Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23268 del 09/11/2011

Cassazione civile sez. III, 09/11/2011, (ud. 06/10/2011, dep. 09/11/2011), n.23268

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

V.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OSLAVIA 39/F,

presso lo studio dell’avvocato BIANCO GIUSEPPE, rappresentato e

difeso dall’avvocato REMIA LUIGI giusto mandato in atti;

– ricorrente –

contro

M.L., F.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1136/2006 del TRIBUNALE di ANCONA, depositata

il 12/09/2006 R.G.N. 2635/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/10/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso con il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

letto il ricorso proposto da V.S. contro L. M. e F.M., per la cassazione della sentenza resa dal Tribunale di Ancona il 12 settembre 2006;

rilevato che è stato depositato atto di rinunzia del ricorrente e che gli intimati non si sono difesi;

ritenuto che il giudizio di cassazione va dichiarato estinto per rinuncia;

ritenuto che, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., u.c., non deve essere pronunciata condanna alle spese.

PQM

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2011

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