Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23270 del 05/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 05/10/2017, (ud. 13/06/2017, dep.05/10/2017),  n. 23270

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25403-2011 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS) in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29

presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto rappresentato e difeso

dagli avvocati ELISABETTA LANZETTA, LUCIA POLICASTRO, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

B.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NIZZA 59,

presso lo studio dell’avvocato AMOS ANDREONI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato DINO BRAVIN, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 185/2011 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 12/04/2011 R.G.N. 129/08;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/06/2017 dal Consigliere Dott. ALFONSINA DE FELICE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato CHERUBINA CIRIELLO per delega verbale Avvocato

ELISABETTA LANZETTA;

udito l’Avvocato AMOS ANDREONI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza in data 12/04/2011 la Corte d’Appello di Venezia in parziale riforma della sentenza n. 1102/2007 del Tribunale di Venezia che aveva accertato lo svolgimento di funzione dirigenziale (Direzione Ufficio di Coordinamento Pensioni) da parte di B.P., funzionario apicale presso l’Inps, inquadrato come Direttore di Divisione L. n. 88 del 1989, ex art. 15 ha condannato l’Ente a corrispondere allo stesso le differenze retributive tra lo stipendio percepito e quello previsto per i dirigenti, dalla data di conferimento dell’incarico (delib. n. 22 del 1997) fino alla cessazione del rapporto di lavoro. La stessa sentenza ha inoltre confermato il Tribunale di Venezia, decisione n.978/2009, statuendo che il diritto dell’appellante alle differenze retributive, riguardasse unicamente il periodo dal 10/02/1999 al 31/03/2001, avendo, parte ricorrente, limitato la sua domanda soltanto riguardo a detto arco temporale “…senza fornire alcuna spiegazione di questa limitazione della propria domanda e senza formulare riserva di azione per il periodo successivo” (p.6 sent.).

Avverso la sentenza interpone ricorso l’Inps affidando le sue ragioni a un’unica censura, cui resiste con tempestivo controricorso B.P..

Entrambe le parti hanno presentato memoria difensiva, ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unica censura parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, da parte della sentenza gravata, di una serie di disposizioni normative attraverso le quali il legislatore aveva inteso ridisegnare le funzioni dirigenziali disponendo che gli enti interessati sarebbero stati tenuti ad adeguare, con appositi regolamenti di organizzazione, i propri ordinamenti interni ai principi stabiliti nei decreti legislativi. Si tratta delle seguenti norme, che tutte sono richiamate, dal ricorrente Inps, in quanto violate in relazione all’art. 360, n. 3 codice di rito: D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 56 così come sostituito il D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 25 così come modificato dal D.Lgs. n. 387 del 1998, art. 15 ora D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52; D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 16 come modificato dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 16 ora D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 16; D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 17 modificato dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 12, ora D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 17; L. n. 88 del 1989, art. 15,comma 2.

Ritiene il ricorrente, che la Corte d’Appello non avrebbe fatto buon governo delle nuove norme sull’organizzazione, dove la funzione dirigenziale era ridotta a qualifica unica in luogo delle tre originarie, con eliminazione della figura e del ruolo del “Primo Dirigente”. L’Inps non nega che, in epoca anteriore alla riforma legislativa della dirigenza pubblica, l’Ufficio Coordinamento Pensioni fosse sede affidata a Primo Dirigente, così come, d’altronde, aveva confermato il Tar Veneto (sentenza n.1332/2007), pronunciando su una controversia attivata dal precedente titolare dell’Ufficio, ma sostiene che con l’introduzione del ruolo unico della dirigenza pubblica, e, a far data dal luglio 1998, in virtù della nuova Delib. di organizzazione n. 799 del 1998, che modificava la precedente Delib. n. 770 del 1989, la natura dirigenziale dell’incarico controverso fosse venuta meno, essendo stato il ruolo unico articolato in sole due fasce: dirigente generale e dirigente.

In seguito all’entrata in vigore dei D.Lgs. n. 29 del 1993 e D.Lgs. n. 80 del 1998, l’Inps ha provveduto ad adeguare la propria organizzazione interna al fine di renderla più snella ed efficiente, nel quadro dei nuovi principi (Delib. C.d.A. n. 799 del 1998 e Circ. n. 17/1999), eliminando le posizioni dirigenziali dapprima affidate ai “Primi Dirigenti” e attribuendo le stesse ai “Direttori di Divisione” e agli “Ispettori Generali”, nella loro veste di funzionari apicali di strutture di particolare importanza. Queste, perciò, non sono più da considerarsi come dirigenziali sol perchè prima della riforma affidate ai “Primi Dirigenti”, essendo stata tale qualifica ormai abolita dalla legge.

Parte ricorrente richiamando la giurisprudenza di questa Corte, contesta la sentenza d’appello là dove questa ha dichiarato che il controricorrente abbia svolto mansioni dirigenziali, sebbene l’adozione del regolamento di organizzazione n.799/1998 avesse ritenuto di affidare la responsabilità dell’Ufficio Coordinamento Pensioni a personale direttivo con funzione apicale, in attuazione della riorganizzazione del ruolo unico della dirigenza, che la legge di riforma aveva circoscritto a due sole fasce di attribuzione.

Il motivo di ricorso è fondato.

La giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di affrontare il tema sollevato (da ultimo si veda Cass. n.1757/2017, ove ampi richiami al consolidato orientamento di legittimità), attraverso una ricostruzione sistematica, dell’impatto della riforma della dirigenza pubblica sui corrispondenti ruoli degli enti pubblici non economici.

In particolare, in fattispecie analoga (Cass. n. 1757 del 2017 cit.) questa Corte, confermando un proprio precedente quanto consolidato orientamento (da ultimo con Cass. 17841 e 17290 del 2015), ha rilevato che l’Inps con la Delib. 28 luglio 1998, n. 799, ha adempiuto l’obbligo di adeguare il proprio ordinamento al ridisegno delle funzioni dirigenziali, dando attuazione alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 29 del 1993, artt. 16 e 17 e successive modifiche.

Le suddette fonti normative, nonchè il contratto collettivo nazionale di lavoro di settore 1998/2001, sottoscritto nel 1999, ma esteso al periodo dal 1/01/1998 per espressa disposizione delle parti (art. 2, comma 1, c.c.n.l. citato), portano a ritenere che alcune funzioni che nel precedente regime pubblicistico venivano considerate di natura dirigenziale, nel contesto della contrattualizzazione dei rapporti di lavoro non abbiano più mantenuto la stessa connotazione, in considerazione della specifica qualificazione che la legge e la contrattazione collettiva hanno ritenuto di attribuire alle mansioni in cui la funzione dirigenziale si sostanzia.

Tale riconsiderazione funzionale di talune figure dirigenziali ha investito pienamente i direttori di divisione del ruolo a esaurimento (di cui alla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 15, richiamato dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma3, in cui è confluito, fra l’altro, il D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 25), la cui funzione il precedente sistema organizzativo dell’Ente qualificava come dirigenziale.

La sentenza gravata va, pertanto, cassata per aver ignorato, nell’accertamento della natura delle mansioni contestate, il processo riorganizzativo che ha interessato la figura dirigenziale sul piano normativo, fondando il diritto del dipendente alle differenze retributive per svolgimento di mansioni superiori alla qualifica d’inquadramento unicamente sulla base di un’attribuzione della funzione dirigenziale in capo all’Ufficio regionale di Coordinamento Pensioni ricavata da organigrammi (e da ordini di servizio) ben anteriori al provvedimento organizzativo di ristrutturazione delle originarie tre fasce della dirigenza, con cui l’Inps stesso aveva doverosamente dato esecuzione all’immediato adeguamento degli uffici ai nuovi principi, ispirati dalla legge all’esigenza di affermare la nuova filosofia del c.d. ruolo unico.

Conseguentemente, la sentenza impugnata va cassata in relazione alle censure svolte, ossia con riferimento alla ritenuta spettanza delle differenze retributive per il periodo di tempo successivo alla Delib. dell’Istituto n. 799 del 1998, con ciò disponendosi, pertanto, il rinvio al Giudice designato in dispositivo, perchè proceda a un nuovo esame della controversia in conformità degli indicati principi di diritto. Il Giudice del rinvio provvederà altresì sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio.

Così deciso in Roma, nell’Udienza, il 13 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA