Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23268 del 23/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 23/10/2020, (ud. 05/12/2019, dep. 23/10/2020), n.23268

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16084-2014 proposto da:

M.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIA MAGNAGRECIA 39,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE FRANCHITTI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA AGENTE RISCOSSIONE PROVINCIA DI ROMA, elettivamente

domiciliata in ROMA VIA PIEMONTE 39, presso lo studio dell’avvocato

ALESSANDRA CALABRO’, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 547/2013 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 18/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/12/2019 dal Consigliere Dott.ssa TADDEI MARGHERITA.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

M.L. articola tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza della CTR Lazio, n. 547/04/2013, che ha respinto il suo appello avverso la sentenza della CTP di Roma, n. 251/17/12, che aveva accolto solo parzialmente il ricorso del ricorrente, avverso una serie di cartelle esattoriali annullando quelle per le quali mancava la prova della regolare notifica e la relativa iscrizione ipotecaria.

In particolare la CTR ha riscontrato la idoneità della prova fornita dal concessionario circa la regolarità delle notifiche delle cartelle esattoriale in contestazione, ad

eccezione di tredici e la validità dell’iscrizione ipotecarie,per le prime, avendo ritenuto che l’ipoteca prevista dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, può essere iscritta senza necessità di procedere a notifica dell’intimazione ad adempiere di cui al medesimo D.P.R. n. 602 del 1973, all’art. 50, comma 2, prescritta per il caso che l’espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento.

Equitalia Sud resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Con i motivi di ricorso si prospetta:

a) la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. perchè la CTR ha omesso di pronunciarsi su tutti i punti del ricorso, violando così il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di cui all’art. 112 c.p.c.. In particolare la CTR non si è pronunciata sull’eccezione di decadenza del concessionario dalla pretesa impositiva a causa del decorso infruttuoso dei termini di legge per il recupero delle somme, in assenza di atti interruttivi, sicchè i crediti richiesti con l’iscrizione ipotecaria opposta risultano prescritti.

b) la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 come modificato dal DL 70/2011 conv. in L 106/2011, nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Il ricorrente lamenta che la CTR non si è pronunciata sull’illegittimità del provvedimento in ragione del mancato avviso al ricorrente del provvedimento di iscrizione ipotecaria, benchè gli artt. 669 bis e s.s. c.p.c. disciplinando la materia dei procedimenti cautelari, riconosca al debitore il diritto a ricevere notifica degli atti contro cui proporre opposizione. Il D.L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 26 quinques convertito in L. n. 248 del 2006, inserendo l’iscrizione di ipoteca sugli immobili, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, tra gli atti impugnabili a norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 ne ha attribuito la giurisdizione al giudice tributario.

c) Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia; violazione ed errata applicazione delle norme di diritto; violazione ed errata applicazione dell’art. 112 c.p.c.; violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 come mod. D.L. n. 70 del 2011 conv. in L. n. 106 del 2011. rileva, in particolare che l’omessa notifica del provvedimento di iscrizione ipotecaria ha impedito all’ignaro contribuente di conoscere le ragioni del provvedimento e di esperire la prevista opposizione.

d) Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia; violazione ed errata applicazione delle norme di diritto; vfiolazione ed errata applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50 avendo la CTR ritenuto non necessaria la notifica dell’intimazione ad adempiere prima dell’iscrizione di ipotecaria, quando sia decorso il termine di un anno dalla notifica della cartella.

E’ fondato il quarto motivo di ricorso, rimanendo assorbiti i restanti.

Le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 19667/2014), hanno risolto i contrasti emersi nella giurisprudenza della Corte, circa la necessità di preavvertire dell’iscrizione dell’ipoteca il contribuente, trascorso un anno dalla notifica della cartella esattoriale e sui relativi collegamenti che la predetta problematica ha con il disposto del D.L. n. 70 del 2011, art. 7, comma 2, lett. u-bis), convertito con modificazioni nella L. n. 106 del 2011, affermando che” l’Amministrazione finanziaria, prima di iscrivere l’ipoteca su beni immobili ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77 (nella formulazione vigente “ratione temporis”), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine – che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dal medesimo D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, comma 2 bis, come introdotto dal D.L. 14 maggio 2011, n. 70, conv. con modif. dalla L. 12 luglio 2011, n. 106), in trenta giorni – per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli arti. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell’ipoteca, l’iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d’illegittimità.”

A seguito della pronuncia delle Sezioni Unite, questa Corte con indirizzo costante, ha precisato che: ” In tema di riscossione coattiva delle imposte, l’iscrizione ipotecaria del D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77 (nella formulazione vigente “ratione temporis”) non costituisce atto di espropriazione forzata e può, pertanto, essere effettuata senza la previa notifica dell’intimazione di cui al precedente art. 50, comma 2, ma, in ossequio al principio del contraddittorio endoprocedimentale, deve essere preceduta, pena la sua nullità, dalla comunicazione e dalla concessione di un termine di trenta giorni al contribuente per il pagamento o la presentazione di osservazioni. Ne consegue la fondatezza del ricorso per cassazione con cui, pur denunciandosi la violazione di una disposizione inapplicabile (nella specie, il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2), si lamenti nella sostanza l’omessa attivazione del contraddittorio, in quanto spetta al giudice il compito di qualificare giuridicamente i fatti, utilizzando la normativa che ad essi si attaglia “. (Cass. n. 23875 del 2015). Di conseguenza, il mancato invio al contribuente della comunicazione relativa alla iscrizione dell’ipoteca del relativo termine per controdedurre o effettuare il pagamento, ha reso illegittima l’iscrizione ipotecaria.

Di conseguenza il ricorso del contribuente va accolto sul punto che si prospetta risolutivo delle altre pretese.

In definitiva, la sentenza della Commissione Tributaria Regionale va cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, sussistendo i presupposti per la decisione nel merito, ex art. 384 c.p.c., va accolto l’originario ricorso ed annullata l’iscrizione ipotecaria.

La relativa novità della questione consente di compensare le spese dell’intero giudizio.

PQM

Accoglie il quarto motivo di ricorso, assorbiti gli altri.

Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso.

annullando l’iscrizione ipotecaria.

Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 5 dicembre 2019

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2020

 

 

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