Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23269 del 05/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 05/10/2017, (ud. 13/06/2017, dep.05/10/2017),  n. 23269

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9793-2016 proposto da:

P.B., rappresentato e difeso dall’avvocato CARLA

FIORE, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR PRESSO LA CANCELLERIA DELLA

CORTE DI CASSAZIONE, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO, in

persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia

in ROMA ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistente –

avverso la sentenza n. 159/2016 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 12/02/2016 R.G.N. 802/15;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/06/2017 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato CARLA FIORE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza depositata il 12/2/2016 la Corte di appello di L’Aquila, confermando la sentenza del Tribunale di Teramo, ha respinto la domanda di P.B. proposta nei confronti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato il 5/5/2014 e la condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro.

2. La Corte, respingendo l’eccezione di decadenza dell’amministrazione dall’esercizio del potere disciplinare ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 ter, comma 4, nonchè la prospettazione dell’applicazione estensiva dell’art. 51 c.p.c., comma 3, ai membri dell’Ufficio dei procedimenti disciplinari, ha ritenuto correttamente intimato il licenziamento ai sensi dell’art. 13, comma 6, lett. e) c.c.n.l. comparto Ministeri 2002-2005 in considerazione della sentenza di condanna per produzione e traffico di sostanze stupefacenti emessa dalla Corte di appello di L’Aquila l’1/2/2012 nei confronti del dipendente, dovendosi ritenere l’improprio rinvio operato dalle parti sociali alle ipotesi di reato previste dalla L. n. 16 del 1992 come rinvio fisso, ossia utilizzato per cristallizzare una specifica ipotesi fattuale legittimante il recesso senza preavviso, da riferirsi al D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 58. La Corte ha, inoltre, ritenuto rispettato il principio della specificità della contestazione disciplinare (effettuata per relationem rispetto al capo di imputazione in sede penale) e sussistente una particolare gravità del fatto, sia a fronte della specifica previsione effettuata nel c.c.n.l. sia in considerazione delle mansioni di addetto ai servizi di sorveglianza e vigilanza ed alla funzionalità degli uffici e degli istituti del P..

3. Per la cassazione della sentenza impugnata il P. propone ricorso affidato a quattro motivi. Nessuna difesa è stata articolata dall’intimata Amministrazione dell’Interno.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso il lavoratore denunzia violazione falsa applicazione dell’art. 13 del c.c.n.l. comparto Ministeri 2002-2005, in relazione al D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 274, lett. 5) e all’art. 2106 c.c. avendo, la Corte distrettuale, erroneamente interpretato la disposizione negoziale riferendo il richiamo alla L. n. 16 del 1992 come se fosse stato effettuato, dalle parti sociali, al D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 58, lett. a) che aveva disposto l’abrogazione della L. n. 16 (disposizione a sua volta abrogata dal D.Lgs. n. 235 del 2012, art. 17, comma 1, lett. a)). La previsione del contratto collettivo deve, invece, ritenersi inapplicabile attesa l’intervenuta abrogazione della L. n. 16 del 1992 e il licenziamento disposto illegittimo anche in considerazione della violazione del principio di proporzionalità di cui all’art. 2106 c.c..

2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione falsa applicazione della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 48, in relazione alla L. n. 300 del 1970, art. 18,commi 2 e 5, avendo, la Corte distrettuale, ritenuto sufficiente la contestazione disciplinare per relationem rispetto al capo di imputazione in sede penale ed essendo mancata un’autonoma valutazione del fatto da parte dell’amministrazione.

3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce erronea e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 ter, comma 4 (come modificato dal D.Lgs. n. 150 del 2009) avendo, la Corte distrettuale, respinto l’eccezione di decadenza dall’esercizio del potere disciplinare dell’amministrazione alla luce dell’art. 14 del c.c.n.l. comparto Ministeri vigente all’epoca dell’adozione del provvedimento di sospensione (che prevede il termine di 120 giorni per la riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di sentenza definitiva), anzichè ritenere applicabile – trattandosi di riattivazione del procedimento successivo all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2009- al caso di specie il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 ter, comma 4, che prevede il termine più breve di 60 giorni. Invero, l’amministrazione ha avuto comunicazione del passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna del P. in data 14.11.2013, ha riattivato il procedimento disciplinare il 20.11.2013 (fissando la data per l’audizione del lavoratore per il 20.1.2014), ha intimato il licenziamento (senza audizione del lavoratore) in data 11.2.2014; a seguito di querela presentata dal lavoratore non ascoltato a sua difesa prima dell’adozione del provvedimento espulsivo, l’amministrazione ha poi, revocato il licenziamento in data 13.3.2014 e, contestualmente, ha riavviato il procedimento disciplinare, con successiva (3.4.2014) audizione del lavoratore ed adozione del provvedimento disciplinare in data 5.5.2014.

4. Con il quarto motivo di ricorso si denunzia erronea e falsa applicazione dell’art. 51 c.p.c., comma 3, in relazione al D.P.R. n. 3 del 1957, art. 149 avendo, la Corte distrettuale, ritenuto inapplicabili le disposizioni del codice di rito (che prevedono l’ipotesi di astensione obbligatoria del giudice) ai componenti della commissione disciplinare istituita dal Ministero. I suddetti membri, destinatari della querela presentata dal P. per il delitto di falso ideologico in atto pubblico per aver proceduto al licenziamento del dipendente (con provvedimento del 11/2/2014) senza la sua audizione, avrebbero dovuto astenersi dal successivo procedimento disciplinare.

5. Ritiene il Collegio che il ricorso, affidato a censure prive di fondamento, debba essere rigettato.

Tale assunto esonera il Collegio dall’onere di disporre la rinnovazione della notificazione del ricorso (affetta da nullità per violazione del R.D. n. 1611 del 1933, art. 11), non potendosi imporre alcun onere aggiuntivo alla parte le volte in cui il ricorso la cui notifica sarebbe da rinnovare appaia – come nella specie – ictu oculi destinato alla reiezione.

6. Il primo motivo di ricorso nella parte in cui assume l’erronea interpretazione dell’art. 13, comma 6, lett. e) del c.c.n.l. comparto Ministeri 2002-2005 non è fondato.

Il ricorrente è stato licenziato per giusta causa in considerazione della sentenza adottata nei suoi confronti dalla Corte di appello di L’Aquila l’1/2/2012 (sentenza passata in giudicato) per produzione e traffico di sostanze stupefacenti e per effetto dell’art. 13, comma 6, lett. e) del c.c.n.l. comparto Ministeri 2002-2005.

Il suddetto c.c.n.l. (stipulato il 12/6/2003) detta il codice disciplinare dei dipendenti, correlando a diversi comportamenti la sanzione che ritiene proporzionata alla gravità dell’infrazione. In particolare, il comma 6, prevede l’applicazione della sanzione del licenziamento senza preavviso per una serie di comportamenti, tra cui, alla lett. e), il caso in cui vi sia stata condanna passata in giudicato:

“1. per i delitti indicati nell’art. 1, commi 1 e 4 septies, lett. a), b) limitatamente all’art. 316 c.p., c), ed e) della L. 18 gennaio 1992, n. 16;

2. quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai pubblici uffici;

3. per i delitti previsti dalla L. 27 marzo 2001, n. 1997, art. 3, comma 1”.

Fra le ipotesi di reato previste dalla L. n. 16 del 1992 è ricompresa la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti. La L. n. 16 del 1992, art. 1 è stato abrogato dal D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 274, lett. v).

La Corte di appello, applicando correttamente i canoni interpretativi dettati dagli artt. 1362 c.c. e ss., secondo una esegesi del testo contrattuale fondata non solo sul tenore del dato lessicale ma anche sulle chiare intenzioni delle parti sociali, ha ritenuto che il rinvio operato dal contratto collettivo a norma già abrogata (la L. n. 16 del 1992, art. 1) non renda inapplicabile il precetto. Invero, “il contenuto della norma abrogata della L. n. 16 del 1992 è stato ripreso proprio dal citato D.Lgs. n. 267 del 2000, artt. 58 e 59; tant’è che l’art. 275 di tale ultima legge, recante il testo unico delle disposizioni relative all’ordinamento degli enti locali, stabilisce espressamente che, salvo diverse disposizioni del decreto medesimo e fuori dei casi di abrogazione per incompatibilità, qualora legge regolamenti o altre norme facciano riferimento a “disposizioni espressamente abrogate dagli articoli contenuti nel presente capo, il riferimento si intende alle corrispondenti disposizioni del presente testo unico, come riportate da ciascun articolo””. La trasfusione del contenuto precettivo della L. n. 16 del 1992, art. 1 nel D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 58 e il tipo di rinvio (“recettizio ovvero fisso”) effettuato nella disposizione contrattuale rende chiaro che le parti sociali “intendevano comunque cristallizzare una specifica ipotesi fattuale legittimante il recesso senza preavviso”.

Il richiamo, da parte del ricorrente, al regime privatistico del pubblico impiego e al criterio di proporzionalità fra infrazione disciplinare e sanzione non inficia il procedimento interpretativo svolto dalla Corte distrettuale in ossequio ai canoni di interpretazione esegetica dettati dall’ordinamento, posto che lo stesso ricorrente sottolinea che la regolamentazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici contratualizzati è riservata ai contratti collettivi e che le ipotesi di delitto previste nel testo abrogato sono le medesime del testo normativo successivo (ritenute, pertanto, dalle parti sociali già sanzionabili con un provvedimento espulsivo).

Nè l’oggetto del decreto legislativo del 2000, integrante il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, assume rilievo decisivo, posto che già la L. n. 16 del 1992 concerneva “Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali”. Il rilievo dell’abrogazione del D.Lgs. n. 267 del 2000, artt. 58 e 59 ad opera della L. n. 235 del 2012 non assume alcuna rilevanza ai fini della ricostruzione della volontà delle parti sociali del contratto collettivo stipulato nel giugno 2003.

7. Il secondo motivo del ricorso non è fondato.

Questa Corte ha affermato che “In tema di sanzioni disciplinari a carico dei lavoratori subordinati, la contestazione dell’addebito ha lo scopo di consentire al lavoratore incolpato l’immediata difesa e deve, conseguentemente, rivestire il carattere della specificità, senza l’osservanza di schemi prestabiliti e rigidi, purchè siano fornite al lavoratore le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti addebitati. Ne consegue la piena ammissibilità della contestazione per relationem, mediante il richiamo agli atti del procedimento penale instaurato a carico del lavoratore, per fatti e comportamenti rilevanti anche ai fini disciplinari, ove le accuse formulate in sede penale siano a conoscenza dell’interessato, risultando rispettati, anche in tale ipotesi, i principi di correttezza e garanzia del contraddittorio” (Cass. n. 10662/2014, Cass. 18419/2016).

In ordine alla proporzionalità tra recesso e addebito, la Corte distrettuale ha valutato la congruità della sanzione espulsiva, non sulla base di una valutazione astratta dell’addebito, ma tenendo conto di ogni aspetto concreto del fatto, alla luce di un apprezzamento unitario e sistematico della sua gravità, rispetto ad un’utile prosecuzione del rapporto di lavoro, assegnando rilievo non solo alla configurazione della mancanza operata dalla contrattazione collettiva (che a tale specifica ipotesi di reato ricollega la sanzione espulsiva), ma altresì all’intensità dell’elemento intenzionale e al grado di affidamento richiesto dalle mansioni. La Corte ha, invero, rilevato che “le mansioni espletate dal P. – quelle di addetto ai servizi di sorveglianza e vigilanza ed alla funzionalità degli uffici e degli istituti – richiedono un particolare grado di fiducia sulla correttezza delle prestazioni lavorative, che non può evidentemente essere riposto in chi si sia reso colpevole dello spaccio di sostanze stupefacenti, così come ritenuto dal primo giudice. Ben diversa sarebbe stata la valutazione in ordine al vincolo fiduciario, nell’ipotesi che tale attività di spaccio fosse stata svolta da lavoratore addetto mansioni puramente esecutive senza contatti col pubblico, come nel caso deciso da Cass. n. 1698/2013, invocata dalla difesa del P.”.

8. Il terzo motivo di ricorso non è fondato.

Con riguardo all’applicazione dei termini per la riattivazione del procedimento disciplinare (sospeso per la pendenza di un procedimento penale) previsti dalla contrattazione collettiva e successivamente disciplinati dall’art. 55 ter introdotto dal D.Lgs. n. 150 del 2009, art. 69, comma 1, questa Corte ha affermato che la nuova disciplina legale si applica esclusivamente a tutti i fatti disciplinarmente rilevanti per i quali gli organi dell’amministrazione, ai quali è demandata la competenza a promuovere l’azione disciplinare acquisiscono la notizia dell’infrazione dopo il 16.11.2009, data di entrata in vigore della riforma (Cass. 11985/2016; Cass. 12358/2017).

Va al riguardo osservato che ove il legislatore avesse inteso estendere l’art. 55 ter ai procedimenti disciplinari sospesi anteriormente all’entrata in vigore della riforma (16 novembre 2009), lo avrebbe detto espressamente, dettando specifica disciplina transitoria relativamente ai procedimenti disciplinari pendenti, che la nuova disposizione non prende in considerazione, nè espressamente nè implicitamente. D’altra parte, l’assenza di una disciplina transitoria è coerente con la regola secondo cui il procedimento disciplinare, delineato dall’art. 55 bis introdotto dal D.Lgs. n. 150 del 2009, inizia, nel senso che ha il suo presupposto di avvio, con l’acquisizione della notizia dell’infrazione da parte del responsabile della struttura ovvero dell’ Ufficio competente per i procedimenti disciplinari (art. art. 55 bis, commi 2 e 3), tant’è che dal momento di tale acquisizione decorrono i termini (perentori) per la contestazione dell’addebito.

Va anche osservato che l’art. 55 ter descrive un iter procedimentale in sè compiuto, che attraverso il rinvio operato dal comma 4 al comma 1 (sospensione del procedimento disciplinare relativo ad infrazioni di maggiore gravità in casi nei quali l’esito dell’Istruttoria non offra elementi sufficienti a motivare l’irrogazione della sanzione) ed ai commi 2 e 3 (riapertura del procedimento disciplinare per modificare o confermare l’atto conclusivo in relazione all’esito del giudizio penale), disegna un sistema in sè chiuso che non consente l’esportazione di frammenti e parti della disposizione a fattispecie procedimentali nate e sospese in ambiti regolatori diversi. D’altra parte, il “rinnovo della contestazione”, attraverso la quale si riprende o si riapre il procedimento disciplinare previsto dall’art. 55 ter, non può riguardare qualunque procedimento disciplinare sospeso ma solo quello regolato ex novo per effetto delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 150 del 2009, rispetto al quale soltanto può operare l’obbligo di comunicazione da parte della cancelleria del giudice penale che ha pronunciato sentenza penale previsto dall’art. 154 ter disp. att. c.p.p., introdotto dal D.Lgs. n. 150 del 2009, art. 74.

In conclusione, il procedimento disciplinare a carico del ricorrente aperto e sospeso nel 2007 non può ritenersi disciplinato dalle “nuove” regole introdotte dall’art. 55 ter, ma resta assoggettato alla normativa vigente al tempo in cui esso era stato aperto (agosto 2007), in virtù del principio per il quale, in difetto di disciplina transitoria, i procedimenti sono regolati dalla normativa del tempo in cui gli atti sono posti in essere (Cass. 209/2017, 11627/2016, 11985/2016, 21032/2006). Tale disciplina deve essere individuata, come correttamente ha ritenuto la Corte distrettuale, nell’art. 14 del c.c.n.l. comparto Ministeri 2002-2005 che prevede il termine di 120 giorni per la riattivazione del procedimento disciplinare, termine rispettato con la (seconda) riattivazione del procedimento disciplinare effettuata in data 13.3.2014.

9. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile.

La Corte di appello ha osservato che “la mera proposizione di una denuncia penale non sembra integrare un’ipotesi di grave inimicizia ex art. 51 c.p.p., comma 3, la quale ricorre solo in relazione a motivi di interesse personale ed estranea all’esercizio la funzione, non potendo peraltro essere unilateralmente determinata dallo stesso inquisito, neppure attraverso denuncio querele, magari strumentali (cfr. Consiglio di Stato, n. 5437/2007). D’altronde, le cause di astensione obbligatoria non sono suscettibili – per jus receptum – di interpretazione nè logica nè estensiva”.

Il ricorso non censura in modo specifico detto capo della decisione ed insiste solo sulla necessità di astensione da parte dei membri dell’Ufficio per il procedimento disciplinare per grave inimicizia con la parte, atteggiamento di malanimo confermato dal comportamento di alcuni componenti dell’Ufficio.

10. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Nulla sulle spese in assenza del controricorrente, nulla sul pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a fronte dell’ammissione al gratuito patrocinio.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2017

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