Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2327 del 01/02/2010

Cassazione civile sez. II, 01/02/2010, (ud. 12/01/2010, dep. 01/02/2010), n.2327

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – rel. Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 8976/2004 proposto da:

G.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

OSTIA, PIAZZA ANCO MARZIO 13, presso lo studio dell’avvocato GALIANI

FABIO MARIA, rappresentato e difeso dall’avvocato SETOLA Tommaso;

– ricorrente –

e contro

E.A. (OMISSIS), ES.AN.

(OMISSIS), EREDI G.S. COLLETTIVAMENTE

IMPERSONALMENTE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 202/2004 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 22/01/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/01/2010 dal Consigliere Dott. LUIGI PICCIALLI;

lette le conclusioni scritte dal P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo, con le quali, visto l’art.

375 c.p.c., chiede che l’Ecc.ma Corte di Cassazione – Sezione Seconda

voglia dichiarare inammissibile il ricorso.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

pronunziando sul ricorso proposto da G.A. nei confronti di E.A., Es.An. e degli eredi di G.S., avverso la sentenza in data 19.11.03, depositata il 22.1.04, della Corte d’Appello di Napoli;

vista la propria ordinanza interlocutoria del 20.6.08, con la quale venne disposto il rinnovo della notificazione del ricorso, personalmente, agli eredi di G.S. entro il termine di gg. 90 dalla comunicazione del provvedimento, in considerazione dell’irritualità dell’avvenuta notifica, eseguita collettivamente ed impersonalmente, al di fuori delle condizioni e dei termini a tal fine previsti dalla legge;

rilevato, dall’attestazione in atti della cancelleria, che il ricorrente non ha ottemperato alla suddetta ordinanza;

ritenuto che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 331 c.p.c., comma 2;

rilevato che le altre controparti intimate e regolarmente evocate non hanno svolto in questa sede attività difensiva,il che esime dal regolamento delle spese.

P.Q.M.

Dichiara l’inammissibilità del suddetto ricorso.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il febbraio 2010

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