Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2327 del 01/02/2011

Cassazione civile sez. III, 01/02/2011, (ud. 23/11/2010, dep. 01/02/2011), n.2327

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. FEDERICO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 20561/2006 proposto da:

S.F., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dagli Avvocati D’AMATO Vincenzo, FONTANA ALESSANDRO, con studio in

TARANTO, Corso Italia, 170, giusta delega in atti;

– ricorrente –

e contro

DONATO D’ADDARIO SRL, LA PIEMONTESE ASSIC SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 202/2005 della SEZ. DIST. CORTE D’APPELLO di

TARANTO, Sezione distaccata di Taranto Sezione Unica Civile, emessa

il 06/05/2005, depositata il 09/06/2005; R.G.N. 173/2002.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/11/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FEDERICO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

S.F. conveniva in giudizio la s.r.l. D’Addario Donato e La Piemontese Ass.ni s.p.a. onde ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti a seguito di un sinistro stradale accaduto il (OMISSIS), allorquando, circolando alla guida di un suo motoveicolo, era stato urtato da tergo da un’autovettura di proprietà della società suddetta e condotta da A.M..

I convenuti contestavano la fondatezza della domanda e, quindi, il Tribunale di Taranto, ritenuta non vinta la presunzione di pari colpa ex art. 2054 c.c., condannava i convenuti al risarcimento dei danni nella misura corrispondente.

Appellata la sentenza dallo S., gli appellati resistevano al gravame, e con sentenza depositata il 9.6.05 la Corte d’appello di Lecce, sez. distaccata di Taranto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannava gli appellati in solido al pagamento dell’ulteriore somma di Euro 10.000,00, oltre rivalutazione ed interessi come da sentenza, appellata.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione lo S., con cinque motivi, mentre nessuna attività difensiva è stata svolta dagli intimati D’Addario Donato e La Piemontese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2054 c.c., comma 2, nonchè la contraddittorietà, l’incongruità ed illogicità della motivazione per omessa, erronea ed arbitraria valutazione di risultanze probatorie.

Con il secondo motivo lamenta il vizio di contraddittoria motivazione, nonchè di incoerenza logico-giuridica nella parte in cui essa, pur premettendo l’applicazione della presunzione di pari colpa nella causazione del sinistro ex art. 2054 c.c., comma 2, per le insufficienti e contraddittorie risultanze probatorie, ha implicitamente accolto una determinata ricostruzione della dinamica dei fatti.

Con il terzo motivo lamenta l’erronea ed arbitraria valutazione di risultanze probatorie relative al reddito da considerare D.L. n. 857 del 1976, ex art. 4, comma 3, conv. in L. n. 39 del 1977, ai fini della determinazione del danno patrimoniale.

Con il quarto motivo lamenta la contraddittorietà della valutazione ed errata valutazione delle prove in relazione al danno estetico liquidato non autonomamente rispetto al danno biologico.

Con il quinto motivo lamenta infine il difetto di motivazione per essere stato negato al ricorrente il diritto al risarcimento delle spese subite in conseguenza del sinistro.

1. I primi due motivi, che possono esaminarsi congiuntamente per la loro stretta connessione, non sono fondati.

Ed invero, la sentenza impugnata ha esposto, con motivazione adeguata del tutto immune da vizi logici ed errori giuridici, le ragioni per le quali ha ritenuto di confermare la pari responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro per cui è causa, escludendo la fondatezza dell’assunto del ricorrente, fondato sulle dichiarazioni dei testi Sp. e P., secondo cui il motoveicolo da lui guidato venne urtato da tergo dall’auto condotta dall’ A. mentre si trovava al centro della mezzeria segnalando la svolta a sinistra per raggiungere una piazzola posta sull’altro lato della carreggiata.

I giudici d’appello, per contrastare tale assunto, hanno fatto corretto riferimento a tre ordini di considerazioni, e cioè a quanto dedotto dallo stesso S. nell’atto di citazione in ordine alle modalità dell’incidente, alla ricostruzione della dinamica del sinistro fatta dai CC del NORM e all’analisi del punto d’urto dell’autovettura investitrice, interessante il parafango anteriore destro, unico punto compatibile con la ricostruzione ad opera dei CC. Nè può sostenersi che la sentenza impugnata sarebbe inficiata da incoerenza logico-giuridica nella parte in cui, evidenziando – per giustificare l’addebito di pari colpa all’ A. nella causazione del sinistro – il comportamento imprudente del medesimo, sembrerebbe avere espresso un convincimento sull’effettiva dinamica del sinistro conforme alla ricostruzione fattuale come descritta nel verbale dei CC (presumibile attraversamento della sede stradale, da parte del motoveicolo del ricorrente, dalla zona sterrata alla sua destra alla piazzola del bar posta alla sua sinistra); convincimento che mal si concilierebbe con l’applicazione al caso di specie della disposizione di cui all’art. 2054 c.c., comma 2, dovendosi in tal caso procedere più correttamente ad una graduazione delle rispettive colpe dei conducenti dei mezzi.

In realtà, da un semplice rilievo circa la condotta imprudente tenuta dall’ A. nel corso dell’incidente per giustificarne la pari responsabilità nella sua causazione non può affatto dedursi che la Corte di merito abbia fatto propria una determinata ricostruzione del sinistro a preferenza di un’altra, essendosi essa esclusivamente limitata ad una disamina circa l’innegabile concorso di colpa del conducente dell’auto, senza pervenire in alcun modo a conclusioni relative all’esistenza o meno di prove totalmente o parzialmente liberatorie nei confronti dell’uno o dell’altro dei conducenti coinvolti nel sinistro.

E’ stato, infatti, correttamente ritenuto da questa Corte (v.

sentenza 2.3.1994 n. 2038) che “l’accertata esistenza di alcuni concreti elementi di colpa di uno o di entrambi i conducenti dei veicoli scontratisi non impedisce il ricorso al criterio sussidiario della responsabilità presunta di pari grado di cui all’art. 2054 c.c., quando l’impossibilità di accertamento delle circostanze di maggiore rilievo influenti sulla dinamica del sinistro non consente di stabilire la misura dell’incidenza causale riferibile alla condotta, pur sicuramente colposa, di uno o di entrambi i suoi protagonisti nella determinazione dell’evento”.

2. Il terzo motivo non è fondato.

Infatti, la sentenza impugnata ha esposto, con logica ed adeguata motivazione, le ragioni per cui ha ritenuto che per la valutazione del danno da inabilità temporanea dovesse farsi riferimento al criterio di calcolo secondo la pensione sociale, facendo correttamente riferimento, in primo luogo, alla mancanza di congrua documentazione fiscale circa i redditi percepiti dal ricorrente prima dell’incidente e, quindi, al carattere discontinuo e precario dell’attività lavorativa svolta dal ricorrente stesso, che a capo di un gruppo musicale effettuava delle “serate” di intrattenimento nei locali.

Quanto poi ai conteggi relativi alla liquidazione del danno da invalidità temporanea assoluta che, secondo il ricorrente, anche ammettendo quale criterio base l’applicazione del triplo della pensione sociale, sarebbe stato da determinare in L. 14.061.600 anzichè in L. 4.687.200, non può non rilevarsi che tale censura difetta manifestamente sia del requisito di specificità che di quello di autosufficienza del ricorso, posto che il ricorrente non ha nella specie assolto all’onere, impostogli dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4), di indicare in maniera precisa nel ricorso stesso gli errori contenuti nella sentenza impugnata, non essendo consentito al giudice della legittimità di esaminare direttamente gli incarti processuali onde accertarne il riscontro in essi al di fuori del ricorso.

3. Il quarto motivo è infondato.

La sentenza impugnata ha, infatti, correttamente ritenuto che in linea di massima il c.d. danno estetico, e cioè il pregiudizio consistente in un’alterazione fisica di tipo estetico, resta pacificamente incorporato nel danno biologico quale conseguenza derivante dalla lesione apportata al diritto, costituzionalmente garantito, al bene della salute (Cass. S.U. n. 26972/08), ed ha altresì rilevato, riportandosi alle conclusioni rassegnate sul punto dal CTU, non solo che il grado di invalidità permanente riconosciuto al ricorrente coincide con quella stimata a titolo di danno biologico, ma che comunque, data l’attività dello S. svolta nel campo musicale, il danno c.d. estetico, anche se ricompreso pur sempre in quello biologico, non avrebbe potuto essere apprezzato nel caso di specie per ulteriore incremento di quanto liquidato a quel titolo, in quanto non incidente sulla capacità nè generica nè specifica di attendere alla predetta attività lavorativa, non riguardando esso sia l’integrità del soggetto che la sua capacità di guadagno.

4. Anche il quinto motivo è infondato, in quanto la Corte territoriale ha spiegato esaurientemente, con motivazione logica ed adeguata, le ragioni per le quali ha ritenuto di circoscrivere il risarcimento alle sole spese mediche valutate dal CTU medico-legale, specificando che tali spese riguardavano interventi “necessitati e occorrenti per il pieno recupero” dell’odierno ricorrente.

5. Il ricorso va, quindi, rigettato, mentre nulla va statuito circa le spese del presente giudizio di cassazione per la mancata costituzione degli intimati.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2011

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