Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23268 del 09/11/2011
Cassazione civile sez. III, 09/11/2011, (ud. 06/10/2011, dep. 09/11/2011), n.23268
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –
Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –
Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
V.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OSLAVIA 39/F,
presso lo studio dell’avvocato BIANCO GIUSEPPE, rappresentato e
difeso dall’avvocato REMIA LUIGI giusto mandato in atti;
– ricorrente –
contro
M.L., F.M.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1136/2006 del TRIBUNALE di ANCONA, depositata
il 12/09/2006 R.G.N. 2635/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
06/10/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
RUSSO Libertino Alberto che ha concluso con il rigetto del ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte:
letto il ricorso proposto da V.S. contro L. M. e F.M., per la cassazione della sentenza resa dal Tribunale di Ancona il 12 settembre 2006;
rilevato che è stato depositato atto di rinunzia del ricorrente e che gli intimati non si sono difesi;
ritenuto che il giudizio di cassazione va dichiarato estinto per rinuncia;
ritenuto che, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., u.c., non deve essere pronunciata condanna alle spese.
PQM
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2011