Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23273 del 05/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 05/10/2017, (ud. 20/06/2017, dep.05/10/2017),  n. 23273

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11137-2012 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G.

FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

D.M.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FLAMINIA 195, presso lo studio dell’avvocato SERGIO VACIRCA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CLAUDIO LALLI, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 87/2011 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 06/05/2011 R.G.N. 494/10;

Il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza n. 87/2011, la Corte di Appello di L’Aquila ha confermato la pronuncia dell’8.10.2009 emessa dal Tribunale di Pescara con la quale era stata dichiarata la nullità del termine apposto al contratto di lavoro intercorso tra D.M.C. e Poste Italiane spa dal 1 luglio 2002 al 31 agosto 2002 per “esigenze tecniche, organizzative produttive anche di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi nonchè all’attuazione delle previsioni di cui agli Accordi del 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001 e 11 gennaio 2002, 13 febbraio e 17 aprile 2002, congiuntamente alla necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie contrattualmente dovute a tutto il personale nel periodo estivo”, con conseguente riammissione in servizio della lavoratrice e condanna della società a corrispondere la retribuzione globale di fatto maturata a far tempo dal 24.4.2008 oltre accessori, detratto l’aliunde perceptum;

che avverso tale sentenza Poste Italiane spa ha proposto ricorso per cassazione affidato ad otto motivi;

che D.M.C. ha resistito con controricorso;

che il P.G. ha formulato richieste concludendo per l’accoglimento del quinto motivo;

che sono state depositate dalle parti memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il ricorso per cassazione, si censura: 1) l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, rappresentato dal lungo decorso del tempo (sei anni) dalla cessazione del contratto a termine e dall’iniziativa giudiziaria, caratterizzato dalla circostanza di avere la lavoratrice reperito, come dimostrato documentalmente, altro impiego a tempo indeterminato; 2) la contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio per avere la Corte territoriale omesso completamente di precisare quali sarebbero stati gli altri specifici elementi, ulteriori e diversi da quelli indicati dalla società, necessari al fine di rilevare una chiara volontà abdicativa del lavoratore; 3) la violazione e falsa applicazione dell’art. 1372 c.c., comma 1 (art. 360 c.p.c., n. 3) per non avere considerato i giudici di 2^ grado che il comportamento della D. aveva realizzato un comportamento concludente, nel senso di una volontà, quanto meno tacita, da parte dell’odierna controricorrentè, di non nutrire alcun interesse alla prosecuzione del rapporto; 4) la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 414 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3), per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, per essere stato fondato il convincimento, da parte della Corte territoriale, circa l’illegittimità del contratto a termine per assoluta genericità della causale, senza considerare minimamente quella effettivamente indicata nel contratto impugnato; 5) la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 4, comma 2, art. 12 preleggi, art. 1362 c.c. e ss e art. 1325 c.c. e ss per avere la Corte territoriale ritenuta generica la causale senza avere, in sostanza, approfondito gli elementi in essa indicati dai quali avrebbe potuto evincersi la specificità delle esigenze poste a base del contratto a termine; 6) l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza (art. 360 c.p.c., n. 5) per essere state respinte le istanze probatorie formulate dalla società sul presupposto della loro genericità; 7) la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 5, dell’art. 12 disp. gen., dell’art. 1362 c.c. e ss e dell’art. 1419 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3) per essere stata dichiarata la conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato fin dall’inizio; 8) la mancata applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, commi 5 e 7;

che, preliminarmente, deve essere dichiarata l’ammissibilità della memoria presentata da D.M.C., pur essendo stato notificato tardivamente il controricorso, come precisato da questa Corte, con l’ordinanza n. 4906/2017, ai cui principi ed argomentazioni si intende dare seguito;

che i primi tre motivi, da trattarsi congiuntamente per la loro connessione logico-giuridica, non sono fondati: invero, quanto alla questione della eccezione di risoluzione per mutuo consenso, l’indirizzo consolidato di questa Sezione (cfr. tra le altre Cass. n. 5887/2011; Cass. n. 23057/2010) è nel senso di ritenere che la mera inerzia del lavoratore dopo la scadenza del contratto a termine è di per sè insufficiente a far considerare sussistente una risoluzione per mutuo consenso in quanto, affinchè possa configurarsi una tale risoluzione, è necessario che sia accertata -sulla base del lasso di tèmpo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, nonchè del comportamento tenuto dalle parti e di eventuali circostanze significative – una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo, sicchè la valutazione del significato e della portata del complesso di tali elementi di fatto compete al giudice di merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità se non sussistono vizi logici o errori di diritto: ipotesi queste non ravvisabili nel caso in esame; inoltre, è stato affermato che non costituisce elemento idoneo ad integrare la fattispecie di tacita risoluzione consensuale il fatto che il lavoratore abbia, nelle more, percepito il TFR, ovvero cercato o reperito altra occupazione (Cass. n. 22489/2016; Cass. n. 21310/2014; n. 6900/2016);

che il quarto e quinto motivo, anche essi da scrutinare congiuntamente, sono meritevoli di accoglimento alla luce della giurisprudenza di questa Corte secondo cui la specificazione delle ragioni giustificatrici D.Lgs. n. 368 del 2001, ex art. 1 può risultare da atto scritto non solo per indicazione diretta, ma anche per relationem ad altri testi richiamati nel contratto di lavoro (Cass. n. 8286/2012; Cass. n. 10382/2015): nel caso di specie, i giudici di secondo grado non hanno adeguatamente valutato, al fine di verificare la sussistenza delle specificate ragioni dell’assunzione, la rilevanza degli accordi richiamati dallo stesso contratto individuale e non hanno esaminato in concreto gli elementi di specificazione emergenti dal contratto a termine de quo, attraverso i richiami agli accordi collettivi ivi contenuti, alla luce delle deduzioni della società, al fine di valutarne l’effettiva sussistenza nonchè la sufficienza sul piano della ricorrenza o meno del requisito di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 2 (Cass. n. 11513/2016);

che, pertanto, rigettati i primi tre motivi ed assorbiti gli altri, la sentenza va cassata in relazione al quarto e quinto motivo con rinvio alla Corte di appello di L’Aquila, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame in conformità dei su esposti principi, provvedendo, altresì, alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie il quarto ed il quinto motivo, rigettati i primi tre e assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolto e rinvia alla Corte di appello di L’Aquila in diversa composizione cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 20 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2017

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