore sul piano interno ai fini dei concorsi per l’accesso ai profili professionali, ma anche quelli connessi alla mancata percezione della remunerazione adeguata da parte del medico specializzando.

6.3.- Al giudice del rinvio è demandato il compito di quantificare tale, peculiare diritto (para)risarcitorio spettante al medico specializzando, quantificazione che non potrà che avvenire sul piano equitativo, secondo canoni di parità di trattamento per situazioni analoghe (cfr. Cass. n. 12408 del 2011).

Parametro di riferimento per il giudice territoriale sarà costituito dalle indicazioni contenute nella L. 19 ottobre 1999, n. 370, con la quale lo Stato italiano ha ritenuto di procedere ad un sostanziale atto di adempimento parziale soggettivo nei confronti di tutte le categorie astratte in relazione alle quali, dopo il 31 dicembre 1982, si erano potute verificare le condizioni fattuali idonee a dare luogo all’acquisizione dei diritti previsti dalle direttive comunitarie, e che non risultavano considerate dal D.Lgs. del 1991.

P.Q.M.

La corte accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il quarto motivo di ricorso, ne rigetta il primo ed il terzo, ne dichiara inammissibile il secondo; cassa e rinvia, anche per le spese, alla corte di appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2011

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