Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23271 del 23/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 23/10/2020, (ud. 05/12/2019, dep. 23/10/2020), n.23271

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8020-2016 proposto da:

M.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DEI SANTI

PIETRO E PAOLO 25, presso lo studio dell’avvocato LUIGI VALENSISE,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA GERIT SPA, AGENTE RISCOSSIONE PROVINCIA DI (OMISSIS),

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLE QUATTRO FONTANE 10,

presso lo studio dell’avvocato LUCIO GHIA, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4942/2015 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 22/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/12/2019 dal Consigliere Dott. MARGHERITA TADDEI.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

M.L. ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, n. 4942/28/15 del 22.09.2015 che, confermando la sentenza della CTP di Roma, 8213/17/14, ha accolto solo in parte l’originario ricorso del contribuente, annullando alcune delle 89 cartelle esattoriali, oggetto della causa e dichiarando illegittima l’ipoteca iscritta per crediti non aventi natura tributaria.

Equitalia sud resiste con controricorso, eccependo l’inammissibilità del ricorso per violazione del principio di autosufficienza.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il contribuente articola tre motivi di ricorso, lamentando:

a) violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 1 e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, (art. 360, comma 1; n. 3). Omessa decisione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

b) violazione e/o errata applicazione dell’art. 140 c.p.c. e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e/o omessa motivazione sulla nullità della notificazione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

c) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)). Le omissioni su punti decisivi della controversia comportano anche la conseguente violazione del principio di cui all’art. 112 c.p.c..

La Corte ritiene che sia fondata l’eccezione d’inammissibilità del ricorso, formulata nel controricorso, per carenza del requisito di autosufficienza del ricorso per cassazione, a norma dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, mancando nel ricorso “la specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda”.

Se è vero, infatti, come già è stato chiarito da questa Corte, (n. 23575 del 18/11/2015) che il ricorrente non è tenuto, in ragione dell’indisponibilità del fascicolo di parte, che resta acquisito, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 25, comma 2, al fascicolo d’ufficio del processo svoltosi davanti alla Commissione tributaria, ad un nuovo onere di produzione documentale (cfr. Cass. civ. sez. unite 3 novembre 2011, n. 22726) risultando all’uopo sufficiente la richiesta di trasmissione, ex art. 369 c.p.c., comma 3, del fascicolo alla segreteria della CTR, nondimeno ciò non esonera la parte dal diverso onere previsto, a pena d’inammissibilità, dal menzionato art. 366 c.p.c., n. 6, che richiede, come si è visto, “la specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda”, con l’indicazione dei dati necessari all’individuazione della loro collocazione quanto al momento della loro produzione nei gradi di merito (in tal senso cfr. la stessa Cass. n. 22726/11; cfr. pure, tra le molte, Cass. civ. sez. V 15 luglio 2015, n. 14784; Cass. civ. sez. V 22 ottobre 2010, n. 21686; Cass. civ. sez. V 12 gennaio 2010, n. 303).

Il ricorrente, nonostante nel ricorso abbia richiamato diversi atti e citato genericamente le notifiche delle cartelle, non ha mai indicato a quale specifico documento intendeva riferirsi e dove era possibile rinvenirlo tra gli atti prodotti. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, i motivi posti a fondamento dell’invocata cassazione della decisione impugnata debbono avere i caratteri della specificità, della completezza, e della riferibilità alla decisione stessa, con – fra l’altro – l’esposizione di argomentazioni intelligibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto, essendo inammissibile il motivo nel quale non venga precisato in qual modo e sotto quale profilo (se per contrasto con la norma indicata, o con l’interpretazione della stessa fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina) abbia avuto luogo la violazione nella quale si assume essere incorsa la pronuncia di merito.

Il ricorso, per i motivi inficiati tutti dalla predetta genericità della formulazione, che rende incerta e a tratti incomprensibile l’essenza delle censure, deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore di Equitalia sud, delle spese di questo giudizio, che liquida in Euro 5.600,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed accessori di legge, se dovuti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2020

 

 

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