Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23268 del 14/10/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 23268 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: AMENDOLA ADELAIDE

SENTENZA
sul ricorso 5322-2012 proposto da:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 09633951000, Società con
unico azionista, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di
Enel spa, nella qualità di procuratore della ENEL DISTRIBUZIONE
SPA, in persona del proprio procuratore, nonchè ENEL SERVIZIO
ELETTRICO SPA, Società con unico azionista, soggetta all’attività di
direzione e coordinamento di Enel Spa, nella sua qualità di beneficiaria
del ramo di azienda della Enel Distribuzione Spa, in persona del
proprio procuratore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA G. DA
CARPI 6, presso lo studio dell’avvocato SZEMERE RICCARDO, che
le rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIETRO GUERRA
giusta procura a margine del ricorso;

Data pubblicazione: 14/10/2013

- ricorrenti contro
DE VITO NELLO;

– intimato –

del 23/9/2011, depositata 11 27/09/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
25/09/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ADELAIDE
AMENDOLA;
è presente il P.G. in persona del Dott. GIUSEPPE CORASANITI che
ha concluso per raccoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Avellino, con sentenza depositata in data 27
settembre 2011, ha rigettato l’appello proposto da Enel Distribuzione
s.p.a. avverso la sentenza del Giudice di Pace, che aveva accolto la
domanda di Nello De Vito, intesa ad ottenere il risarcimento del danno
conseguito a una serie di inadempimenti del contratto di
somministrazione di energia elettrica, inadempimenti che avevano
determinato il pagamento di bollette relative all’utenza con costi
aggiuntivi per le spese postali.
Il fondamento della domanda era stato individuato nel fatto che
con deliberazione 28 dicembre 1999 n. 200, art. 6, comma, 4, l’Autorità
per L’Energia Elettrica ed il Gas (A.E.E.G) aveva imposto agli
esercenti il servizio di distribuzione e vendita dell’energia elettrica e,

quindi, all’Enel, di “offrire al cliente almeno una modalità gratuita di
pagamento della bolletta”; che a tanto l’Enel non aveva ottemperato;
che, in particolare, l’Enel non aveva informato l’attore della possibilità
di pagare senza oneri aggiuntivi, così violando gli obblighi di
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avverso la sentenza n. 1685/2011 del TRIBUNALE di AVELLINO

informazione incombenti su di essa come professionista.
.. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione Enel
Servizio Elettrico s.p.a., nella qualità di procuratore speciale di Enel
Distribuzione e di beneficiaria del relativo ramo d’azienda.
Non ha svolto attività difensiva la parte intimata.

1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa
applicazione dell’art. 2 della L. 14 novembre 1995, n. 481, assumendosi
che la deliberazione n. 200 del 1999 e segnatamente l’art. 6, comma 4,
di essa non ha avuto l’effetto di integrare il contratto di utenza, perché
la legge n. 481 del 1995 e in specie l’art. 2, comma 12, lettera h) di tale
fonte attribuirebbe questo effetto solo alle delibere in tema di
produzione ed erogazione di servizi, risultando l’art. 6, comma 4 della
citata deliberazione estranea a tale ambito.
Con il secondo motivo si deduce difetto di motivazione del
Tribunale su come la previsione del suddetto art. 6, comma 4 della
deliberazione cit. potesse essere ricondotta all’ambito del citato art. 2,
comma 12, lett. h) legge n. 485/1995.
Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione
dell’art.1339 cod. civ., sotto il profilo che erroneamente il Tribunale
avrebbe attribuito comunque efficacia integrativa del contratto all’art.
6, comma 4, citato, invocando l’art. 1339 cit., nonostante fosse prevista
dall’art. 2 comma 20 lett. c) della legge n. 481/1995 una sanzione a

carico dell’esercente diversa dalla sostituzione o dall’invalidità della

..

clausola difforme.
Con il quarto motivo si denuncia insufficiente motivazione in
ordine a fatti decisivi e controversi, rappresentati dall’obbiettiva
inidoneità dell’art. 6, comma, art. 4, a porre un ipotetico precetto

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Motivi della decisione

integrativo, sotto il profilo che non risultava determinato in che ‘cosa
dovesse consistere la modalità gratuita di pagamento.
Con il quinto motivo si denuncia l’assenza di un reale danno subito
e correlativamente si formulano tre distinti ordini di censura,
segnatamente denunciandosi: difetto di interesse ad agire e violazione e

applicazione degli artt. 40 e 41 cod. pen., dell’art. 1223 cod. civ. e del
principio di causalità adeguata; violazione e falsa applicazione degli
artt. 1175 e 1375 cod. civ. e abuso del diritto.
Con il sesto motivo si deduce violazione della legge n. 481 de 1995,
in relazione all’art. 12 della delibera AEEG n. 55/2000 e degli artt.
1339 e 1374 cod. civ., con riferimento alla pretesa assenza di
informazioni dell’esistenza di una modalità gratuita di pagamento.
2. I primi quattro motivi vanno esaminati congiuntamente, perché,
sotto vari profili, prospettano una unica censura e cioè l’inidoneità
dell’art. 6, comma 4 della cit. deliberazione a svolgere efficacia
integrativa del contratto.
2.1.

Il Collegio ritiene di condividere quanto già statuito in

fattispecie assolutamente identica con sentenza 30.8.2011, n. 17786 e
che, quindi, l’art. 6, comma 4, della deliberazione non abbia
determinato in alcun modo nè l’inserimento della relativa previsione
nel contratto di utenza, nè l’integrazione di esso (principio poi
riaffermato numerose volte). A tal fine va ribadito che il potere
normativo secondario dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas ai
sensi dell’art. 2, comma 2, lett. h), si può concretare anche nella
previsione di prescrizioni che, attraverso l’integrazione del regolamento
di servizio, di cui al comma 37 del citato art. 2, possono in via riflessa
integrare, ai sensi dell’art. 1339 c.c., il contenuto dei rapporti di utenza
individuali pendenti anche in senso derogatorio di norme di legge, ma
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falsa applicazione dell’art. 100 cod. proc. civ.; violazione e falsa

alla duplice condizione che queste ultime siano meramente dispositive
e, dunque, derogabili dalle stesse parti, e che la deroga venga
comunque fatta dall’Autorità a tutela dell’interesse dell’utente o
consumatore, restando, invece, esclusa — salvo che una previsione
speciale di legge o di una fonte comunitaria ad efficacia diretta non la

deroga a norme di legge dispositive a sfavore dell’utente e
consumatore. Tuttavia la normazione o l’atto di esercizio di poteri
amministrativi precettivi a contenuto collettivo ai sensi dell’art. 2,
comma 12, lett. h), con i limiti indicati, in tanto può integrare,
attraverso la mediazione dell’integrazione del regolamento di servizi, i
contratti di utenza individuale in quanto ricorra l’imposizione di un
precetto specifico che non lasci al destinatario alcuna possibilità di
scelta sui tempi e sui modi.
2.2.

Ciò posto, si osserva che — come già evidenziato nella

richiamata sentenza n. 17786 del 2011, alle cui argomentazioni può
farsi rinvio — la previsione della deliberazione n. 200 del 1999, art. 6,
comma 4, imponendo all’esercente “di offrire al cliente almeno una
modalità gratuita di pagamento della bolletta” si connotava certamente
come prescrizione del tutto inidonea ad integrare una clausola di
contenuto determinato, come già affermato nei precedenti di questa
Corte. In realtà, una prescrizione come quella in discorso, per la sua
indeterminatezza assegnava all’esercente una sorta di obbligo di
perseguimento di un risultato con ampi poteri di scelta, salva la
valutazione dell’A.E.G.G. circa il raggiungimento del risultato
attraverso i poteri di ispezione, accesso ed acquisizione di
documentazione e notizie.
Deve, dunque, sulla base delle complessive considerazioni svolte
escludersi che la prescrizione dell’art. 6, comma 4, della deliberazione
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consenta — la deroga a norme di legge di contenuto imperativo e la

dell’A.E.E.G. n. 200 del 1999 abbia comportato la modifica o
integrazione del regolamento di servizio del settore esistente all’epoca
della sua adozione e, di riflesso, l’integrazione dei contratti di utenza sia
ai sensi dell’art. 1339 cod. civ., che dell’art. 1374 cod. civ.
3. Conclusivamente il ricorso va accolto per quanto di ragione sulla

la sentenza va cassata. Risultano assorbiti gli altri motivi.
La causa si presta ad essere decisa nel merito, in quanto non
occorrono accertamenti di fatto per ritenere che la domanda va
rigettata.
Quanto alle spese processuali, esistono giusti motivi per
compensare quelle dei due gradi di merito, mentre le spese del
giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la
soccombenza.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, per quanto di ragione; cassa la sentenza
impugnata in relazione ai motivi accolti e, pronunciando nel merito,
accoglie l’appello dell’Enel e rigetta la domanda della parte intimata.
Compensa le spese dei gradi di merito. Condanna la parte intimata al
pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in
complessivi euro 600,00 (di cui euro 400,00 per onorari ed euro 200,00
per esborsi) oltre IVA e CPA, come per legge.
Roma 25 settembre 2013
1.•

Il Presidente

L’estensore
Adelaide Amendola

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base dello scrutinio complessivo ed unitario dei primi quattro motivi e

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