Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23269 del 09/11/2011

Cassazione civile sez. III, 09/11/2011, (ud. 22/09/2011, dep. 09/11/2011), n.23269

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – rel. Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

SOGERAL SRL (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore Sig. P.D., elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA GEROLAMO BELLONI 88, presso lo studio dell’avvocato

PROSPERETTI GIULIO, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato BRUNO GIANFRANCO giusto mandato in atti;

– ricorrente –

contro

STUDIO IMM BRENDATORE SAS (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante socio accomandatario G.L.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 63,

presso lo studio dell’avvocato CONTALDI MARIO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato BESOSTRI GRIMALDI ERASMO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1446/2005 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 29/09/2005; R.G.N. 1867/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/09/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Lo studio Immobiliare Brendatore s.a.s. – da ora breviter Studio B. – con citazione conveniva dinanzi al Tribunale di Torino la soc. Sogeral s.r.l. con sede in (OMISSIS) e B.G. e ne chiedeva la condanna al pagamento di provvigioni in reazione alla mediazione svolta per la vendita dell’albergo Euromotel sito in (OMISSIS). Si costituivano con separati atti le parti convenute: la Sogeral sosteneva di non aver conferito allo studio alcun incarico, mentre il B. eccepiva il difetto di legittimazione e la estraneità alla vicenda non essendo il proprietario dell’Albergo. Il Boero inoltre eccepiva il difetto di legittimazione del M., che aveva rilasciato procura alle liti quale socio accomandante, senza averne i poteri. Il G.I., con ordinanza fissava nuova udienza e concedeva termine per la regolarizzazione della procura e tale atto era verificato con la memoria del 15 febbraio 2001. Il B. precisava che all’epoca dei fatti la proprietà dello immobile con destinazione alberghiera era intestata alla Immobiliare Lerici srl e che detta società aveva trattato con la Sogeral ed aveva provveduto alla vendita dello Immobile. La parte attrice chiamava in lite la soc. Lerici che si costituiva ma contestava la ricostruzione dei fatti affermando che la mediazione era stata affidata a tale G. A. al quale aveva versato la provvigione a seguito della conclusione della vendita con la Sogeral.

La causa era istruita con prove orali e documentali.

2. Il Tribunale di Torino, con sentenza del 14 aprile 2004 dichiarava infondata la eccezione di nullità della procura e dello atto di citazione: dichiarava il difetto di legittimazione passiva del B.: respingeva le domande dello Studio per difetto di prove.

3. Contro la sentenza ha proposto appello lo Studio B. chiedendo la riforma della decisione previa migliore considerazione delle prove, resisteva la Sogeral, restavano contumaci le altre parti.

4. La Corte di appello di Torino, con sentenza del 29 settembre 2005, in parziale accoglimento dello appello dello Studio B. dichiarava che la soc. Sogeral era tenuta a corrispondere allo Studio la somma di Euro 26.855,758 con interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo effettivo; condannava la Sogeral a rimborsare alla soc. mediatrice le spese dei due gradi del giudizio. Nella motivazione la Corte torinese dava atto che la parte appellante aveva rinunciato alla domanda nei confronti della sc. Lerici e di B.G., rimasti contumaci.

5. Contro la decisione ricorre SOGERAL s.r.l., rappresentata da P.D., resiste lo Studio immobiliare Brendatore con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

6. Il ricorso non merita accoglimento in ordine ai dedotti motivi, che per chiarezza espositiva vengono riassunti, ed a seguire confutati in punto di diritto.

6.1. Nel primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1754 e 1755 c.c. in riferimento allo art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 sul rilievo che dalla valutazione delle prove emergeva chiaramente che nessun tipo di efficacia causale poteva attribuirsi allo intervento dello Studio Briatore s.a.s. e che nessun diritto poteva essergli riconosciuto, da ciò il travisamento dei fatti ed il vizio della insufficiente motivazione e la violazione delle norme di legge richiamate.

Nel secondo motivo si denuncia il vizio della motivazione, omessa, insufficiente e contraddittoria, si assume che il M. per conto dello Studio, sfruttando le notizie avute dal G. V., che le aveva apprese da G.A., si era indebitamente intromesso nello affare che era già iniziato tra altri soggetti.

Il motivo ribadisce nuovamente il travisamento dei fatti e la erronea valutazione delle prove.

6.2. CONFUTAZIONE. I motivi vengono in esame congiunto, per la intrinseca connessione e la congiunta sovrapposizione di errores in iudicando in ordine alla ricostruzione dei fatti sotto i quali ricondurre la verifica della esistenza del rapporto di mediazione, fatti che si assumono travisati con rilevanti vizi della motivazione.

Dovendosi applicare il regime processuale anteriore a quello dei quesiti, ratione temporis, entrambi i motivi risultano manifestamente infondati, per la ragione che le censure si risolvono in una ricostruzione fattuale diversa da quella accertata dai giudici dell’appello, che dapprima – ff 7 a 9 della motivazione – hanno proceduto ad un esame analitico e completo delle prove, e quindi hanno concluso per la esistenza di una attività di intermediazione che ha contribuito alla realizzazione dello affare, giuridicamente valida e quindi idonea a fondare la pretesa del pagamento della provvigione. Vedi le chiare ed esaurienti conclusioni motivate – a pag 11 e successive – nella sentenza. Si tratta dunque di un prudente apprezzamento delle prove, espresso con motivazione congrua ed analitica e giuridicamente corretta, che rende il ricorso manifestamente infondato. Vedi per utili riferimenti Cass. 16 maggio 2003 n. 7635 e 19 marzi 2009 n. 6694.

AL RIGETTO del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente SOGERAL srl a rifondere allo Studio Immobiliare Brendatore sas le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2200,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori e spese generali come per legge.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2011

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