Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23267 del 08/11/2011

Cassazione civile sez. I, 08/11/2011, (ud. 20/10/2011, dep. 08/11/2011), n.23267

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 20156/2010 proposto da:

R.O. (OMISSIS), G.R.

(OMISSIS) in qualità di erede della Sig.ra R.

L., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ANDREA DORIA 48,

presso lo studio dell’avvocato ABBATE Ferdinando Emilio, che li

rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

avverso il decreto n. 60721/06 (al quale è riunito il n. 60722/06),

della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il 12/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE DI PALMA;

udito l’Avvocato Roda Ranieri (delega avvocato Abbate Ferdinando

Emilio), difensore dei ricorrenti che ha chiesto l’accoglimento del

ricorso;

è presente il P.G. in persona del Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO che

ha concluso per l’inammissibilità del 1^ motivo del ricorso e per

l’accoglimento del 2^.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che G.R. ed R.O., con ricorso del 21 luglio 2010, hanno impugnato per cassazione deducendo due motivi di censura -, nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, il decreto della Corte d’Appello di Roma depositato in data 21 maggio 2009, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso dei predetti ricorrenti – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, in contumacia del Presidente del Consiglio dei ministri, ha condannato il resistente a pagare a ciascuno dei ricorrenti la somma di Euro 5.000,00 a titolo di equa riparazione, oltre agli interessi dalla data della deliberazione del decreto;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, benchè ritualmente intimato, non si è costituito nè ha svolto attività difensiva.

che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale – richiesto per l’irragionevole durata del processo presupposto – proposta con ricorso del 2006 era fondata sui seguenti fatti: a) gli odierni ricorrenti, asseritamente creditori di rivalutazione ed interessi su somme tardivamente loro corrisposte dal Ministero della giustizia, avevano proposto – con ricorso del gennaio 1995 – la relativa domanda dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio; b) il Tribunale adito aveva deciso la causa con sentenza dell’11 novembre 1998; c) il Consiglio di Stato, adito dall’Amministrazione della giustizia, aveva deciso l’appello con sentenza del 6 marzo 2006;

che la Corte d’Appello di Roma, con il suddetto decreto impugnato – detratti tre anni di ragionevole durata del processo presupposto di primo grado ed ulteriori due anni del processo d’appello – ha liquidato per i residui cinque anni di irragionevole ritardo, a titolo di equa riparazione per danno non patrimoniale, la somma di Euro 5.000,00, oltre gli interessi legali dalla data del decreto al saldo.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con i motivi di censura – i quali possono essere esaminati per gruppi di questioni -, vengono denunciati come illegittimi: a) la determinazione del periodo di irragionevole durata del processo presupposto in cinque anni, anzichè in sei anni e due mesi; b) la affermata decorrenza degli interessi sul liquidato indennizzo dalla data del decreto, anzichè dalla data della proposizione della domanda di equa riparazione;

che il ricorso merita accoglimento, nei limiti di seguito indicati;

che, in particolare, la censura sub a) è manifestamente fondata;

che, infatti, il processo presupposto è iniziato nel gennaio 1995 ed è stato definito in grado d’appello il 6 marzo 2006, con la conseguenza che la sua durata complessiva è pari a undici anni e due mesi, con l’ulteriore conseguenza che – detratti cinque anni di ragionevole durata per i due gradi del processo – residua un periodo di irragionevole durata pari a sei anni e due mesi;

che anche la censura sub b) è manifestamente fondata;

che, infatti, questa Corte ha già ripetutamente affermato che, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, il diritto ad un’equa riparazione in caso di mancato rispetto del termine ragionevole del processo, avente carattere indennitario e non risarcitorio, non richiede l’accertamento di un illecito secondo la nozione contemplata dall’art. 2043 cod. civ., nè presuppone la verifica dell’elemento soggettivo della colpa a carico di un agente, essendo invece ancorato all’accertamento della violazione dell’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, cioè di un evento ex se lesivo del diritto della persona alla definizione del suo procedimento in una durata ragionevole, e l’obbligazione avente ad oggetto l’equa riparazione configurandosi non già come obbligazione ex delicto ma come obbligazione ex lege, riconducibile, in base all’art. 1173 cod. civ., ad ogni altro atto o fatto idoneo a costituire fonte di obbligazione in conformità dell’ordinamento giuridico, con la conseguenza che dal carattere indennitario di tale obbligazione discende che gli interessi legali possono decorrere, semprechè richiesti, dalla data della domanda di equa riparazione, in base al principio secondo cui gli effetti della pronuncia retroagiscono alla data della domanda, nonostante il carattere di incertezza e di illiquidità del credito prima della pronuncia giudiziaria, mentre, in considerazione del predetto carattere indennitario dell’obbligazione, nessuna rivalutazione può essere accordata (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 8712 del 2006 e 2248 del 2007) che, pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato, in relazione alla censure accolte, sia perchè determina la durata irragionevole del processo in cinque anni anzichè in sei anni e due mesi, sia perchè determina la decorrenza degli interessi sulla somma capitale dalla data della deliberazione del decreto impugnato al saldo, anzichè dalla data della proposizione della domanda di equa riparazione al saldo;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., comma 2;

che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, sussistendo il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 e fermo restando il periodo di tre anni di ragionevole durata per il giudizio di primo grado e di due anni per il giudizio d’appello, è equo, in linea di massima, l’indennizzo di Euro 750,00 per ciascuno dei primi tre anni di irragionevole durata e di Euro 1.000,00 per ciascuno dei successivi anni;

che, in applicazione di tale principio, a ciascuno dei ricorrenti spetta l’indennizzo di Euro 5.600,00 per i sei anni e due mesi di irragionevole durata del giudizio presupposto, oltre gli interessi a decorrere dalla data di proposizione della domanda di equa riparazione e fino al saldo;

che, ai fini della liquidazione delle spese processuali, il processo camerale per l’equa riparazione del diritto alla ragionevole durata del processo va considerato quale procedimento avente natura contenziosa, nè rientra tra quelli speciali di cui alla tabelle A) e B) allegate al D.M. Giustizia 8 aprile 2004, n. 127 (rispettivamente voce 50, paragrafo 7 e voce 75, paragrafo 3), per tali dovendo intendersi, ai sensi dell’art. 11 della tariffa allegata a detto decreto ministeriale, i procedimenti in Camera di consiglio ed in genere i procedimenti non contenziosi (cfr., ex plurimis, la sentenza n. 25352 del 2008);

che, conseguentemente, le spese processuali del giudizio a quo debbono essere nuovamente liquidate – sulla base delle tabelle A, paragrafo 4, e B, paragrafo 1, allegate al Decreto del Ministro della giustizia 8 aprile 2004, n. 127, relative ai procedimenti contenziosi – in complessivi Euro 1.950,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 700 per diritti (Euro 600,00+Euro 100,00 per l’altro ricorrente) ed Euro 1.200,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore degli avv. Giovambattista Ferriolo e Ferdinando Emilio Abbate dichiaratisene antistatari;

che le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo la causa nel merito, condanna il Presidente del Consiglio dei ministri a corrispondere a ciascun ricorrente la somma di Euro 5.600,00 oltre gli interessi dalla domanda, condannandolo altresì al rimborso, in favore delle parti ricorrenti, delle spese del giudizio, che determina, per il giudizio di merito, in complessivi Euro 1.950,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 700,00 per diritti ed Euro 1.200,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore degli avv. Giovambattista Ferriolo e Ferdinando Emilio Abbate, dichiaratisene antistatari, e, per il giudizio di legittimità, in complessivi Euro 1.000,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore dello stesso avv. Abbate, dichiaratosene antistatario.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili, il 20 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2011

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