Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23269 del 23/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 23/10/2020, (ud. 05/12/2019, dep. 23/10/2020), n.23269

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1794-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.A., EQUITALIA LECCE SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2205/2015 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

LECCE, depositata il 19/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/12/2019 dal Consigliere Dott. MARGHERITA TADDEI.

 

Fatto

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle Entrate ricorre avverso la sentenza n. 2205/22/15 della CTR di Bari sezione staccata di Lecce che ha accolto l’appello di M.A. contro la sentenza della CTP di Lecce n. 402/3/2011 che aveva respinto il ricorso del contribuente, affermando che la tassa automobilistica richiesta per gli anni 1993, 94 e 95, attribuita alle Regioni a statuto ordinario dal gennaio 1993, per tale sua natura doveva intendersi esclusa dal condono, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 12. Tale decisione veniva contraddetta dalla sentenza qui impugnata, che ha ritenuto illegittimo il diniego di condono L. n. 289 del 2002, ex art. 12.

Il contribuente non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

La ricorrente Agenzia articola tre motivi di ricorso prospettando:

1) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 23, e della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 13, nonchè dell’art. 12 disp. att. c.c., in relazione al D.L. n. 282 del 2002, art. 5 quinquies, conv. in L. n. 27 del 2003. La CTR ha ritenuto illegittimo il diniego di condono, ritenendo che si debba applicare la procedura di definizione dei carichi di ruolo di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 12, anche alle tasse automobilistiche;

2) In relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 12, e del D.L. n. 282 del 2002, art. 5 quinquies, conv. in L. n. 27 del 2003, non potendo le tasse automobilistiche essere condonate ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 12, essendo stata dal legislatore prevista con la L. n. 23 del 2003, una speciale disciplina al riguardo.

3) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 10. Una comunicazione specifica del concessionario non esime il contribuente dal controllo circa i presupposti ed il rispetto delle scadenze del provvedimento clemenziale ed inoltre di legittimo affidamento si può parlare con riguardo ai soli provvedimenti della P.A. e tali non sono quelli del concessionario che è terzo estraneo alla P.A.

Il ricorso è fondato e va accolto; i motivi possono essere esaminati congiuntamente attesa l’evidente connessione.

In ordine alle prime due censure, che contestano l’applicabilità della c.d. “rottamazione dei ruoli”, prevista dalla citata L. n. 289 del 2002, art. 12, alle tasse automobilistiche, in realtà, è già stato rilevato da questa Corte (Cass. n. 96701/2017) che la L. n. 289 del 2002, art. 12, è applicabile esclusivamente con riferimento a cartelle esattoriali relative ad IRPEF ed ILOR (Cass. n. 20746 del 2010; n. 11669 del 2016) o ad IRAP (Cass. n. 21416 del 2016), incluse in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione e, di conseguenza, la norma non può dirsi applicabile con riferimento a cartelle relative alle tasse automobilistiche, che competono alle Regioni a statuto ordinario.

A decorrere dal 1 gennaio 1993, infatti, il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 23, comma 1, ha attribuito alle Regioni a statuto ordinario l’intera tassa automobilistica, disciplinata dal T.U. approvato con D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39, e successive mod., gabella che ha assunto, contestualmente, la denominazione di tassa automobilistica regionale, da ritenersi, secondo il giudice delle leggi (Corte Cost. n. 288 del 2012), “tributo proprio derivato della Regione”. Pertanto, in assenza di uno specifico provvedimento del legislatore statale, la definizione agevolata del pagamento della tassa automobilistica è subordinata all’emanazione di un provvedimento in tal senso, del legislatore regionale ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 13, provvedimento che non è stato emanato.

In ordine al terzo motivo si osserva che non risulta rilevante il c.d. affidamento del contribuente sulla validità delle definizione agevolata richiesta, per aver corrisposto quanto preteso da un esplicito invito del concessionario in tal senso, perchè “i rapporti tributari per i quali sia stato richiesto il condono fiscale non possono intendersi definiti prima del controllo da parte dell’Amministrazione sulla correttezza, completezza e sufficienza dei necessari adempimenti” (Cass. n. 636 e 11986 del 2012). A ciò si aggiunga che l’invito proposto dall’Agente della riscossione, nella specie, aveva un significato esclusivamente informativo, rimanendo comunque l’Amministrazione finanziaria titolare del potere di valutare i presupposti di legge per l’accesso al beneficio fiscale (Cass. n. 12254/2017).

In definitiva, la sentenza della Commissione Tributaria Regionale va cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, sussistendo i presupposti per la decisione nel merito, ex art. 384 c.p.c., va rigettato il ricorso originario proposto dal contribuente. Vanno compensate le spese del merito, tenuto conto del consolidarsi nel tempo della giurisprudenza. Le spese di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario del contribuente. Spese del merito compensate. Condanna il contribuente a rifondere le spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 1.400,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, camera di consiglio, il 5 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2020

 

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