Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23273 del 09/11/2011

Cassazione civile sez. III, 09/11/2011, (ud. 22/09/2011, dep. 09/11/2011), n.23273

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – rel. Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.M. (OMISSIS), M.S.B.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, V.LE DELLE

MILIZIE 22, presso lo studio dell’avvocato TURCO IGOR, rappresentati

e difesi dall’avvocato D’ALESSANDRO PIETRO, giusto mandato in atti;

– ricorrenti –

contro

C.C. (OMISSIS), C.G.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE BRUNO

BUOZZI 19, presso lo studio dell’avvocato GRIMALDI PAOLO,

rappresentati e difesi dall’avvocato GRECO GIANCARLO, giusto mandato

in atti;

– controricorrenti –

e contro

CO.DI.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 598/2009 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 02/04/2009; R.G.N.651/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/09/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI;

udito l’Avvocato GRECO DARIO per delega Avvocato GIANCARLO GRECO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso che ha concluso per rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con citazione del 16 settembre 2000 C. e C.G. e Co.Di., convenivano dinanzi al Tribunale di Agrigento gli eredi di M.G. e precisamente la moglie G. M. ed i figli B. e M.C., chiamati a restituire le somme che il defunto in vita aveva ricevuto in relazione alla stipula di un preliminare di vendita di un terreno, con una anticipazione di somme poi non restituite, stipula avvenuta nel 1994, ed ulteriori somme emesse successivamente per sovvenire a esigenze economiche del parente poi defunto nell’agosto 1999, senza aver restituito il prestato.

I convenuti si costituivano e contestavano il fondamento delle domande ed in particolare la esistenza della promessa di vendita che gli attori assumevano essere stata distrutta presso lo studio del notaio Abbruscato e la esistenza dei prestiti scaduti. Nella udienza di prima comparizione gli attori precisavano una domanda di ripetizione per indebito, contrastata dalle controparti.

2. Il tribunale con sentenza del 23 settembre 2003 rigettava le domande attrici sul rilievo che pur essendo documentata la dazione da parte degli attori Co.Co. di L. 175 milioni a C. M. con assegni circolari, non avevano dato la prova della esistenza di un mutuo e dello scopo per il quale la dazione era stata effettuata.

4. Contro la decisione proponevano appello i tre creditori chiedendone la riforma e deducendo la omessa pronuncia in tema di indebito oggettivo, resistevano G.M. e M.B. chiedendo il rigetto del gravame, inammissibile e infondato: non resisteva M.C. figlio del defunto G..

5. La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 2 aprile 2009, in riforma della sentenza del tribunale, condannava M.B. e C. e G.M., in ragione di un terzo ciascuno a pagare in Euro le somme agli attori C.C. e G. ed a Co.Di. – vedi in tal senso il dispositivo della sentenza – ed alla rifusione delle spese dei due gradi del giudizio.

6. Contro la decisione ricorrono con unico ricorso i tre debitori condannati, deducendo cinque censure e relativi quesiti, resistono con controricorso C.G. e C. chiedendo il rigetto del gravame.

I concorrenti hanno prodotto memoria con allegazione di ordinanza della Corte di appello che sospendeva la esecuzione provvisoria della sentenza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

6. Il ricorso non merita accoglimento in ordine ai dedotti motivi.

Per chiarezza espositiva se ne offre una sintesi descrittiva ed a seguire la confutazione in diritto.

6.1. SINTESI DESCRITTIVA. Nel primo motivo si deduce error in procedendo con riferimento agli artt. 100, 132, 161, 330 e 331 cod. proc. civ. per inesistenza della notificazione allo appellato M.C., contumace in primo grado, della impugnazione.

Il relativo quesito viene formulato a ff 14 del ricorso, con la asserzione della contumacia, senza dar conto che il detto contumace in primo grado si era costituito con memoria di replica depositata in data 30 marzo 2001 con la indicazione del domicilio eletto; lo stesso risulta difeso, come rilevato ai giudici di primo grado, dagli avvocati Empedocle Mirabile e Silvio Miceli – come puntualizzato in controricorso.

Nel secondo motivo si deduce “la nullità della sentenza impugnata del procedimento di secondo grado in cause inscindibili per omissione e o inesistenza della notificazione della impugnazione dello appellato M.C., contumace in primo grado. Il quesito, come error in procedendo in relazione agli artt. 100, 132, 161, 330 e 332 c.p.c. e art. 360 c.p.c., n. 4 è in termini a pag 16 del ricorso. Nel terzo motivo si deduce error in iudicando e vizio della motivazione su un fatto controverso e decisivo del giudizio. In relazione all’art. 2697 c.c., artt. 214 e 215 c.p.c., artt. 2702 e 2719 c.c. ed il relativo quesito è formulato a ff 20 assumendosi come fatto controverso che sarebbe avvenuto un tempestivo disconoscimento sulle scritture prodotte in giudizio dagli attori con omessa considerazione dei relativi effetti giuridici ai fini della prova. Nel quarto motivo si deduce error in iudicando e vizio della motivazione su fatto controverso e decisivo, che in sede di formulazione del motivo a ff 29 viene indicato con riferimento al contenuto della citazione contenente anche la domanda di restituzione di indebito.

Nel quinto motivo si deduce l’error in iudicando ed il vizio della motivazione con riferimento a un fatto decisivo del giudizio con riferimento allo art. 2033 c.c. e all’art. 2697 c.c. con quesito a ff 43 in relazione alla prova a carico degli attori della esistenza del credito e della causa debendi.

7. CONFUTAZIONE IN DIRITTO. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per la inesattezza della sintesi descrittiva rispetto alla deduzione dello error in procedendo, ed in vero la problematica che doveva essere sottoposta alla attenzione di questa Corte, sulla base degli atti processuali – vedi controricorso – doveva riguardare se la costituzione in giudizio con memoria di replica contenesse o meno una elezione di domicilio e se la stessa avesse consentito alla parte così costituita di prendere parte al processo, con la assistenza di ben due difensori.

Non si è verificata pertanto alcuna violazione del contraddittorio.

Manifestamente è infondato è il secondo motivo per la ragione che anche in esso il fatto processuale indicato è diverso dalla realtà processuale: la notificazione dello appello presso il domicilio eletto dal M. deve ritenersi valida ed idonea ad evocarlo in lite. Imputet sibi la contumacia in appello.

Gli altri tre motivi sono parimenti manifestamente infondati:

il terzo, che deduce la inefficacia probatoria degli assegni circolari emessi su richiesta degli odierni resistenti in favore del de cuius M.G. e da questi negoziati, contiene una rappresentazione dei fatti diversa da quella ricostruita dal giudice di appello, secondo cui le copie fotografiche degli assegni circolari non sono state oggetto di esplicito disconoscimento o di contestazione della genuinità ed autenticità rispetto agli originali – come si legge a ff 6 della motivazione. Il quesito pertanto risulta inammissibile nella sua inesatta formulazione e non prospetta alcun errore revocatorio: il quarto ed il quinto motivo deducono il vizio della sentenza derivante dallo accoglimento della domanda di indebito, come precisata dagli attori, odierni controricorrenti, alla udienza di trattazione di primo grado e ribadita tempestivamente nella memoria. I motivi sono manifestamente infondati in relazione alla chiara ratio decidendi congruamente motivata dalla Corte di appello che accerta che gli elementi costitutivi della domanda di ripetizione dello indebito erano già presenti nella citazione, così interpretando la citazione stessa, in relazione alla articolazione della causa pretendi originaria.

Nulla aggiunge la memoria alle ragioni di censura sin qui esaminate.

Al rigetto del ricorso segue la condanna dei ricorrenti in solido a rifondere ai resistenti C.C. e G. le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido a rifondere ai resistenti C.C. e G. le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2700,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori e spese generali come per legge.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA