Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23272 del 05/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 05/10/2017, (ud. 20/06/2017, dep.05/10/2017),  n. 23272

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11090-2012 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PO 25-B, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO PESSI, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

L.V.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 195,

presso lo studio dell’avvocato SERGIO VACIRCA, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato CLAUDIO LALLI, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 391/2011 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 11/05/2011, R.G.N. 765/10;

il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

Fatto

RILEVATO

che, con la sentenza n. 391/2011, la Corte di Appello di L’Aquila ha confermato la pronuncia n. 1373/2009 emessa dal Tribunale di Chieti con cui era stata dichiarata l’esistenza tra L.V.M. e Poste Italiane spa di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 16.7.2002, con condanna della società a riammettere in servizio la lavoratrice e a corrisponderle le retribuzioni maturate dalla messa in mora del 12.2.2008 sino all’effettiva ricostituzione del rapporto, oltre accessori;

che avverso tale sentenza ha proposto ricorso Poste Italiane spà con ricorso affidato a cinque motivi;

che L.V.M. ha resistito con controricorso;

che il PG ha presentato conclusioni scritte;

che la società ha presentato memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che è stato depositato verbale di conciliazione intervenuto tra le parti in data 30 gennaio 2013;

che dal suddetto verbale di conciliazione, debitamente sottoscritto dalla lavoratrice interessata e dal rappresentante della società ricorrente, risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge; che tale verbale si appalesa idoneo a dimostrare l’intervenuta cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo e in tal senso va emessa la corrispondente declaratoria; che le spese del presente giudizio sono compensate, sussistendone le ragioni, in relazione all’avvenuta complessiva conciliazione della controversia.

PQM

 

La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere.

Compensa le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 20 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2017

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