Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23273 del 23/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 23/10/2020, (ud. 05/12/2019, dep. 23/10/2020), n.23273

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3906-2018 proposto da:

BANCO BPM SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIAN GIACOMO

PORRO 8, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO FALCITELLI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE CAMOSCI;

– ricorrente –

contro

REGIONE TOSCANA, elettivamente domiciliata in ROMA P.ZZA BARBERINI

12, presso lo studio dell’avvocato MARCELLO CECCHETTI, rappresentata

e difesa dagli avvocati LUCIA BORA, ARIANNA PAOLETTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1562/2017 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 19/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/12/2019 dal Consigliere Dott. MARGHERITA TADDEI.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

La spa Banco BMP SpA ricorre per la cassazione della sentenza della commissione tributaria regionale della Toscana, n. 1562/17 in data 06 giugno 2017 che ha affermato in capo alla stessa società la soggettività passiva della tassa automobilistica in costanza di contratti di leasing ed ha, di conseguenza, confermato i 141 avvisi di accertamento notificati dalla Regione Toscana alla predetta società di leasing, avuto riguardo all’anno 2009.

La Regione Toscana resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con i motivi di ricorso, ribaditi da memoria, la società deduce la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla falsa applicazione del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, art. 5, comma 29, convertito, come comma 32, dalla L. 28 febbraio 1983, n. 53, e modificato dalla L. 23 luglio 2009, n. 99, art. 7, comma 2, per avere la commissione tributaria affermato che, anche dopo la data dell’entrata in vigore della legge di modifica (il 15 agosto 2009), la tassa regionale di possesso dei veicoli è a carico del concedente, salva l’estensione della responsabilità all’utilizzatore, laddove invece sarebbe stato corretto affermare che, da quella data, soggetto passivo della tassa è unicamente l’utilizzatore, con conseguente annullamento parziale degli avvisi impugnati.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto

Con la decisione n. 13135 del 2019, questa Corte ha già esaminato la questione qui dedotta, che nasce dall’avvicendarsi di norme di legge riguardanti la soggettività passiva della tassa automobilistica, ed ha fornito un verdetto che questo collegio condivide ed al quale ritiene di dover dare continuità.

Afferma in particolare la Corte, per quanto riguarda l’interpretazione delle norme succedutesi nel tempo, che: “… La fattispecie si inquadra nella cornice risultante dagli interventi legislativi seguenti:

– con il D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, art. 5, comma 29, divenuto il comma 32, in sede di conversione da parte della L. 28 febbraio 1983, n. 53, il legislatore ha individuato il soggetto passivo della tassa automobilistica, prevista dal medesimo art. 5, nel soggetto che, in base al registro automobilistico, risulta essere il proprietario del veicolo;

– con la L. 23 luglio 2009, n. 99, art. 7, in vigore dal 15 agosto 2009, il legislatore, dopo avere stabilito, al comma 1, che “al fine di semplificare e razionalizzare la riscossione della tassa dovuta su veicoli concessi in locazione finanziaria, le singole regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono autorizzate a stabilire le modalità con le quali le imprese concedenti possono provvedere ad eseguire cumulativamente, in luogo dei singoli utilizzatori, il versamento delle tasse dovute per i periodi di tassazione compresi nella durata dei rispettivi contratti”, ha, al D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, al comma 2, modificato l’art. 5, comma 29, nel senso che sono soggetti passivi della tassa “proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria”; infine, al comma 3, il legislatore ha disposto che “la competenza territoriale degli uffici del pubblico registro automobilistico e dei registri di immatricolazione è determinata in ogni caso in relazione al luogo di residenza del soggetto proprietario del veicolo”.

Intorno alla nuova legge, si è sviluppato, fino all’entrata in vigore della L. 6 agosto 2015, n. 125 di conversione del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, un dibattito interpretativo, nella dottrina e nella giurisprudenza di merito (questa Corte non avendo mai avuto finora occasione di pronunciare in riferimento specifico a fattispecie di imposta per periodi successivi al 15 agosto 2009), centrato sul significato da attribuire all’espressione “al pagamento delle tasse sono tenuti… proprietari… ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria”: per una tesi, in forza di detta espressione, il soggetto passivo della tassa doveva essere individuato nel proprietario del veicolo per il caso in cui non vi fosse un utilizzatore, “ovvero”, in caso contrario, nell’utilizzatore (in sostituzione del concedente); per altra tesi, con quella espressione e segnatamente con il termine “ovvero”, la soggettività passiva era stata estesa all’utilizzatore, senza esonerare il proprietario, talchè sia l’utilizzatore sia il proprietario erano tenuti al pagamento e, stante la presunzione di solidarietà passiva ex art. 1294 c.c., vi erano tenuti in solido. Entrambe le tesi hanno individuato un argomento a proprio sostegno nel disposto dell’art. 7 cit., comma 1, (“Al fine di semplificare e razionalizzare la riscossione della tassa dovuta su veicoli concessi in locazione finanziaria, le singole regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono autorizzate a stabilire le modalità con le quali le imprese concedenti possono provvedere ad eseguire cumulativamente, in luogo dei singoli utilizzatori, il versamento delle tasse dovute per i periodi di tassazione compresi nella durata dei rispettivi contratti”) essendosi ritenuto, da un lato, che detto comma avesse escluso le imprese concedenti dal novero dei soggetti obbligati verso gli enti impositori facendone una sorta di sostituti d’imposta volontari, dall’altro lato, che detto comma “non si giustificherebbe ove l’obbligo di versamento sussistesse soltanto in capo all’utilizzatore e non anche, in via solidale, in capo alla società di leasing proprietaria del bene”;

-con L. 6 agosto 2015, n. 125, di conversione del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, all’art. 9-bis, il legislatore ha stabilito che “il D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, art. 5, comma 29, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1983, n. 53, come modificato dalla L. 23 luglio 2009, n. 99, art. 7, comma 2, si interpreta nel senso che in caso di locazione finanziaria il soggetto tenuto al pagamento della tassa automobilistica è esclusivamente l’utilizzatore; è configurabile la responsabilità solidale della sociètà di leasing solo nella particolare ipotesi in cui questa abbia provveduto, in base alle modalità stabilite dall’ente competente, al pagamento cumulativo, in luogo degli utilizzatori, delle tasse dovute per i periodi compresi nella durata del contratto di locazione finanziaria”. Con il comma 9-ter, è stata sostituita la L. 23 luglio 2009, n. 99, art. 7, comma 3, con la previsione per cui “la competenza ed il gettito della tassa automobilistica sono determinati in ogni caso in relazione al luogo di residenza dell’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria del veicolo”.

Per effetto di questo intervento, dichiaratamente interpretativo e come tale retroattivo, il legislatore ha quindi escluso la soggettività passiva del concedente salvo il caso in cui questi abbia provveduto al pagamento cumulativo in luogo degli utilizzatori, per i periodi compresi nella durata del contratto di locazione finanziaria;

– con il D.L. n. 113 del 2016, art. 10, commi 6 e 7, convertito dalla L. 7 agosto 2016, n. 160, il legislatore ha abrogato il D.L. 19 giugno 2015, n. 78, art. 9-bis, ha stabilito che la competenza del luogo di residenza dell’utilizzatore si applica a decorrere dal 15 giugno 2016 (la data di entrata in vigore del medesimo decreto 113) ed ha altresì stabilito che “alla L. 23 luglio 2009, n. 99, art. 7, dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2-bis. A decorrere dal 1gennaio 2016, gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, sulla base del contratto annotato al PRA e fino alla data di scadenza del contratto medesimo, sono tenuti in via esclusiva al pagamento della tassa automobilistica regionale; è configurabile la responsabilità solidale della società di leasing solo nella particolare ipotesi in cui questa abbia provveduto, in base alle modalità stabilite dall’ente competente, al pagamento cumulativo, in luogo degli utilizzatori, delle tasse dovute per i periodi compresi nella durata del contratto di locazione finanziaria”.

Con quest’ultimo intervento, il legislatore ha, dunque, da un lato, cancellato la legge d’interpretazione autentica (della L. n. 99 del 2009) in forza della quale, per il passato, soggetto passivo della tassa era (di regola) il solo utilizzatore ed ha, dall’altro lato, introdotto, pro futuro, una regola identica a quella cancellata. L’intervento legislativo potrebbe, in astratto, essere inteso come finalizzato a sostituire la regola d’interpretazione abrogata con una regola opposta, con conseguente assoggettamento alla tassa, fino al 15 giugno 2016, non del solo utilizzatore ma anche del concedente. (ovviamente da escludere che l’abrogazione possa essere letta come determinativa dell’originaria situazione di incertezza, perchè tale lettura, in primo luogo, presuppone che l’abrogazione della legge interpretativa abbia effetto retroattivo, il chè è stato già negato da questa Corte con la sentenza n. 8522 del 27/04/2015 -secondo cui l’abrogazione opera ex nunc perchè nel momento in cui essa interviene “la legge di interpretazione autentica ha già esplicato i propri effetti volti a chiarire la valenza della norma interpretata”e,insecondo luogo renderebbe l’intervento legislativo contrario ad ogni logica); ad intendere la L. n. 160 del 2016 in questo modo, la stessa avrebbe una portata concreta indiscutibile; l’intervento legislativo (il D.L. n. 113 del 2016, convertito dalla L. n. 160 del 2016), tuttavia, si porrebbe in contrasto con la L. n. 212 del 2000, art. 4; inoltre l’inversione della disciplina per i rapporti di imposta relativi al periodo dal 15 agosto 2009 al 15 giugno 2016 e la reintroduzione di quella stessa disciplina per il periodo successivo, in assenza di (individuabili) circostanze giustificative di simile stravolgimento e rinnovazione, renderebbe l’intervento legislativo incomprensibile. La L. n. 160 del 2016 deve quindi essere intesa in altro modo e precisamente escludendosi che all’abrogazione della L. di interpretazione autentica n. 78 del 2015 si correli l’introduzione per i rapporti sorti fino al 15 giugno 2016 di una regola d’interpretazione opposta; in questo modo, la portata concreta della L. n. 160 è certamente ridotta (ad una mera riformulazione della disciplina già ricavabile dalla L. n. 99 del 2009, art. 7; quest’ultima, interpretata alla luce della legge abrogata, avrebbe infatti continuato anche per il periodo successivo al 15 giugno 2016 a conformare la soggettività passiva della tassa automobilistica identicamente a quanto consegue alla abrogazione della legge interpretativa) e tuttavia vengono evitate incomprensibili fratture di disciplina tra le fattispecie relative al periodo 15 agosto 2009-15 giugno 2016, alle quali l’art. 7 cit. si applica nell’interpretazione ancora fornitane della norma interpretativa abrogata, e le fattispecie relative al periodo successivo, soggette alla nuova regolamentazione…..”.

In forza di quanto precede, il ricorso risulta essere fondato e meritevole di accoglimento. Pertanto la sentenza impugnata deve essere cassata e non essendovi accertamenti in fatto da svolgere, la causa può essere decisa nel merito con accoglimento degli originari ricorsi della società contribuente e annullamento degli avvisi di accertamento impugnati.

Le spese del merito devono essere compensate in considerazione dell’evolversi della normativa e della giurisprudenza di riferimento.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte:

– accoglie il ricorso;

– cassa la sentenza impugnata;

– decidendo nel merito, accoglie gli originari ricorsi della società contribuente e, per l’effetto, annulla gli avvisi di accertamento oggetto di causa;

– compensa le spese del merito;

– condanna la Regione Toscana a rifondere alla società ricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 7200,00 oltre spese forfetarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 5 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2020

 

 

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