Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23267 del 05/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 05/10/2017, (ud. 17/05/2017, dep.05/10/2017),  n. 23267

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21938-2012 proposto da:

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS)

in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore in

proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A.

Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS) in

persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente

domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29 presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto rappresentato e difeso dagli avvocati

ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

D.P.A., F.G.L., quali eredi di

D.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO

VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato NICOLA DOMENICO

PETRACCA, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

RICCARDO DIAMANTI, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

e contro

EQUITALIA CENTRO S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 819/2011 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 26/09/2011 R.G N. 783/10.

Fatto

RITENUTO

che D.P.S. proponeva opposizione alla cartella esattoriale con la quale l’INPS gli richiedeva il pagamento dei contributi per l’iscrizione alla gestione commercianti, in quanto socio unico della Camping Verde Mare srl, esercente la gestione di un campeggio;

che accolta l’opposizione e proposto appello dall’INPS, la Corte d’Appello di Genova (sentenza 22.9.2011) rigettava l’impugnazione rilevando l’infondatezza della pretesa dell’INPS secondo cui l’iscrizione del D.P. si rendeva obbligatoria per il solo fatto che questi, quale socio unico di srl, avesse assunto gli oneri e i rischi relativi alla gestione dell’impresa, mentre nessuna censura era stata formulata alle argomentazioni del primo giudice circa il mancato svolgimento da parte dell’appellato di attività lavorativa in favore del camping gestito dalla srl di cui era unico socio;

che propone ricorso per cassazione l’INPS con un motivo nel quale deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione, in quanto, essendo l’intimato unico socio di una srl, e non avendo egli eccepito lo svolgimento di altra attività lavorativa, la Corte doveva necessariamente presumere che svolgesse abituale e prevalente attività di gestione di siffatta impresa;

che resistono con controricorso, illustrato da memoria, D.P.A. e Fuksinska Grazyna nella loro qualità di eredi.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso appare infondato in considerazione della inesistenza, sia in fatto che in diritto, dei presupposti richiesti dalla legge ai fini dell’iscrizione dell’intimato alla gestione commercianti, atteso che, come reiteratamente affermato da questa Corte (sentenza n. 5210 del 28/02/2017, n. 3835 del 26/02/2016), allo scopo è necessario accertare la compiuta esistenza di tutti i requisiti dettati dalla L. n. 1397 del 1960, art. 1 come modificato dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203 ed in particolare che il socio partecipi “personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza” (requisito previsto alla lett. c);

che non è sufficiente invece la qualità di socio anche unico, non potendo escludersi che la gestione dell’attività commerciale venga affidata a terzi estranei alla compagine sociale;

che nel caso di specie non è neppure censurata l’affermazione secondo cui nel giudizio

di primo grado fosse stato positivamente accertato il mancato svolgimento di qualsiasi attività lavorativa da parte del D.P., onde la contraria presunzione invocata dall’INPS risulta pure smentita dagli atti;

che pertanto la sentenza della Corte territoriale si sottrae alle censure di cui al ricorso che va rigettato;

che le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna l’INPS alla rifusione delle spese processuali liquidate in Euro 2200 di cui 2000 per compensi professionali, oltre al 15% di spese generali ed oneri accessori.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 17 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA