Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23271 del 15/11/2016

Cassazione civile sez. I, 15/11/2016, (ud. 18/05/2016, dep. 15/11/2016), n.23271

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sui ricorsi riuniti proposti da:

R.L. & C. S.N.C., in persona dell’amministratore p.t.

R.L., elettivamente domiciliata in Roma, alla via di

Pietralata n. 320, presso l’avv. GIGLIOLA MAZZA RICCI, dalla quale,

unitamente all’avv. GIULIANO SCIALINO del foro di Udine, è

rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCA ANTONVENETA S.P.A., rappresentata da S.F., in

virtù di procura speciale per notaio Cuomo del 20 aprile 2010, rep.

n. 20895, elettivamente domiciliata in Roma, al corso Vittorio

Emanuele II n. 18, presso lo STUDIO GREZ E ASSOCIATI, unitamente

all’avv. MAURIZIO CONTI del foro di Udine, dal quale è

rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e

BANCA ANTONVENETA S.P.A., rappresentata da S.F., in

virtù di procura speciale per notaio Cuomo del 20 aprile 2010, rep.

n. 20895, elettivamente domiciliata in Roma, al corso Vittorio

Emanuele II n. 18, presso lo STUDIO GREZ E ASSOCIATI, unitamente

all’avv. MAURIZIO CONTI del foro di Udine, dal quale è

rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

R.L., elettivamente domiciliato in Roma, alla via di

Pietralata n. 320, presso l’avv. GIGLIOLA MAZZA RICCI, dalla quale,

unitamente all’avv. GIULIANO SCIALINO del foro di Udine, è

rappresentato e difeso in virtù di procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste n. 614/11,

pubblicata il 21 settembre 2011;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18

maggio 2016 dal Consigliere dott. Guido Mercolino;

udito l’avv. Sebastiano Mascherin per delega del difensore della

Banca Antonveneta S.p.a.;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. ZENO Immacolata, la quale ha concluso per la

dichiarazione d’inammissibilità ed in subordine per il rigetto di

entrambi i ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – R.L. e la R.L. & C. S.n.c. convennero in giudizio la Banca Antoniana Popolare Veneta S.p.a., per sentirla condannare al risarcimento dei danni cagionati da un’ipoteca giudiziale erroneamente iscritta il 24 dicembre 2002 su alcuni immobili ritenuti di proprietà del R., ma in realtà trasferiti alla Ed.Dis. S.r.l. con atto di compravendita dell’8 gennaio 1991.

Premesso che l’iscrizione, effettuata in virtù di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso il 26 marzo 1991 dal Presidente del Tribunale di Udine in favore della Banca Popolare di Gemona, dante causa della Banca Antoniana Popolare Veneta, aveva avuto luogo a seguito di una sentenza emessa il 5 marzo 2002, con cui il medesimo Tribunale aveva accolto l’azione revocatoria proposta dalla Banca nei confronti dell’atto di compravendita, affermarono che tale sentenza era priva di efficacia esecutiva, non recando una pronuncia di condanna e non essendo ancora passata in giudicato. Aggiunsero che la notizia dell’iscrizione aveva arrecato pregiudizio alla reputazione personale e commerciale del R. ed all’immagine della società, nei confronti della quale altre banche avevano immediatamente disposto la revoca degli affidamenti concessi.

Si costituì la convenuta, e resistette alla domanda, chiedendone il rigetto.

1.1. – Con sentenza del 5 aprile 2006, il Tribunale di Udine accolse la domanda, dichiarando l’illegittima l’iscrizione ipotecaria, condannando la Banca al pagamento della somma di Euro 20.000,00 in favore del R. e della somma di Euro 200.000,00 in favore della R.L., ed ordinando la cancellazione dell’ipoteca.

2. Le impugnazioni separatamente proposte dalla R.L. nei confronti della Banca Antonveneta e da quest’ultima nei confronti del R. sono state riunite dalla Corte d’Appello di Trieste, che con sentenza del 21 settembre 2011 le ha rigettate, accogliendo invece il gravame incidentale proposto dalla Banca nei confronti della società, rigettando la domanda proposta da quest’ultima e condannandola alla restituzione della somma riscossa in esecuzione della sentenza di primo grado.

A fondamento della decisione, la Corte ha dichiarato innanzitutto l’inammissibilità dei documenti prodotti dalle parti in appello, in quanto anteriori alla sentenza di primo grado e non accompagnati dalla specificazione delle ragioni d’indispensabilità della loro produzione.

Nel merito, pur osservando che la banca era pacificamente creditrice nei confronti del R., in virtù di un decreto ingiuntivo non opposto emesso nel 1991, ha rilevato che l’iscrizione ipotecaria, effettuata su beni di proprietà di un soggetto diverso dal debitore, aveva avuto luogo a seguito della pronuncia di una sentenza emessa in primo grado e non passata in giudicato, nè suscettibile di esecuzione provvisoria. Ha ritenuto pertanto che, nonostante l’avvenuta trascrizione dell’azione revocatoria, l’iscrizione dell’ipoteca, alla quale non aveva fatto seguito alcun tentativo di porre rimedio all’errore, avesse arrecato un danno all’immagine del R., accreditando l’impressione di un debitore in difficoltà ed aggravando la sua posizione anche nei confronti di soggetti diversi dalle banche, che non hanno a disposizione i canali d’informazione di cui possono avvalersi queste ultime. Ha reputato inoltre condivisibile, anche alla stregua del tempo trascorso tra la trascrizione di un precedente atto di citazione e l’iscrizione, la misura del risarcimento liquidato dalla sentenza di primo grado, genericamente contestata dalla Banca Antonveneta.

Quanto invece alla R.L., pur dando atto della rilevanza preponderante della persona dell’amministratore, nei confronti del quale era stata iscritta l’ipoteca, ha escluso la possibilità di ricollegare un danno alla revoca degli affidamenti bancari, rilevando che, nonostante l’apprezzamento non proprio positivo riscosso dal R. sotto il profilo economico-commerciale, la società aveva continuato ad operare anche a seguito della predetta decisione, senza subire esecuzioni o istanze di fallimento e senza dover fare ricorso a prestiti. Ha quindi escluso che il pregiudizio subito dalla persona dell’amministratore potesse essersi riverberato anche sulla società, reputando comunque non condivisibile la liquidazione equitativa del danno compiuta dal Giudice di primo grado, per l’impossibilità di trarre indicazioni dal bilancio della società e per la mancata specificazione delle occasioni economiche dalla stessa perse a seguito della chiusura dei conti bancari. Precisato infine che dall’unico bilancio preso in esame dalla sentenza di primo grado emergeva il positivo andamento delle vendite rispetto agli acquisti, ha negato qualsiasi rilievo anche alle dichiarazioni rese dai testi, i quali si erano limitati a riferire voci riguardanti la persona del R., senza fornire elementi concreti.

3. Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione la R.L., per tre motivi, e la Banca Antonveneta, per quattro motivi, illustrati anche con memoria. Hanno resistito con controricorsi la Banca Antonveneta ed il R..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- In via pregiudiziale, dev’essere disposta, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., la riunione dei ricorsi, proposti separatamente, ma aventi ad oggetto l’impugnazione della medesima sentenza.

2.- Va inoltre rigettata l’eccezione d’inammissibilità del ricorso proposto dalla R.L., sollevata dalla Banca Antonveneta in riferimento all’art. 366 c.p.c., n. 3, per carenza dell’esposizione sommaria dei fatti di causa, che, in quanto non recante la ricostruzione delle posizioni assunte dalle parti nelle precedenti fasi processuali e delle ragioni sottese alla decisione impugnata non consentirebbe di cogliere il senso e la portata dei motivi d’impugnazione.

L’illustrazione dei motivi di ricorso risulta infatti preceduta da un’ampia premessa, comprendente sia un riassunto dei fatti posti a fondamento della domanda, con la precisazione delle conclusioni rassegnate in primo grado ed in appello, che la trascrizione del dispositivo delle sentenze di merito, le cui motivazioni sono poi riportate, nelle parti salienti, a corredo dell’illustrazione dei motivi, recanti anche puntuali riferimenti alle difese svolte, in modo da consentire un immediato confronto con le censure proposte. Tale modalità di redazione del ricorso, in quanto idonea a garantire la regolare e completa instaurazione del contraddittorio, deve ritenersi sufficiente a soddisfare il requisito prescritto dall’art. 366 c.p.c., n. 3, ai fini del quale occorre che dal contesto dell’atto di impugnazione possano desumersi gli elementi indispensabili per fornire al giudice di legittimità una chiara e completa visione dell’oggetto dell’impugnazione, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti del processo, ivi compresa la sentenza impugnata (cfr. Cass., Sez. Un., 18 maggio 2006, n. 11653; Cass., Sez. 3^, 24 luglio 2007, n. 16315; 19 ottobre 2006, n. 22385).

3.- Con il primo motivo d’impugnazione, la R.L. denuncia la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 2059 c.c., e dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che, nell’escludere la sussistenza del danno da essa lamentato, la sentenza impugnata ha fatto ricorso ad argomentazioni inconferenti, avendone affermato il carattere meramente patrimoniale, senza tener conto dell’oggetto della domanda proposta nell’atto di citazione, che consisteva nel risarcimento non solo dei danni provocati dalla revoca degli affidamenti bancari, ma anche di quello subito dalla sua reputazione commerciale per effetto dell’iscrizione. Premesso che quest’ultima le aveva impedito di operare nelle normali forme dell’impresa commerciale, ovverosia avvalendosi del credito bancario ed utilizzando i mezzi bancari di pagamento, afferma che, in quanto riguardante la sua immagine, il pregiudizio aveva carattere non patrimoniale, e poteva quindi essere liquidato in via equitativa, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto.

3.1.- Il motivo è infondato.

Il rigetto della pretesa risarcitoria avanzata dalla ricorrente non trova infatti giustificazione nell’esclusiva considerazione del pregiudizio di carattere patrimoniale asseritamente cagionato dall’ipoteca illegittimamente iscritta dalla Banca sui beni dell’amministratore, avendo la Corte di merito esteso il proprio apprezzamento anche alle ripercussioni che la lesione dell’immagine di quest’ultimo, ricollegabile al discredito determinato dalla divulgazione d’informazioni negative in ordine alla sua capacità di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni, poteva avere avuto anche sull’opinione corrente tra il pubblico relativamente alla società di cui egli era socio e legale rappresentante. La sentenza impugnata ha posto infatti in risalto la rilevanza preponderante che, nell’ambito di una società commerciale di persone, dev’essere riconosciuta all’elemento personale, facendo specificamente riferimento al ruolo svolto dall’amministratore ed all’inclusione del suo nome nella ragione sociale, quali possibili mezzi di comunicazione del predetto discredito dalla sfera del singolo a quella dell’ente, ma escludendo nella specie la configurabilità di un pregiudizio sociale a carico di quest’ultima, in virtù dell’osservazione che, nonostante il peggioramento della reputazione goduta dal R. sotto il profilo economico-commerciale, non era stata dedotta la perdita di alcun affare, nè da parte dello stesso, nè da parte della società. Pur non richiamandolo espressamente, la Corte di merito si è pertanto attenuta sostanzialmente al principio, più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità in tema di danno all’immagine, secondo cui nei confronti delle persone giuridiche ed in genere degli enti collettivi il danno non patrimoniale derivante dalla lesione della reputazione dev’essere individuato nella diminuzione della considerazione di cui i predetti soggetti godono, sia sotto il profilo della proiezione negativa che tale diminuzione comporta sull’agire delle persone fisiche che rivestano la qualità di organi della persona giuridica o dell’ente, e quindi sull’agire di quest’ultimo, sia sotto il profilo dell’incidenza sull’apprezzamento dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con i quali il soggetto interagisca (cfr. Cass., Sez. lav., 1 ottobre 2013, n. 22396; Cass., Sez. 1^, 25 luglio 2013, n. 18082; Cass., Sez. 3^, 4 giugno 2007, n. 12929).

4.- Con il secondo motivo, la società ricorrente deduce l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso che il danno subito dall’amministratore potesse essersi riverberato anche sulla società, ritenendo conseguentemente che il risarcimento liquidato in favore del primo fosse comprensivo del danno relativo ad ogni attività nella quale la sua persona fosse coinvolta, senza considerare che era stato proprio lo strettissimo rapporto esistente tra la società e la persona fisica dell’amministratore a giustificare l’immediata interruzione dei rapporti con gl’istituti di credito.

5.- Con il terzo motivo, la R.L. lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, sostenendo che, nell’escludere la sussistenza del danno dedotto da essa ricorrente, la sentenza impugnata ha compiuto una superficiale valutazione delle deposizioni rese dai testimoni escussi in primo grado, non avendo tenuto conto che gli stessi avevano espressamente confermato le conseguenze negative prodotte dall’iscrizione ipotecaria nei rapporti tra la società e le banche.

6.- I predetti motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto riflettenti la medesima questione, sono in parte infondati, in parte inammissibili.

Nella parte in cui ha ritenuto esaustiva la liquidazione effettuata in favore del R., escludendo la possibilità di pervenire ad una liquidazione equitativa del danno subito dalla società, in ragione della mancata allegazione di un pregiudizio concreto da parte di quest’ultima, al di fuori della chiusura dei rapporti decisa dalle banche, e della genericità delle deposizioni rese dai testi, riguardanti per lo più la persona fisica dell’amministratore, la sentenza impugnata risulta infatti perfettamente conforme all’orientamento consolidato di questa Corte, secondo cui, anche in caso di violazione di diritti fondamentali, il danno non patrimoniale non può essere considerato sussistente in re ipsa, configurandosi come un danno conseguenza, di cui la lesione può costituire un mero indizio, di per sè insufficiente ai fini della liquidazione, la quale richiede invece la prova della gravità della lesione e della non futilità del danno, che può essere fornita anche mediante il ricorso a presunzioni semplici, fermo restando a carico del danneggiato l’onere di allegare gli elementi di fatto dai quali possano desumersi l’esistenza e l’entità del pregiudizio (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. 1^, 11 ottobre 2013, n. 23194; Cass., Sez. 6^, 24 settembre 2013, n. 21865; Cass., Sez. 3^, 16 febbraio 2012, n. 2226).

Nel contestare l’affermata inidoneità dell’interruzione dei rapporti bancari e l’insufficienza delle deposizioni rese dai testi a dimostrare la sussistenza del danno lamentato, la ricorrente non è d’altronde in grado di evidenziare lacune argomentative o carenze logiche del ragionamento seguito dalla Corte di merito, ma si limita ad insistere sullo stretto rapporto tra la società e la persona dell’amministratore e sul discredito gettato sulla prima dall’ipoteca illegittimamente iscritta sui beni del secondo, già prese in esame dalla sentenza impugnata, in tal modo dimostrando di voler sollecitare, attraverso l’apparente deduzione del vizio di motivazione, un nuovo apprezzamento del materiale probatorio, non consentito a questa Corte, alla quale non spetta il compito di procedere ad un riesame del merito della controversia, ma solo quello di controllare la correttezza giuridica e la coerenza logica delle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata (cfr. tra le più recenti, Cass., Sez. 1^, 23 maggio 2014, n. 11511; Cass., Sez. 3^, 24 maggio 2013, n. 12988; Cass., Sez. lav., 7 gennaio 2009, n. 42).

7.- Con il primo motivo del suo ricorso, la Banca Antonveneta denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2043 e 2059 c.c., e dell’art. 345 c.p.c., osservando che, nell’affermare l’ingiustizia del danno derivante dall’iscrizione ipotecaria illegittima, la sentenza impugnata ha omesso di rilevare da un lato che il R., oltre ad essere debitore di un ingente importo in virtù di un decreto ingiuntivo non opposto risalente a circa un decennio prima, versava effettivamente in condizioni economico-finanziarie pessime, dall’altro che all’epoca dell’iscrizione non solo non sussisteva alcun divieto normativo di rendere noti a terzi e finanche di pubblicare provvedimenti giudiziari di condanna al pagamento, ma era prevista la segnalazione alla Centrale dei Rischi interbancaria, non disciplinata dalla legge ma regolata da direttive del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio. La Corte di merito non ha considerato che i provvedimenti di condanna emessi in favore delle banche non godono di alcuna riservatezza, essendo destinati per loro natura ad essere comunicati agli altri operatori del settore, al pari delle notizie riguardanti l’affidabilità economico-finanziaria dei debitori, la cui circolazione, volta a consentire ai terzi di regolarsi nei loro affari, trova copertura nel principio di solidarietà sancito dall’art. 2 Cost.. La sentenza impugnata ha omesso infine di rilevare che l’ipoteca non era nulla, ma semplicemente inefficace, in quanto l’iscrizione, pur avendo avuto luogo su immobili formalmente appartenenti ad un soggetto diverso dal debitore, era stata effettuata in virtù di un titolo idoneo ai sensi dell’art. 655 c.p.c..

7.1.- Il motivo è fondato.

Non può infatti condividersi la sentenza impugnata, nella parte in cui, pur dando atto che il R. era pacificamente debitore della Banca Antonveneta, in virtù del decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del Tribunale di Udine il 26 marzo 1991, avverso il quale non era stata proposta opposizione, ha affermato la responsabilità della Banca per l’ipoteca iscritta in virtù del medesimo decreto, ricollegandola all’avvenuta effettuazione dell’iscrizione su beni all’epoca non appartenenti al patrimonio del debitore, in quanto trasferiti ad un terzo con atto di compravendita la cui dichiarazione d’inefficacia, pronunciata ai sensi dell’art. 2901 c.c., aveva avuto luogo con sentenza non ancora passata in giudicato. La condanna al risarcimento dei danni per l’iscrizione d’ipoteca giudiziale è infatti prevista dall’art. 96 c.p.c., il quale, contemplando tutte le ipotesi di responsabilità per atti o comportamenti processuali, detta una disciplina avente carattere di specialità rispetto a quella generale della responsabilità per fatti illeciti, regolata dall’art. 2043 c.c., con la conseguenza che la responsabilità processuale aggravata, pur rientrando concettualmente nel genus della responsabilità aquiliana, ricade interamente, in tutte le sue ipotesi, sotto la predetta disciplina (cfr. Cass., Sez. Un., 6 febbraio 1984, n. 874; Cass., Sez. I, 23 marzo 2004, n. 5734; Cass., Sez. 3^, 12 gennaio 1999, n. 253). Ciò, oltre ad escludere la configurabilità di un concorso tra le due forme di responsabilità, e quindi la possibilità di fondare alternativamente la pretesa risarcitoria su ciascuna di esse (cfr. Cass., Sez. 3^, 24 luglio 2007, n. 16308; 18 gennaio 1983, n. 477; Cass., Sez. 2^, 12 marzo 2002, n. 3573), comporta che, ai fini dell’individuazione dei presupposti per l’affermazione della responsabilità processuale aggravata, occorre fare riferimento esclusivamente alla disciplina dettata dall’art. 96 cit., la quale, in riferimento all’ipoteca giudiziale, richiede, prima ancora della mancata adozione della normale prudenza da parte di chi abbia proceduto all’iscrizione, l’inesistenza del diritto per cui la stessa è stata effettuata, in tal modo individuando, quale condizione primaria per la condanna al risarcimento, l’ingiustizia, e non la mera illegittimità dell’iniziativa (cfr. Cass., Sez. 1^, 14 settembre 1999, n. 9803; Cass., Sez. 2^, 22 giugno 1990, n. 6349). Tale condizione non è ovviamente configurabile quando, come nella specie, l’esistenza del diritto risulti definitivamente accertata, avendo l’iscrizione come titolo un provvedimento emesso in un procedimento del quale sia stato parte il debitore, e passato in giudicato per mancata impugnazione o per intervenuto esaurimento delle possibilità d’impugnazione. E’ pur vero che il caso in cui l’iscrizione abbia avuto luogo in virtù di un provvedimento provvisoriamente esecutivo non ancora passato in giudicato, che venga successivamente annullato o revocato in un giudizio tra il debitore ed il creditore, non è molto dissimile da quello in cui, come nella specie, l’ipoteca, pur avendo come titolo un provvedimento definitivo, sia stata iscritta nei confronti di un soggetto diverso dal debitore, e non (ancora) tenuto a rispondere per la sua obbligazione: in tal caso, tuttavia, unico legittimato a dolersene è il terzo titolare del bene sottoposto a vincolo, che per effetto dell’iscrizione vede ingiustamente limitate le proprie facoltà di disposizione, laddove, anche a voler ipotizzare un pregiudizio concreto ed attuale a carico del debitore, quanto meno in termini di lesione dell’immagine, deve ritenersi che lo stesso trovi giustificazione nell’oggettiva esistenza del diritto definitivamente accertato nei suoi confronti.

8.- La sentenza impugnata va pertanto cassata, nella parte in cui ha rigettato l’appello nei confronti di R.L., restando assorbiti gli altri tre motivi del ricorso proposto dalla Banca Antonveneta, con cui quest’ultima ha dedotto la violazione e la falsa applicazione dell’art. 183 c.p.c., comma 6, n. 2, e art. 345 c.p.c., comma 3, e degli artt. 1226, 2043, 2056 e 2059 c.c., censurando la sentenza impugnata per aver dichiarato inammissibili i documenti prodotti in sede di gravame e per aver ricollegato l’esistenza del danno alla mera illegittimità dell’iscrizione ipotecaria, senza tener conto della disastrosa situazione economico-finanziaria dell’attore.

Non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c., con il rigetto della domanda proposta dal R..

9.- Le spese processuali seguono la soccombenza, e si liquidano come dal dispositivo, per i tre gradi di giudizio a carico di R.L., nei confronti del quale la cassazione della sentenza impugnata impone un nuovo regolamento anche per le fasi di merito, e per il solo giudizio di legittimità a carico della R.L., nei confronti della quale il rigetto dell’impugnazione comporta la conferma del regolamento risultante dalla sentenza impugnata.

PQM

La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta quello proposto dalla R.L. & C. S.n.c., accoglie il primo motivo di quello proposto dalla Banca Antonveneta S.p.a., cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da R.L.; condanna R.L. al pagamento delle spese processuali in favore della Banca Antonveneta S.p.a., che si liquidano per il giudizio di primo grado in complessivi Euro 3.500,00, ivi compresi Euro 3.200,00 per compensi ed Euro 300,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge, per il giudizio d’appello in complessivi Euro 3.500,00, ivi compresi Euro 3.200,00 per compensi ed Euro 300,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge, e per il giudizio di legittimità in complessivi Euro 3.200,00, ivi compresi Euro 3.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge; condanna la R.L. & C. S.n.c. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della Banca Antonveneta S.p.a., che si liquidano in complessivi Euro 7.200,00, ivi compresi Euro 7.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 18 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2016

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