Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23274 del 05/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 05/10/2017, (ud. 27/06/2017, dep.05/10/2017),  n. 23274

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3728-2012 proposto da:

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA CERVELLO, P.I.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GARIGLIANO 11, presso lo

studio dell’avvocato NICOLA MAIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIOVANNI LIGUORI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.I., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA STOPPANI

1, presso lo studio dell’avvocato STEFANO POLIZZOTTO, che lo

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE PALERMO, già USL/(OMISSIS) PALERMO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2218/2011 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 30/11/2011 R.G.N. 1011/2009.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza n. 2218/2011 la Corte di appello di Palermo, accogliendo l’appello proposto da C.I., in riforma della pronuncia emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Palermo, ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell’Azienda sanitaria Provinciale di Palermo e ha condannato l’Azienda ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello” di Palermo a corrispondere all’appellante la somma di Euro 26.024,72, oltre interessi;

che il C. aveva agito per l’accertamento del diritto all’indennità mensile di cui all’art. 18 CCNL 1998/2001, o comunque per il riconoscimento del relativo trattamento ex art. 36 Cost., sul presupposto di avere svolto, presso il Presidio Ospedaliero “Casa del Sole”, già appartenente alla ASL n. (OMISSIS) di Palermo e successivamente all’Azienda ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello, in aggiunta ai compiti di responsabile della Segreteria della Direzione Generale, altresì le funzioni di Responsabile dell’Ufficio Ispettivo e di Responsabile dell’Ufficio Delibere;

che, con la predetta pronuncia, la Corte di appello, premesso che non ricorrevano i presupposti richiesti dall’art. 18 CCNL per il riconoscimento dell’indennità di sostituzione, ha ritenuto che lo svolgimento di mansioni ulteriori rispetto a quelle assegnate con l’originario provvedimento di nomina dovesse comunque dare luogo ad un compenso aggiuntivo ex art. 36 Cost. e che, ai fini della determinazione della “giusta retribuzione”, occorresse assumere come parametro il trattamento contemplato dal medesimo art. 18 CCNL il quale, in ipotesi di svolgimento, per sostituzione, di analogo incarico, prevede la corresponsione dell’indennità mensile pari ad Euro 267,52;

che avverso tale sentenza l’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello” propone ricorso affidato a due motivi, cui resiste il C. con controricorso, seguito da memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il primo motivo di ricorso, l’A.O.O.R. “Villa Sofia – Cervello”, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 303 e 305 c.p.c., addebita alla Corte di appello l’erronea mancata declaratoria di l’estinzione del processo: una volta preso atto che la ASL n. 6 di Palermo, originariamente convenuta in giudizio, era stata soppressa con legge regionale e che i relativi beni e rapporti erano stati trasferiti all’istituita Azienda sanitaria Provinciale, ad eccezione dei rapporti e beni del Presidio ospedaliero Casa del Sole, che erano stati attribuiti al’A.O.O.R. “Villa Sofia – Cervello”, la Corte di appello avrebbe dovuto rilevare d’ufficio che l’evento interruttivo si era verificato anteriormente alla notifica del ricorso in appello e che pertanto il C. avrebbe dovuto riassumere il processo nei confronti di essa ricorrente entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della L.R. n. 5 del 2009, ossia entro il 18 ottobre 2009, mentre il ricorso in riassunzione venne notificato il 5 agosto 2011 quando si era già verificata l’estinzione del processo, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio;

che, con il secondo motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 18 CCNL 1998/2001 comparto Sanità, settimo e ottavo comma, in relazione all’art. 36 Cost., si censura la sentenza per non avere considerato che le mansioni oggetto dei singoli incarichi ricevuti dal C. erano proprie della qualifica dirigenziale dello stesso rivestita; non si trattava quindi di funzioni ulteriori ma di mansioni proprie della qualifica posseduta; la sentenza impugnata aveva omesso di considerare che, anche secondo la giurisprudenza, del tutto legittima l’attribuzione di variazioni costituite dallo svolgimento di attività plurime senza che ciò comporti violazione dell’art. 36 Cost.;

che il primo motivo è infondato, in quanto:

– risulta dalla sentenza impugnata che l’Azienda sanitaria Provinciale, nel costituirsi in giudizio, ebbe ad eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva rappresentando che nei rapporti già facenti capo alla Casa del Sole, appartenente alla soppressa ASL n. (OMISSIS) di Palermo, era subentrata l’Azienda Ospedaliera “Villa Sofia – Cervello” (circostanza pacifica in giudizio); tale essendo il momento dell’emergenza processuale dell’evento interruttivo e, quindi, della conoscenza qualificata dello stesso, correttamente la Corte di appello ha disposto l’interruzione del giudizio per consentire la riassunzione nei confronti del soggetto legittimato; difatti, il termine per la riassunzione o la prosecuzione del processo interrotto di una delle parti in causa decorre non già dal giorno in cui si è verificato l’evento interruttivo, bensì da quello in cui la parte interessata alla riassunzione abbia avuto di tale evento conoscenza legale, mediante dichiarazione, notificazione o certificazione, ovvero a seguito di lettura in udienza dell’ordinanza di interruzione, non essendo sufficiente la conoscenza “aliunde” acquisita;

– l’onere di provare la legale conoscenza dell’evento in data anteriore al semestre precedente la riassunzione o la prosecuzione incombe sulla parte che eccepisce l’estinzione ex art. 307 c.p.c., non potendo farsi carico all’altra dell’onere di fornire una prova negativa (Cass. n. 3085 del 2010, n. 3782 del 2015, n. 19122 del 2009); una volta escluso che l’estinzione dell’ente costituisca effetto diretto ed immediato della norma soppressiva dello stesso, la rilevanza della sopravvenienza di tale evento in tanto è configurabile, in quanto se ne abbia cognizione nei modi e nelle forme previste dall’art. 300 c.p.c.. (cfr. ex plurimis, Cass. n. 4688 del 2011 in fattispecie relativa alla soppressione di una ASL ad opera di una legge regionale);

– spettava, quindi, alla odierna ricorrente eccepire, con la costituzione nel giudizio di appello, che la conoscenza legale, nelle suddette forme, era avvenuta anteriormente, occorrendo rilevare che trova applicazione alla fattispecie ratione temporis l’art. 307 c.p.c., nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla L. n. 69 del 2009;

– non risulta dalla sentenza impugnata che l’Azienda Ospedaliera “Villa Sofia – Cervello”, nel costituirsi in appello in sede di riassunzione, abbia svolto eccezioni sulla ritualità della intervenuta riassunzione, nè in sede di legittimità è prospettata l’omessa pronuncia su eccezioni dalla stessa proposte;

che il secondo motivo è fondato, per le ragioni che seguono:

– preliminarmente, deve osservarsi che la Corte di appello ha riconosciuto il trattamento di cui all’art. 18 CCNL quale parametro per la giusta retribuzione ex art. 36 Cost. ravvisandone i presupposti nell’avere il ricorrente, per lungo tempo, svolto, unitamente alle funzioni di Dirigente amministrativo quale “responsabile del Coordinamento amministrativo del P.O. Casa del Sole”, altresì le funzioni di Responsabile dell’Ufficio Ispettivo e poi dell’Ufficio Delibere del medesimo presidio ospedaliero;

– secondo la giurisprudenza di questa Corte, nel rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, il principio di omnicomprensività del trattamento economico dirigenziale, previsto dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 24 tutte le funzioni ed i compiti attribuiti in ragione dell’ufficio ricoperto dall’Amministrazione presso la quale il dirigente presta servizio o su designazione della stessa e non è derogato dalla L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 16 che riguarda i compensi provenienti da terzi corrisposti direttamente in favore dell’Amministrazione (Cass. n. 5306 del 2009; n. 17513 del 2010);

– in forza del principio di onnicomprensività del trattamento economico dirigenziale previsto dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 24 deve escludersi il diritto dei dirigenti a trattamenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti per la qualifica ricoperta; l’art. 24 cit. indica un criterio generale cui anche il contratto, collettivo o individuale, deve attenersi (Cass. n. 4531 del 2011; Cass. n. 15363 del 2014; v. pure Cass. n. 3819 del 2016);

che, anche in relazione alle prestazioni rese dal personale non dirigenziale, questa Corte ha affermato che la prestazione può essere considerata aggiuntiva solo qualora la mansione assegnata esuli dal profilo professionale, non già nella diversa ipotesi in cui il datore di lavoro, nell’ambito del normale orario, eserciti il suo potere di determinare l’oggetto del contratto dando prevalenza all’uno o alìaltro compito riconducibile alla qualifica di assunzione o individuando il settore di attività nel quale la mansione deve essere espletata (Cass. 15.12.2015 n. 25246 e negli stessi termini Cass. ord. nn. 14105,16094,18133 del 2016);

che recentemente tali principi sono stati ribaditi da questo Collegio, in fattispecie analoga a quella in esame, con la pronuncia n. 5698 del 2017;

che, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di Appello di Palermo, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

PQM

 

La Corte rigetta il primo motivo; accoglie il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Palermo in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 27 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2017

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