Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23266 del 23/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 23/10/2020, (ud. 05/12/2019, dep. 23/10/2020), n.23266

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 17251/2016 proposto da:

B.F., elettivamente domiciliato in ROMA, via Gennaro

Cassiani 44, presso lo studio dell’Avv. Francesco Battaglia,

rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Falcone in virtù di procura

speciale a margine del ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE s.p.a. (società con socio unico

soggetta a direzione e coordinamento di Equitalia s.p.a.,

incorporante per fusione della Equitalia Sud s.p.a.), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, via Gennaro Cassiani 44, presso lo studio dell’Avv. Francesco

Battaglia, rappresentata e difesa dall’avv. Luigi Falcone in virtù

di procura speciale a margine del ricorso per cassazione;

– controricorrente –

e contro

REGIONE LAZIO, in persona del legale rappresentante pro tempore,

REGIONE CALABRIA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

COMUNE DI ISOLA CAPO RIZZUTO, in persona del legale rappresentante

pro tempore;

– intimati –

avverso la sentenza n. 778/9/16 della CTR di Roma, depositata il

16/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/12/2019 dal Consigliere Dott. REGGIANI ELEONORA;

letti gli atti del procedimento in epigrafe.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 778/9/2016, depositata il 16/02/2016, la CTR di Roma ha confermato la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso proposto dal contribuente contro il preavviso di fermo amministrativo n. (OMISSIS), emesso da Equitalia Sud s.p.a. in conseguenza del mancato pagamento di quindici cartelle esattoriali, di cui alcune riguardanti crediti tributari (tasse automobilistiche relative agli anni 2003-2007 e 2009 e ICI relativa agli anni 2005-2006), oggetto della menzionata impugnazione.

Avverso tale sentenza il contribuente ha presentato ricorso per cassazione, ritualmente notificato, articolando due motivi di impugnazione.

L’intimata Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. ha notificato controricorso, mentre gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 953 del 1982, art. 5, conv. con modif. in L. n. 53 del 1983, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la CTR respinto l’eccezione di prescrizione dei crediti posti a base del preavviso di fermo, mentre invece non vi era dubbio che tale prescrizione si fosse verificata perchè, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di merito, non vi era stata notifica degli atti impositivi prima della notifica delle cartelle di pagamento, avvenuta quando oramai i crediti erano estinti.

2. Con il secondo motivo di ricorso è dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, per non avere la CTR considerato, con riferimento alla cartella relativa all’ICI per gli anni 2005 e 2006, l’avvenuto pagamento dell’imposta, nè il fatto che quest’ultimo non avesse mai ammesso di avere ricevuto la notifica degli atti impositivi, eccependo anzi l’intervenuta prescrizione del credito.

Con lo stesso motivo di ricorso è anche dedotta la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2 e art. 2948 c.c., comma 1, n. 4, in relazione all’art. 360, n. 3, c.c., per non avere la CTR considerato, con riferimento ala stessa cartella da ultimo menzionata, l’intervenuta prescrizione del credito dalla stessa portato.

3. Si deve preliminarmente rilevare che, nel ricorso per cassazione il contribuente ha chiaramente affermato di avere impugnato, insieme al preavviso di fermo amministrativo n. (OMISSIS), notificato dall’agente di riscossione in data 14/07/2014, anche le cartelle relative ai crediti tributari poste a base di tale atto (p. 12 del ricorso per cassazione).

Si tratta di cartelle riguardanti tasse automobilistiche (anni 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 e 2009), che il contribuente ha affermato essergli state notificate nel periodo compreso tra il 20/03/2009 e l’11/12/2012, e di un’ulteriore cartella, relativa all’ICI dovuta per gli anni 2005 e 2006, emessa nel 2011, in relazione alla quale, nel ricorso per cassazione, non risultano fornite indicazioni sulla notificazione.

Il medesimo contribuente ha allegato di non avere ricevuto notifica degli atti impositivi, aggiungendo che i crediti portati dalle menzionate cartelle dovevano ritenersi prescritti e premettendo, con riferimento agli importi dovuti a titolo di ICI, che aveva anche effettuato il pagamento.

Il valore complessivo di tali cartelle si ricava dalla non contestata dichiarazione di valore della causa, indicato in Euro 982,00 (p. 8 del ricorso per cassazione).

4. In pendenza di giudizio, è stato emanato il D.L. n. 119 del 2018, conv. con modif. in L. n. 136 del 2018 (cd. decreto fiscale 2019), che prevede lo stralcio ex lege dei debiti tributari che non superano l’importo di Euro 1.000,00, affidati agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra il 2000 e il 2010.

La norma non richiede la presentazione di alcuna domanda da parte degli interessati, perchè l’annullamento è automatico.

In particolare, il del citatao D.L. n. 119 del 2018, art. 4, comma 1 ha stabilito che: “i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille Euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorchè riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all’art. 3, sono automaticamente annullati. L’annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili…”. Il D.L. n. 34 del 2019, art. 16-quater, conv. con modif. in L. n. 58 del 2019, ha poi aggiunto che “Gli enti creditori, sulla base dell’elenco trasmesso dall’agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili entro la data del 31 dicembre 2019, tenendo conto degli eventuali effetti negativi già nel corso della gestione e vincolando allo scopo le eventuali risorse disponibili alla data della comunicazione”.

Per quanto riguarda l’ambito operativo, il successivo comma 4 del medesimo articolo ha espressamente escluso l’annullamento ex lege dei crediti riguardanti il recupero di risorse proprie tradizionali dell’UE, l’IVA all’importazione, il recupero di aiuti di Stato considerati illegittimi dall’UE ovvero da condanne della Corte dei conti ed anche le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie inflitte in sentenze penali di condanna.

Tre sono i fattori richiesti per individuare i debiti oggetto di stralcio: 1) la sorte capitale, 2) gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e 3) le sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 01/01/2000 al 31/12/2010.

Il limite di valore si riferisce pertanto ai debiti di importo residuo comprensivi di sorte capitale, interessi e sanzioni. Non si tiene conto, invece, degli interessi di mora e dell’aggio della riscossione.

Tale limite è riferito al “singolo carico affidato”, sicchè nell’ambito operativo della norma rientrano tutte quelle cartelle, anche di importo complessivo ben superiore a Euro 1000,00, il cui singolo carico affidato all’agente della riscossione non superi l’importo di mille Euro.

Per “carico” si intende infatti la singola partita di ruolo, cioè l’insieme dell’imposta, delle sanzioni e degli interessi accessori. Ne discende che oggetto del condono è il singolo debito e non l’importo complessivo della cartella.

Ovviamente l’importo del debito residuo di Euro 1000.00 per singolo carico va calcolato alla data di entrata in vigore del decreto (24 ottobre 2018).

5. In conclusione, oggetto di stralcio automatico da parte del Fisco, con effetto al 31/12/2018, sono quelle cartelle esattoriali in cui:

a) il carico risulta affidato dall’ente impositore all’agente della riscossione tra l’01/01/2000 e il 31/12/2010;

b) i debiti (risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione) alla data del 24/10/2018 sono di importo residuo massimo di Euro 1000,00 (comprensivo di sanzioni ed interessi).

6. Le tasse e l’imposta oggetto del presente giudizio rientrano quasi tutte per natura giuridica, ammontare ed arco temporale di riferimento nell’ambito operativo della disposizione sopra riportata.

Deve pertanto essere dichiarata la parziale estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con riferimento alle cartelle che riguardano i debiti del contribuente annullati ex lege.

Si tratta in particolare delle seguenti cartelle:

– tassa automobilistica relativa all’anno 2004, ente creditore Regione Lazio, cartella n. (OMISSIS), notificata in data 04/04/2010;

– tassa automobilistica relativa all’anno 2004, ente creditore Regione Calabria, cartella n. (OMISSIS), notificata in data 09/12/2010;

– tassa automobilistica relativa agli anni 2005 e 2006, ente creditore Regione Lazio, cartella n. (OMISSIS), notificato in data 09/12/2010; tassa automobilistica relativa agli anni 2005 e 2006, ente creditore Regione Calabria, cartella n. (OMISSIS), notificato in data 10/11/2011; tassa automobilistica relativa all’anno 2007, ente creditore Regione Lazio, cartella n. (OMISSIS), notificata in data 11/12/2012;

– ICI relativa agli anni 2005 e 2006, ente creditore Isola Capo Rizzuto, cartella n. (OMISSIS).

Il giudizio prosegue invece con riferimento alle residue cartelle:

– tassa automobilistica relativa all’anno 2003, ente creditore Regione Calabria, cartella n. (OMISSIS), notificata in data 20/03/2009;

– tassa automobilistica relativa all’anno 2003, ente creditore Regione Lazio, cartella n. (OMISSIS), notificata in data 30/12/2009.

7. Deve pertanto essere esaminato il primo motivo di ricorso, guardando ai crediti portati dalle due cartelle da ultimo indicate.

Tale motivo risulta infondato.

Il contribuente ha allegato di non avere avuto la notifica degli atti impositivi, relativi ai crediti per cui è residuata la materia del contendere, ma ha anche dedotto di avere ricevuto la notifica delle due cartelle di pagamento ad essi relative rispettivamente in data 20/03/2009 e in data 30/12/2009, quando oramai i crediti erano prescritti. Non ha tuttavia impugnato, nei termini stabiliti dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, le menzionate cartelle, proponendo ricorso contro le stesse molti anni dopo, e precisamente nel 2014, insieme al preavviso di fermo, facendo valere, in quella sede, l’intervenuta prescrizione dei crediti tributari già prima della notifica delle menzionate cartelle.

Com’è noto, Il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, stabilisce che “…Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all’atto notificato, ne consente l’impugnazione unitamente a quest’ultimo…”.

E in effetti la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata dal rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario. L’omissione della notifica di un atto presupposto costituisce infatti un vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato. Poichè tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, di impugnare solo l’atto consequenziale notificatogli (ad es. avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall’omessa notifica dell’atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell’ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest’ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell’atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l’esistenza, o no, di tale pretesa (v. da ultimo Cass., Sez. 5, n. 1144 del 18/01/2018).

Nel caso di specie, il contribuente ha espressamente proposto impugnazione contro le cartelle di pagamento, facendo valere il vizio derivante dalla mancata notifica dell’atto presupposto, eccependo anche la prescrizione estintiva del credito in esse portato.

Tale impugnazione risulta tuttavia tardiva, perchè è stata effettuata dopo molti anni dalla notifica delle cartelle di pagamento, senza rispettare il termine previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21.

In altre parole, il contribuente non ha potuto avvalersi della possibilità di impugnare gli atti presupposti (nella specie, le cartelle di pagamento) unitamente all’atto successivo (nella specie, il preavviso di fermo), concessa dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, perchè gli atti presupposti erano stati a lui notificati, pertanto, in assenza della tempestiva impugnazione, gli atti impositivi sono diventati definitivi (v. Cass., Sez. 6-5, n. 701 del 15/01/2014, ove, la S.C. ha affermato che il preavviso di fermo amministrativo è autonomamente impugnabile, ma, ove gli atti impositivi presupposti siano diventati definitivi, essendo stati notificati e non impugnati entro i termini di legge, possono essere fatti valere solo vizi del preavviso e non già censure proprie dei suddetti atti impositivi presupposti).

Il motivo di ricorso deve pertanto essere respinto.

8. L’esame del secondo motivo di ricorso (riguardante il credito ICI) è assorbito dalla pronuncia di estinzione parziale per cessazione della materia del contendere.

9. In conclusione, in applicazione del D.L. n. 119 del 2018, art. 4, conv. con modif. in L. n. 136 del 2018, deve dichiararsi la estinzione parziale del giudizio per cessazione della materia del contendere, con riferimento ai crediti portati dalle seguenti cartelle:

– tassa automobilistica relativa all’anno 2004, ente creditore Regione Lazio, cartella n. (OMISSIS), notificata in data 04/04/2010;

– tassa automobilistica relativa all’anno 2004, ente creditore Regione Calabria, cartella n. (OMISSIS), notificata in data 09/12/2010;

– tassa automobilistica relativa agli anni 2005 e 2006, ente creditore Regione Lazio, cartella n. (OMISSIS), notificato in data 09/12/2010; tassa automobilistica relativa agli anni 2005 e 2006, ente creditore Regione Calabria, cartella n. (OMISSIS), notificato in data 10/11/2011; tassa automobilistica relativa all’anno 2007, ente creditore Regione Lazio, cartella n. (OMISSIS), notificata in data 11/12/2012;

– ICI relativa agli anni 2005 e 2006, ente creditore Isola Capo Rizzuto, cartella n. (OMISSIS).

Per quanto riguarda la parte di giudizio non estinto – riguardante la tassa automobilistica relativa all’anno 2003, ente creditore Regione Calabria, cartella n. (OMISSIS), notificata in data 20/03/2009 e alla tassa automobilistica relativa all’anno 2003, ente creditore Regione Lazio, cartella n. (OMISSIS), notificata in data 30/12/2009 – assorbita ogni ulteriore statuizione, deve essere rigettato il primo motivo di ricorso.

10. A seguito della estinzione parziale del giudizio per cessazione della materia del contendere, nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata con riferimento alla parte di giudizio estinto, restando tali spese ex lege a carico di chi le ha anticipate, in applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 3.

Con riferimento alla parte della causa non estinta, il contribuente soccombente deve essere condannato al pagamento delle spese, sostenute dalla Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. nel presente giudizio di legittimità, mentre nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata con riferimento agli altri intimati, che in questa sede non hanno svolto attività difensiva.

Nel considerare il valore della causa, si deve ovviamente tenere conto soltanto dei crediti in relazione ai quali non è intervenuto lo stralcio ex lege.

11. Dal tenore della decisione non emergono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione parziale del giudizio per cessazione della materia del contendere, a seguito dell’annullamento ex lege, in virtù del D.L. n. 119 del 2019, art. 4, comma 1, conv. con modif. in L. n. 136 del 2018, dei debiti tributari portati dalle seguenti cartelle:

– tassa automobilistica relativa all’anno 2004, ente creditore Regione Lazio, cartella n. (OMISSIS), notificata in data 04/04/2010;

– tassa automobilistica relativa all’anno 2004, ente creditore Regione Calabria, cartella n. (OMISSIS), notificata in data 09/12/2010;

– tassa automobilistica relativa agli anni 2005 e 2006, ente creditore Regione Lazio, cartella n. (OMISSIS), notificato in data 09/12/2010; tassa automobilistica relativa agli anni 2005 e 2006, ente creditore Regione Calabria, cartella n. (OMISSIS), notificato in data 10/11/2011; tassa automobilistica relativa all’anno 2007, ente creditore Regione Lazio, cartella n. (OMISSIS), notificata in data 11/12/2012;

– ICI relativa agli anni 2005 e 2006, ente creditore Isola Capo Rizzuto, cartella n. (OMISSIS);

rigetta per il resto il ricorso e condanna B.F. alla rifusione delle spese sostenute da Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. nel presente giudizio di legittimità, limitatamente alla parte della vertenza non estinta, che liquida in Euro 500,00 per compenso, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 5 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2020

 

 

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