Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23267 del 23/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 23/10/2020, (ud. 05/12/2019, dep. 23/10/2020), n.23267

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 25109/2015 proposto da:

T.M., elettivamente domiciliato in ROMA, via Crescenzio 20,

presso lo studio dell’avv. Saverio Cosi, che lo rappresenta e

difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso per

cassazione;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, via dei Portoghesi 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

e contro

REGIONE LAZIO, in persona del legale rappresentante pro tempore;

AMA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore;

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE s.p.a. (società con socio unico

soggetta a direzione e coordinamento di Equitalia s.p.a.,

incorporante per fusione della Equitalia Sud s.p.a.), in persona del

legale rappresentante pro tempore;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2182/2016, Sez. 28, della CTR di Roma,

depositata il 19/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nell’udienza camerale del

05/12/2019 dal Consigliere Dott.ssa REGGIANI ELEONORA;

letti gli atti del procedimento in epigrafe.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 2182/2016, Sez. 28, depositata il 19/04/2016, la CTR di Roma ha confermato la decisione di primo grado, che aveva dichiarato inammissibile per difetto di interesse ad agire (art. 100 c.p.c.) il ricorso proposto dal contribuente contro l’estratto di ruolo, riferito a varie cartelle esattoriali per tasse automobilistiche, Irpef, Tarsu e altro.

Avverso tale sentenza il contribuente ha presentato ricorso per cassazione, ritualmente notificato, articolando un solo motivo di impugnazione.

L’intimata Agenzia delle entrate ha notificato controricorso, mentre gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo e unico motivo di ricorso viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la CTR dichiarato la carenza dell’interesse ad agire del contribuente, ritenendo che quest’ultimo si fosse limitato a sostenere in astratto l’ammissibilità del ricorso contro l’estratto del ruolo, senza dedurre nulla contro l’argomento essenziale della pronuncia di prime cure, che aveva rilevato la carenza di interesse in concreto ed attuale a tale impugnativa.

Secondo il ricorrente, l’estratto di ruolo deve ritenersi impugnabile quando costituisce l’unica possibilità per il contribuente di far valere l’assenza della notifica delle cartelle ed esso costituisce il primo e unico atto con cui il medesimo contribuente viene a conoscenza della pretesa tributaria. Pertanto, una volta allegata dal contribuente la mancata ricezione delle cartelle di pagamento, era onere delle sue controparti dimostrare l’avvenuta notifica delle stesse.

2. Il ricorso è fondato deve pertanto essere accolto.

Si deve considerare che le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. u, n. 19704 del 02/1072015) hanno puntualizzato che l’estratto di ruolo è un documento non previsto da alcuna disposizione di legge, un elaborato informatico creato dal concessionario della riscossione a richiesta dell’interessato, contenente unicamente gli elementi di un atto impositivo, e non una pretesa impositiva, diretta o indiretta (essendo l’esattore carente del relativo potere), ed è pertanto, in quanto tale, non impugnabile sia perchè si tratta di atto non rientrante nel novero degli atti impugnabili ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, sia perchè si tratta di atto per il cui annullamento il debitore manca di interesse ex art. 100 c.p.c., non avendo alcun senso la sua eliminazione dal mondo giuridico, senza ce si incida su quanto in esso rappresentato.

Con la ricordata decisione delle Sezioni Unite, e con varie pronunce successive delle Sezioni semplici (cfr. Cass., Sez. 6-5, n. 22507 del 09/09/2019; Cass., Sez. 6-L, n. 5443 del 25/02/2019; Cass., Sez. 6-5, n. 22184 del 22/09/2017) è stato tuttavia anche evidenziato che si deve pervenire a diverse conclusioni laddove l’impugnazione investa l’estratto di ruolo per il suo contenuto, ossia in riferimento agli atti che nell’estratto di ruolo sono indicati e riportati, e cioè il ruolo e la cartella, mai notificati. In tal caso sussiste evidentemente l’interesse ad agire e sussiste anche la possibilità di farlo non ostandovi il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, u.p., in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l’impugnabilità dell’atto precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato prevista da tale norma – non costituisca l’unica possibilità di far valere l’invalidità o l’assenza della notifica di un atto, del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l’invalidità stessa anche prima, giacchè l’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione.

Ciò che si deve tuttavia evidenziare è che, in queste ipotesi, l’estratto del ruolo non viene impugnato da solo, ma unitamente alle cartelle di pagamento non notificate o invalidamente notificate.

Sono infatti le cartelle di pagamento gli atti suscettibili di recare pregiudizio al contribuente, potendo essere posto a base della procedura di riscossione coattiva, e non certo l’estratto del ruolo, che, quale mero atto interno all’Amministrazione finanziaria non ha, in sè, alcuna possibilità di incidenza nella sfera giuridica del destinatario.

3. Nel caso di specie, il ricorrente ha illustrato nel ricorso per cassazione le ragioni che hanno giustificato l’impugnazione dell’estratto di ruolo, deducendo di avere prospettato l’omessa e/o nulla notificazione delle cartelle sottese, oltre alla prescrizione del credito.

Nella stessa sentenza impugnata si legge, nell’esposizione in fatto, che il ricorrente ha impugnato “l’estratto di ruolo riferito a varie cartelle esattoriali” richiamando numerosi motivi di censura che, in conseguenza della dedotta mancata notifica delle cartelle, hanno riguardato l’an e il quantum della pretesa in essa portata.

Deve pertanto ritenersi che il contribuente abbia dedotto elementi necessari e sufficienti a giustificare l’impugnazione dell’estratto di ruolo, attraverso il quale ha fatto valere l’omessa notificazione delle cartelle di pagamento su cui esso si fonda e ulteriori vizi.

4. Il motivo di ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa, anche per le spese del presente grado di giudizio, alla CTR di Roma in diversa composizione, la quale dovrà anche verificare quali tra le cartelle oggetto di giudizio rientrino nello “stralcio dei debiti”, previsto dal D.L. n. 119 del 208, art. 4, conv., con modif., in L. n. 136 del 2018.

PQM

La Corte:

accoglie il motivo di ricorso e conseguentemente cassa la sentenza impugnata, rinviando la causa, anche per le spese del presente grado di giudizio, alla CTR di Roma in diversa composizione, la quale dovrà anche verificare quali tra le cartelle oggetto di giudizio rientrino nello “stralcio dei debiti”, previsto dal D.L. n. 119 del 208, art. 4, conv., con modif., in L. n. 136 del 2018.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 5 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2020

 

 

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