Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23274 del 15/11/2016


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Cassazione civile sez. I, 15/11/2016, (ud. 22/09/2016, dep. 15/11/2016), n.23274

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25251-2011 proposto da:

UNICREDIT S.P.A., (c.f./p.i. (OMISSIS)), incorporante per fusione tra

le altre UNICREDIT BANCA S.P.A., UNICREDIT BANCA DI ROMA, BANCO DI

SICILIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FONTANELLA BORGHESE 72,

presso l’avvocato ANTONIO VOLTAGGIO, rappresentata e difesa dagli

avvocati UGO MONTEROSSO, TITO MONTEROSSO, giusta procura speciale

per Notaio dott. S.U. di (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CESI 72, presso

l’avvocato ACHILLE BUONAFEDE, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIUSEPPE DE LEO, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.P.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 287/2010 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 08/09/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/09/2016 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato A. VOLTAGGIO, con delega, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per l’inammissibilità, in

subordine rigetto del ricorso.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Reggio Calabria-Sezione stralcio rigettò l’opposizione proposta dal Banco di Sicilia s.p.a. avverso il decreto ingiuntivo di pagamento emesso nei suoi confronti – quale garante, in base a polizza fideiussoria, della restituzione delle anticipazioni erogate dallo I.A.C.P. alla (OMISSIS) s.p.a. sul corrispettivo di un contratto di appalto – su ricorso di I.A.C.P.; rigettò anche la domanda di manleva proposta dalla opponente nei confronti della (OMISSIS) s p a., chiamata in giudizio a tal fine.

2. L’appello, proposto con atto notificato il 16.2 2004 dal Banco di Sicilia e resistito dalla sola A.T.E.R.P. di Reggio Calabria, è stato dichiarato inammissibile dalla Corte d’appello di Reggio Calabria per la (eccepita dalla appellata) nullità della procura rilasciata al legale per la proposizione dell’appello dal responsabile della unità territoriale della Direzione Contenzioso (Ufficio di Rete presso la Filiale capozona di (OMISSIS)), soggetto ritenuto dalla corte distrettuale privo del relativo potere di rappresentanza in base alle norme statutarie in quanto privo della necessaria autorizzazione scritta della Direzione Centrale alla proposizione del gravame.

Autorizzazione che la corte ha ritenuto non ravvisabile nella documentazione prodotta dall’appellante, costituita principalmente da una lettera in data 3.2.2004, trasmessa via fax dalla Direzione Centrale Contenzioso del BdS direttamente all’avv. Monterosso, con la quale si invitava il legale a predisporre l’atto di appello, e da una successiva lettera inviata l’8.6.2004 dal medesimo ufficio all’avv. Monterosso nella quale, premesso che la Direzione stessa aveva con la precedente lettera ratificato l’incarico conferito per la predisposizione dell’atto di appello, si invitava il legale a fornire aggiornamenti sull’esito di un’udienza. Ha ritenuto la corte distrettuale che la prima lettera esprimesse un mero invito al legale privo di alcun riferimento ai poteri rappresentativi del responsabile dell’Ufficio di Rete, e che la seconda potesse al limite solo palesare indirettamente l’intento del sottoscrittore (peraltro non identificabile, stante l’illeggibilità della firma apposta in entrambe le lettere) di ratificare l’operato del legale, intento evidentemente inidoneo a integrare la autorizzazione scritta ed univoca statutariamente prevista.

3. Avverso tale sentenza, resa pubblica in data settembre 2010, Unicredit s.p.a., quale società incorporante il Banco di Sicilia spa, ha proposto tempestivo ricorso a questa Corte sulla base di otto motivi, illustrati anche da memoria, cui resiste con controricorso l’A.T.E.R.P. di Reggio Calabria, mentre l’intimato Fallimento della (OMISSIS) s.p.a. non ha svolto difese.

4. Con i primi due motivi la ricorrente denuncia la violazione di varie norme, processuali (artt. 82, 83 e 84 c.p.c.) e sostanziali (art. 1399 c.c.), nonchè vizi di motivazione, deducendo in sintesi: a) che erroneamente la corte distrettuale non ha ravvisato l’autorizzazione alla proposizione del gravame nella prima lettera, che invece, essendo stata rimessa per conoscenza anche all’Ufficio Rete di Catania (circostanza peraltro non evidenziata in sentenza, nè risultante dal ricorso esser stata allegata in sede di merito), costituirebbe univocamente “espressa, implicita” autorizzazione all’Ufficio al rilascio della procura in favore dell’avv. Monterosso, del resto confermata dalla seconda lettera; b) che peraltro conferma e ratifica dell’appello proposto dal Banco di Sicilia è la procura speciale a proporre il ricorso per cassazione, rilasciata dal competente organo della Direzione di Unicredit s.p.a., succeduta per incorporazione al Banco di Sicilia s.p.a., per tal via restando comunque sanato l’eventuale difetto di legittimazione processuale con la ratifica della attività difensiva del falsus procurator.

4.1. Le doglianze avverso la statuizione concernente l’insussistenza della autorizzazione richiesta dall’ordinamento interno della s.p.a. Banco di Sicilia – e quindi il difetto, nella persona che ha conferito la procura ad litem, del potere di rappresentanza in giudizio della società appellante, priva conseguentemente della capacità processuale ex art. 75 c.p.c. – sono inammissibili in quanto si sostanziano, da un lato, nella denuncia di violazioni di norme di diritto non sostenute da idonea illustrazione delle ragioni per le quali la corte distrettuale avrebbe erroneamente interpretato, applicato, i principi di diritto posti da tali norme, dall’altro nella non utile prospettazione di una diversa interpretazione dei documenti prodotti diretta a sollecitare un riesame, estraneo alla verifica di legittimità, di valutazioni riservate alla corte di merito.

4.2. Fondata è invece la prospettazione relativa alla ammissibilità di una ratifica con efficacia retroattiva, in ogni stato e grado del giudizio, della attività compiuta dal rappresentante in giudizio della persona giuridica in carenza di legittimazione processuale per mancanza di autorizzazione da parte dell’organo a ciò deputato.

Vero che, sul punto, si registra anche un orientamento giurisprudenziale secondo cui il disposto dell’art. 1399 c.c. non opera nel campo processuale, ove invece il conferimento di una valida procura ad litem costituisce il presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale (tanto che può essere conferita con effetti retroattivi solo nei limiti fissati dall’art. 125 c.p.c.), sì che deve escludersi la possibilità di sanatoria con effetti retroattivi del vizio afferente la procura stessa. Tuttavia, a fronte di tale orientamento, che peraltro risulta seguito di recente in fattispecie diverse da quella in esame (cfr. S.U. n. 13431/14 e Sez. 3 n. 17697/13 riguardo al difetto di valida procura speciale per il ricorso o controricorso; Sez. 3 n. 9464/12 in un caso di invalidità della procura ad litem perchè falsa), si evidenzia un orientamento, maggioritario (cfr. Cass. n. 20913/05; n. 12088/06; n. 21811/06; n. 15304/07; n. 23670/08; n. 7529/09; n. 5343/15), secondo cui occorre distinguere la questione della validità della procura ad litem, sotto il profilo dello ius postulandi del procuratore (al quale si riferisce la disciplina dell’art. 125 c.p.c.), da quella della capacità processuale, cui fa riferimento l’art. 182 c.p.c.. Norma che rende sanabile il difetto di legittimazione processuale -anche per difetto di autorizzazione preventiva alla proposizione dell’azione- in ogni stato e grado del giudizio, con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti (facendo salve le decadenze già verificatesi, si riferisce a quelle di diritto sostanziale, non già a quelle che si esauriscono nell’ambito del processo), a seguito della costituzione in giudizio del soggetto dotato della effettiva rappresentanza della persona giuridica il quale manifesti la volontà di ratificare la precedente condotta difensiva del falsus procurator. E, del resto, la stessa corte d’appello, rilevato il vizio, avrebbe dovuto (già secondo il testo dell’art. 182 anteriore alla modifica introdotta dalla L. n. 69 del 2009 cfr. Cass. S.U. n. 9217/2010; Sez. 1 n. 17683/10; n. 20052/10) assegnare un termine all’appellante per provvedere a tale sanatoria.

Alla luce di tali principi, deve ritenersi che l’inefficacia, per difetto di autorizzazione, della procura conferita per la proposizione dell’appello risulti sanata a seguito della proposizione del ricorso per cassazione da parte della persona giuridica succeduta per incorporazione al Banco di Sicilia, con l’espressa volontà di ratificare la condotta processuale antecedente.

5. Si impone dunque l’accoglimento, nei limiti anzidetti, dei primi due motivi di ricorso, restando assorbiti gli altri motivi, attinenti al merito (o alla pronuncia accessoria sulle spese) del gravame proposto dal Banco di Sicilia avverso la sentenza di primo grado, giudicato preliminarmente inammissibile dalla corte distrettuale: merito sul quale questa Corte non può – contrariamente a quanto richiesto dalla ricorrente – pronunciarsi nella specie a norma dell’art. 384 c.p.c., non avendo la corte d’appello compiuto alcun accertamento di fatto (tant’è che con i motivi di ricorso per cassazione Unicredit propone le sue censure contro la sentenza di primo grado), il che esclude la prospettabilità nella specie del presupposto indicato dall’art. 384, cioè la non necessità di ulteriori accertamenti di fatto. Vero è che questa Corte ha talvolta ritenuto non preclusa la decisione nel merito nei casi nei quali la sentenza di appello sia cassata per vizi in procedendo; ma si è trattato generalmente di vizi per omessa pronuncia su domande consequenziali, il cui esame da parte del giudice di legittimità poteva basarsi sugli stessi accertamenti esposti nella sentenza cassata, o sui dati di fatto da essa presupposti, ipotesi che come detto qui non ricorre.

Alla cassazione della sentenza impugnata deve dunque seguire il rinvio della causa alla Corte d’appello di Reggio Calabria in diversa composizione, che esaminerà le censure proposte nell’atto di appello, regolando anche le spese di questo giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie per quanto di ragione i primi due motivi, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Reggio Calabria in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima civile della Corte Suprema di Cassazione, il 22 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2016

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