Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23267 del 18/09/2019

Cassazione civile sez. II, 18/09/2019, (ud. 30/05/2019, dep. 18/09/2019), n.23267

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. SANGIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Gianluca – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16212-2015 proposto da:

IMPRESA P. COSTRUZIONI SRL, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI GRACCHI 187, presso lo studio dell’avvocato MARCELLO MAGNANO

SAN LIO, rappresentata e difesa dagli avvocati ROSARIO MARIA GIAN

LUCA VALASTRO, NICOLO’ D’ALESSANDRO;

– ricorrenti –

contro

S.F., elettivamente domiciliato in Catania, via

Acicastello n. 12, presso lo studio dell’avvocato MARIA LORETA RAO

che lo rappresenta e difende;

COOPERATIVA EDILIZIA ALESSANDRA A RL., elettivamente domiciliata in

Catania, via O. Scammacca n. 23, presso lo studio dell’avvocato

SALVATORE CITTADINO che la rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 305/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 20/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/05/2019 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE ALBERTO, che ha concluso per l’inammissibilità o in

subordine il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L’impresa P. Costruzioni S.r.l. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Catania, sezione distaccata di Bronte, la cooperativa edilizia Alessandra A.r.l. al fine di accertare l’inadempimento contrattuale della cooperativa e dichiarare la conseguente risoluzione del contratto di appalto stipulato il 3 marzo 1997 per la costruzione di trenta alloggi di tipo economico popolare in (OMISSIS) per un corrispettivo pari a Lire 2.850.000.000, con condanna della cooperativa al risarcimento del danno. La società attrice citava in giudizio anche il direttore dei lavori, ingegnere S.F., al fine di accertare l’inadempimento del contratto di opera professionale intercorso tra la cooperativa e l’ingegner S. e la conseguente risoluzione del suddetto contratto con condanna dell’ingegner S. al risarcimento del danno a favore della cooperativa e al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. nei confronti dell’impresa P..

2. Si costituiva in giudizio la cooperativa edilizia Alessandra che, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna dell’attrice al pagamento della penale per il ritardo nella consegna dei lavori, nonchè delle somme relative ai maggiori oneri sopportati e ai danni subiti per effetto dell’esecuzione dei lavori in modo difforme da quanto pattuito.

Si costituiva l’ingegner S. che chiedeva a sua volta in via riconvenzionale la condanna dell’attrice al risarcimento dei danni morali subiti.

3. Il Tribunale di Catania, sezione distaccata di Bronte, condannava la cooperativa edilizia Alessandra a r.l. al pagamento della somma di Euro 46.144,57 in favore dell’impresa P. Costruzioni S.r.l. a saldo del corrispettivo dovuto per il contratto d’appalto, previa compensazione del controcredito pari a Euro 39.088,79 vantato dalla cooperativa per l’eliminazione dei vizi riscontrati, condannava altresì l’impresa P. al pagamento della somma di Euro 131.180,05 a titolo di penale per il ritardo, rigettando tutte le ulteriori domande, ivi compresa quella surrogatoria promossa dall’attrice impresa P. nei confronti del direttore dei lavori ingegner S.F..

4. L’impresa P. Costruzioni S.r.l. proponeva appello avverso la suddetta sentenza, la cooperativa si costituiva e proponeva appello incidentale. Si costituiva anche l’ingegner S.F..

5. La Corte d’Appello rideterminava la misura della penale, operava la compensazione di alcuni crediti e, in parziale accoglimento dell’appello incidentale, condannava l’impresa P. al pagamento della somma di Euro 69.247,56.

Il giudice del gravame riteneva che il dies a quo da cui far decorrere il calcolo per il rispetto dei tempi contrattualmente pattuiti, doveva individuarsi con il momento di materiale disponibilità del cantiere da parte dell’impresa, non essendovi mai stata una consegna parziale, nè potendosi far richiamo al contratto aggiuntivo con il quale era stata solo concordata l’esecuzione di ulteriori lavori nello stesso cantiere già consegnato.

Il contratto aggiuntivo lasciava fermo il termine già pattuito con il contratto originario di due anni per la penale per il ritardo, senza alcuna proroga o diverso computo del medesimo.

Quanto all’ultimazione dei lavori non si poteva accogliere la tesi dell’appellante in quanto al gennaio del 2010 (rectius 2000) gli appartamenti non erano completi e abitabili, mancando oltre alle certificazioni amministrative anche le opere funzionali all’abitabilità quali: porte interne, sanitari, termosifoni, e alcuni appartamenti (18) erano privi di intonaco e mancavano gli allacci agli impianti, come risultava da un verbale di sopralluogo in atti.

Secondo la Corte d’Appello, dunque, doveva considerarsi quale data finale, quella di occupazione degli alloggi da parte dei soci, mentre nessun certificato di regolare esecuzione poteva essere rilasciato dal direttore dei lavori, non essendovi stata regolare esecuzione dei medesimi.

5.1 La Corte d’Appello, invece, con riferimento ai lavori suppletivi, riteneva non imputabile all’impresa il periodo occorrente per l’approvazione della variante necessaria alla loro effettuazione. Dunque, affermava che la penale doveva essere calcolata sul valore del contratto originario, senza tener conto di quello aggiuntivo.

5.2 Il giudice del gravame, tuttavia, rideterminava la penale nella misura di Euro 117.672,17 perchè la stessa andava calcolata solo sul valore del contratto originario, in quanto il ritardo per i lavori suppletivi non era imputabile all’impresa per il periodo sino all’approvazione della variante avvenuta il 6 dicembre del 2000. Inoltre, doveva tenersi conto del limite massimo del 10% dell’importo contrattuale nella determinazione della penale che dunque non poteva essere superiore a Lire 285.000.000 equivalenti a Euro 147.190 essendo il valore del contratto originario pari a Lire 2.850.000.000. Dovevano, pertanto, detrarsi dal saldo a credito dell’impresa sia la penale sia gli acconti versati. In ordine all’ammontare della penale il Collegio d’appello operava d’ufficio una riduzione ex art. 1384 c.c. nella misura del 20% tenuto conto che, seppure l’opera non era ultimata e nonostante le opere mancanti, i soci avevano comunque potuto occupare gli alloggi e, dunque, l’inadempimento non era di particolare gravità. La penale, dunque, era rideterminata in Euro 117.672.

5.3 La Corte d’Appello, invece, accoglieva l’appello incidentale con riguardo alla determinazione della somma dovuta per l’eliminazione dei vizi che non teneva conto di alcune voci e che doveva essere quantificato in Euro 93.866.

5.4 Infine, il giudice del gravame dichiarava infondato il motivo di appello relativo al rigetto dell’azione surrogatoria esercitata nei confronti del direttore dei lavori da parte della impresa costruttrice perchè, oltre all’insussistenza delle paventate negligenze del direttore dei lavori, mancava l’ulteriore requisito del pericolo di insolvenza. Infatti, l’asserito contegno omissivo del debitore non era tale da aggravare il pericolo dell’insufficienza del suo patrimonio costituito da numerosi immobili idonei a soddisfare le ragioni del creditore.

6. L’impresa P. costruzioni S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di sei motivi.

7. La società cooperativa edilizia Alessandra r.l. ha resistito con controricorso.

8. L’ingegner S.F. ha resistito a sua volta con controricorso.

9. Con memoria depositata in prossimità dell’udienza la cooperativa Alessandra ha insistito nella richiesta di rigetto del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: art. 360 c.p.c., n. 5: omesso esame di un fatto decisivo per la controversia, ovvero mancata osservanza, da parte della committente delle prescrizioni del contratto d’appalto in ordine all’osservanza delle leggi e dei regolamenti sui lavori pubblici.

Il ricorrente lamenta che la Corte territoriale non ha tenuto in debito conto che era stato pattuito che l’appalto dovesse svolgersi in osservanza delle leggi e dei regolamenti sui lavori pubblici, in particolare in base alla L. n. 2248 del 1865 al R.D. n. 350 del 1895 e al capitolato generale di appalto D.P.R. n. 10063 del 1962 e al D.P.R. n. 554 del 1999).

Tale previsione contrattuale era stata del tutto disattesa dalle controparti, in quanto non era stato fatto il verbale di consegna parziale e definitivo dei lavori da eseguire, quello di sospensione e ripresa, quello di ultimazione dei lavori, lo stato finale nei termini contrattuali e il collaudo tecnico amministrativo. Tali omissioni avevano determinato l’impossibilità di individuare l’andamento dell’appalto e, soprattutto, che il ritardo nell’esecuzione era dovuto ai gravi inadempimenti della committente ne avevano ritardato l’esecuzione.

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: art. 360 c.p.c., n. 5: omesso esame sotto altro profilo di un fatto decisivo per la controversia, ovvero il termine di avvio e chiusura dei lavori. Violazione dell’art. 6 del capitolato speciale d’appalto.

Secondo il ricorrente la Corte d’Appello avrebbe errato nel calcolo della durata dell’appalto e nel conteggio dell’eventuale ritardo nella consegna dei lavori. Il dies a quo di inizio non poteva decorrere dal 12 luglio 1999 e il termine finale non poteva essere quello di occupazione degli alloggi di cui al 24 settembre 2002.

Il momento iniziale, secondo la Corte d’Appello, decorreva dalla data in cui erano state rilasciate le necessarie autorizzazioni e l’impresa aveva avuto in consegna l’area del cantiere. La ricorrente evidenzia che, ai sensi del Capo 4, art. 6 del capitolato speciale allegato al contratto di appalto il termine di ultimazione dei lavori era stato fissato in 24 mesi decorrente dalla data dell’ultimo verbale di consegna parziale. In mancanza del verbale di consegna non decorrerebbe il termine contrattuale previsto non avendo l’impresa la completa disponibilità dell’area.

Quanto al dies ad quem secondo il giudice del gravame risultava che il 25 gennaio 2010 rectius 2002 gli appartamenti non fossero completi ed abitabili, circostanza non rispondente al vero come risulterebbe dalla documentazione in atti e dalla consulenza tecnica. Il 25 gennaio 2002 la ricorrente chiedeva al direttore dei lavori la redazione degli elaborati tecnico amministrativi per poter consegnare l’opera già completa in ogni sua parte, tale assunto è stato confermato anche dalla consulenza tecnica a pagina 51 e il direttore dei lavori avrebbe dovuto redigere il certificato di ultimazione senza ritardo alcuno dopo il sopralluogo dell’8 febbraio 2002.

2.1 il primo e il secondo motivo di ricorso, che stante la loro evidente connessione, possono essere trattati congiuntamente, sono infondati.

Il ricorrente nel primo motivo fa riferimento al capo 4 dell’art. 1 del capitolato speciale dove era stato pattuito che l’appalto dovesse svolgersi in osservanza delle leggi dei regolamenti sui lavori pubblici. E lamenta che tale previsione contrattuale sia stata del tutto disattesa dalla controparte. Nel secondo fa riferimento all’art. 6 del capitolato speciale d’appalto dove era stabilito che il termine di ultimazione dei lavori era stato fissato in 24 mesi decorrenti dalla data dell’ultimo verbale di consegna parziale.

In primo luogo, deve osservarsi che il ricorrente non riporta integralmente il testo del contratto e dell’allegato capitolato speciale, non consentendo a questa Corte di valutarne compiutamente il contenuto. Peraltro, la censura avrebbe dovuto essere svolta nel senso della violazione di legge nell’interpretazione delle clausole contrattuali, e non come omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., n. 5.

Infatti, in tema di ricorso per cassazione, l’omesso esame di una questione riguardante l’interpretazione del contratto, non costituendo “fatto decisivo” del giudizio, non è riconducibile al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, atteso che rientrano in tale nozione gli elementi fattuali e non quelli meramente interpretativi (Sez. 2, Ord. n. 20718 del 2018).

In ogni caso, sul punto controverso, che riguarda il momento dal quale far decorrere l’inizio e la conclusione dei lavori ai fini dell’applicazione della penale, non vi è stato alcun omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

La Corte d’Appello ha fatto esplicito riferimento alla circostanza che non vi fosse stata la consegna parziale, ritenendo che, in mancanza della stessa, il dies a quo del termine di ultimazione dei lavori decorresse dalla consegna del cantiere. La sentenza, inoltre evidenzia anche che la certificazione di regolare esecuzione dei lavori non era stata rilasciata dal direttore dei lavori perchè l’esecuzione dei medesimi lavori non era stata regolare.

Inoltre, entrambi i motivi, involgono aspetti fattuali riservati al giudice del merito relativi al comportamento delle parti nella fase di esecuzione del contratto. L’inadempimento contrattuale della cooperativa, e la conseguente risoluzione del contratto di appalto era l’oggetto della domanda originaria della società oggi ricorrente e, sin dalla sentenza di primo grado tale domanda era stata ritenuta infondata, a fronte, invece, dell’accertato inadempimento della medesima ricorrente nella tempestiva consegna degli appartamenti e nella presenza di vizi nella loro costruzione.

Peraltro, in tema di interpretazione del contratto, il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sè, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati.

Inoltre sempre in tema di ermeneutica contrattuale, posto che l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito, la stessa è censurabile in sede di legittimità nella sola ipotesi di violazione di canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 c.c. e ss..

L’odierno ricorrente non ha censurato espressamente tale violazione, e tantomeno ha assolto all’onere di indicare, in modo specifico, i criteri in concreto non osservati dal giudice di merito e, soprattutto, il modo in cui questi si sia da essi discostato, non essendo, all’uopo, sufficiente una semplice critica della decisione sfavorevole, formulata attraverso la mera prospettazione di una diversa (e più favorevole) interpretazione rispetto a quella adottata dal giudicante.

3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: art. 360 c.p.c., n. 3: violazione dell’art. 1230 c.c.

Il ricorrente afferma che il contratto aggiuntivo, con il quale erano stati stabiliti nuovi lavori e maggiorato il compenso dell’impresa, avesse carattere novativo e che il termine dovesse decorrere dalla stipula del nuovo contratto. Risulterebbe violato l’art. 1230 c.c. essendovi diversità dell’oggetto e del titolo del contratto, in quanto vi erano nuovi lavori a carico dell’appaltatore e vi era una maggiorazione del prezzo e, dunque, vi erano tutti gli elementi essenziali della novazione.

4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: art. 360 c.p.c., n. 5: omesso esame di un altro fatto decisivo per la controversa, ovvero del termine previsto nel contratto aggiuntivo.

A seguito del contratto aggiuntivo il termine biennale, seppure tenuto fermo, doveva decorrere dalle condizioni necessarie ad eseguire le rilevanti variazioni progettuali e, dunque, quantomeno alla concessione in variante.

4.1 Il terzo e il quarto motivo che stante la loro evidente connessione possono essere trattati congiuntamente sono infondati.

In primo luogo, deve ribadirsi che la novazione oggettiva si configura come un contratto estintivo e costitutivo di obbligazioni, caratterizzato dalla volontà di far sorgere un diverso rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente, con nuove ed autonome situazioni giuridiche. Di tale contratto sono elementi essenziali, oltre ai soggetti e alla causa, l’animus novandi, consistente nella inequivoca, comune intenzione di entrambe le parti di estinguere l’originaria obbligazione, sostituendola con una nuova, e l’aliquid novi, inteso come mutamento sostanziale dell’oggetto della prestazione o del titolo del rapporto.

Nessuno di tali aspetti emerge dal contratto aggiuntivo cui fa riferimento il ricorrente, ciò senza considerare che anche in questo caso, in violazione del principio di specificità, non è riportato il contenuto del contratto medesimo.

Il ricorrente, peraltro, non deduce nemmeno che, nel corso dell’esecuzione del contratto, la cooperativa aveva richiesto notevoli ed importanti variazioni del progetto.

In ogni caso la Corte d’Appello ha affermato che il termine originariamente pattuito era stato espressamente confermato con il nuovo contratto, infatti, come già messo in rilievo dal primo giudicante, la stessa impresa aveva tenuto a ribadire che rimaneva fermo il termine già pattuito con il contratto originario, di anni due, senza alcuna proroga o diverso computo del termine e ciò evidentemente confidando nelle proprie capacità.

Sicchè, anche nell’ipotesi, non dimostrata, che il contratto aggiuntivo avesse ad oggetto importanti e notevoli variazioni dell’iniziale progetto, la penale conserverebbe la sua efficacia in quanto di comune accordo le parti hanno stabilito di mantenere fermo il termine di consegna originario.

Infine, quanto al prospettato vizio di omesso esame in relazione al fatto che il termine biennale, seppure tenuto fermo, doveva decorrere dalle condizioni necessarie ad eseguire le rilevanti variazioni progettuali e, dunque, quantomeno alla concessione in variante deve osservarsi che la Corte d’Appello catanese ha tenuto conto del tempo necessario per ottenere l’approvazione della variante ed ha ritenuto che la penale non dovesse trovare applicazione per tale periodo e ne ha ridotto ulteriormente l’ammontare in via equitativa.

5. Il quinto motivo di ricorso è così rubricato: art. 360 c.p.c., n. 5: omesso esame di altro fatto decisivo della controversia, ovvero delle somme effettivamente percepite dalla ricorrente e del credito residuo.

Secondo la ricorrente è stato erroneamente calcolato l’importo totale dei lavori eseguiti. L’importo complessivo dei lavori spettanti alla ricorrente sarebbe pari a Euro 1.641.584,76 cui andrebbe aggiunta la differenza tra certificati emessi e somme effettivamente incassate e rispetto a tale cifra andrebbero detratti i certificati di pagamento emessi dalla direzione lavori.

Il saldo del credito della ricorrente non sarebbe dunque di Euro 93.866,55 ma di Euro 226.644,24 mentre non sarebbe dovuta la somma derivante dai vizi riscontrati perchè sarebbe stata già detratta dal CTU.

5.1 Il quinto motivo è inammissibile.

Il ricorrente richiede totale rivisitazione dei rapporti di dare e avere tra appaltatore e committente sulla base di documentazione che, tuttavia, non indica in alcun modo, limitandosi ad affermare che la stessa è versata in atti. Inoltre, afferma che la somma rideterminata dal giudice dell’appello non terrebbe conto della consulenza tecnica, della quale tuttavia non riporta in alcun modo il contenuto.

In proposito deve richiamarsi il consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale: “Il ricorrente per cassazione che intenda dolersi dell’omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, il duplice onere, imposto a pena di inammissibilità del ricorso, di indicare esattamente nell’atto introduttivo in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione, e di evidenziarne il contenuto, trascrivendolo o riassumendolo nei suoi esatti termini, al fine di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo, senza dover procedere all’esame dei fascicoli d’ufficio o di parte” (Sez. 5, Sent. n. 26174 del 2014).

Lo stesso principio deve applicarsi alla mancata indicazione del contenuto della consulenza tecnica sulla cui base il ricorrente fonda parte della censura.

Infatti, se è vero che il mancato esame delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio integra un vizio della sentenza che può essere fatto valere, nel giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (ex plurimis Sez. 3, Sent. n. 13399 del 2018), tuttavia la relativa censura deve essere proposta – a pena di inammissibilità – mediante specifica indicazione delle circostanze dell’elaborato peritale trascurate dal giudice di merito, essendo ciò necessario al fine di consentire al giudice di legittimità di controllare la decisività dei fatti da provare e delle stesse prove sulla sola base delle deduzioni contenute nell’atto, senza poter colmare le lacune con indagini integrative (Sez. 5, Ord. n. 14107 del 2017).

6. Il sesto motivo di ricorso è così rubricato: art. 360 c.p.c., n. 3: violazione dell’art. 2900 c.c.

La Corte d’Appello di Catania ha errato nel ritenere priva di fondamento la richiesta di azione surrogatoria da esercitare nei confronti del direttore dei lavori in quanto manca il pericolo dell’insolvenza del debitore.

L’ingegner S. avrebbe compiuto numerose violazioni della normativa di settore inerenti l’incarico affidatogli e l’inerzia della cooperativa nel far valere i propri diritti lesi dall’inadempimento del direttore dei lavori sarebbe potenzialmente pregiudizievole per il soddisfacimento del credito vantato dall’impresa che potrebbe risultare insoddisfatto per la limitata disponibilità economica della cooperativa che fa supporre uno stato di insolvenza della medesima.

6.1 Il sesto motivo è infondato.

La sentenza impugnata, operate le compensazioni dei rispettivi crediti, condanna l’impresa P. al pagamento in favore della cooperativa Alessandra della somma di Euro 69.247,56, pertanto, non avendo la ricorrente indicato specificamente alcun ulteriore credito, al rigetto dei primi cinque motivi di ricorso consegue il venir meno del presupposto stesso dell’azione surrogatoria, ovvero l’esistenza di un credito al fine della sostituzione del creditore nell’esercizio delle azioni di cui è titolare il debitore che trascura la realizzazione dei suoi diritti, mettendo in pericolo la garanzia costituita dal suo patrimonio ex art. 2740 c.c.

5. Il ricorso è rigettato.

6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

7. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 7500 di cui Euro 200 per esborsi;

ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 30 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA