Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2327 del 31/01/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. III, 31/01/2017, (ud. 06/06/2016, dep.31/01/2017),  n. 2327

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15328-2013 proposto da:

P.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

SABOTINO 12, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO MISSORI,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO MANCA giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

D.M.;

avverso la sentenza n. 127/2012 della CORTE DI APPELLO di CAGLIARI –

SEZIONE DISTACCATA di SASSARI, depositata il 27/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/06/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE ALBERTO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 27/4/2012 la Corte d’Appello di Cagliari, in accoglimento del gravame interposto dalla sig. D.M. e in conseguente parziale riforma della pronunzia Trib. Tempio n. 102/2010, ha dichiarato la risoluzione per inadempimento del P. la locazione intercorsa tra la medesima e il sig. P.A. avente ad oggetto locale di proprietà di quest’ultimo sito in (OMISSIS), rigettando la domanda dal medesimo in via riconvenzionale spiegata di pagamento dei canoni per il periodo da giugno a dicembre 2006.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il P. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi. L’intimata non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo il ricorrente denunzia “violazione e falsa applicazione” dell’art. 1362 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè “illogicità” della motivazione, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 2 motivo denunzia “violazione ed errata applicazione” dell’art. 116 c.p.c., artt. 1453, 1571, 1575 e 1581 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 3 motivo denunzia “errata applicazione” dell’art. 115 c.p.c., artt. 1326 e 1460 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè “vizio di motivazione” in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il ricorso è inammissibile.

Va anzitutto osservato che esso risulta formulato in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che gli atti e documenti del giudizio di merito dal ricorrente posti a base delle censure (es., allo “stipulato preliminare di locazione”, al “comportamento complessivo, contemporaneo e posteriore, alla conclusione del contratto verbale e non”, alle “trattative precedentemente intercorse”, alla “richiesta autorizzazione”) risultano meramente richiamati e non anche (per la parte strettamente d’interesse in questa sede) debitamente riportati nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, non sono fornite puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

A tale stregua non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del solo ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base delle sole deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative, non avendo la Corte di legittimità accesso agli atti del giudizio di merito (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161).

Non sono infatti sufficienti affermazioni – come nel caso – apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione, dovendo il ricorrente viceversa porre la Corte di legittimità in grado di orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali ritiene di censurare la pronunzia impugnata (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).

Non può d’altro canto sottacersi, con particolare riferimento al 10 motivo, che, laddove si duole che la corte di merito abbia erroneamente interpretato la “reale volontà delle… parti”, non valutando in particolare “il loro comportamento all’instaurarsi della locazione di fatto”, deponente per “la volontà di entrambi di concludere comunque una (valida) locazione a prescindere dall’asserito inadempimento del locatore (per non avere costui richiesto il predetto nulla osta e/o per avere ritardato tale inadempimento”), non risulta invero idoneamente censurata la ratio decidendi secondo cui nella proposta risultava manifestato il fondamentale interesse della conduttrice ad adibire l’immobile all’uso convenuto, e che il P., ben a conoscenza della rilevanza attribuita dalla D. alla regolarità amministrativa del bene non ha dato la prova di aver fatto tutto il possibile per ottenerla.

Non è peraltro a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 6 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA