Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23274 del 09/11/2011

Cassazione civile sez. III, 09/11/2011, (ud. 22/09/2011, dep. 09/11/2011), n.23274

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – rel. Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

U.C.I. UFFICIO CENTRALE ITALIANO (OMISSIS) in persona del suo

presidente, Dott. P.R., considerato domiciliato “ex

lege” in ROMA, presso la CANCELLERAI DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato FONSI GIANLUCA, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

A.L., A.M., P.M., D.

A., D.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2678/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 24/06/2008, R.G.N. 3570/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/09/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il Tribunale di Roma con sentenza del 13 ottobre 2004 accogliendo la domanda proposta dagli eredi di D.M., deceduto a seguito di sinistro stradale avvenuto il (OMISSIS) condannavano i responsabili civili dello incidente A.M. e L. e l’Ufficio centrale italiano – breviter U.C.I. – al risarcimento dei danni morali e patrimoniali, nel concorso di colpa del defunto. Lo UCI proponeva istanza di correzione della sentenza per errore materiale sostenendo che le somme liquidate andavano dimezzate in relazione al concorso di colpa. Il tribunale con ordinanza del 23 febbraio 2005 disponeva la correzione nel senso richiesto dall’UCI. 2. Avverso la sentenza, nella parte così corretta proponevano appello i parenti stretti del defunto, attori, deducendo la abnormità della correzione posto che nella parte motiva le somme liquidate per il quantum consideravano il concorso.

3. La Corte di appello di Roma con sentenza del 24 giugno 2008, in parziale riforma della sentenza, relativamente alla parte corretta della statuizione di condanna, ritenuta la non conformità a legge della ordinanza di correzione, confermava la statuizione di condanna del tribunale nei termini indicati nel dispositivo originario e non corretto e condannava l’appellante alla rifusione delle spese del grado.

4 – Contro la decisione ricorre lo UCI deducendo tre motivi di censura, non resistono le controparti ritualmente citate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. Il ricorso non merita accoglimento: per chiarezza espositiva si offre una sintesi dei motivi ed a seguire la loro confutazione in diritto.

Nel primo motivo si deduce “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia ed error in procedendo per violazione dello art. 288 c.p.p.”. La tesi, svolta nel quesito a ff 12 ha carattere interlocutorio, dovendo la Corte scegliere tra due soluzioni di cui una sola favorevole alle tesi del ricorrente, e cioè che la ordinanza di correzione è autonomamente impugnabile.

Nel secondo motivo si deduce ancora la violazione dello art. 288 c.p.c., che nel quesito è correlato allo art. 287, dove si sostiene la tesi di un errore di calcolo materiale da parte del primo giudice.

6. Confutazione in diritto.

IL PRIMO motivo del ricorso è inammissibile in quanto cumulativo, non consentendo nella formulazione incompleta del quesito la esatta individuazione del fatto controverso, e non indicando la regola iuris che su assume violata, posto che la sentenza risulta correttamente impugnata in termini, tenendo conto della correzione del dispositivo.

Il quesito in diritto è inoltre inammissibile di per sè, dovendo contenere una opzione assertiva e non già alternativa del principio che si intende far valere. Il motivo difetta inoltre di autosufficienza non riproducendo la ordinanza di correzione, e come vizio della motivazione pretermette che la Corte di appello a ff 3 della motivazione mette in evidenza come il giudice nella motivazione della sentenza di primo grado ha premesso “che le somme appresso liquidate rappresentano già la metà del totale del danno” precisando poi che la liquidazione del danno non patrimoniale parentale avveniva con criteri equitativi, come si legge a ff 4 della motivazione.

Il quesito dunque è inammissibile come vizio della motivazione ed inammissibile oltre che infondato come error in procedendo. VEDI in tal senso Cass. n. 19040 del 2003 e Cass. n. 5165 del 2004 e Cass. n. 5966 del 1999 tra le tante, ovviamente tenendo conto della premessa.

Il secondo motivo e relativo quesito è parimenti inammissibile ed infondato, per le ragioni anzidette. Nessun errore di fatto era ravvisabile e correggibile con la ordinanza abnorme modificativa della statuizione di condanna, onde era ammissibile ed accoglibile la impugnazione dei parenti, attori sin dal primo grado. Nulla per le spese non avendo resistito le controparti.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso, nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2011

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