Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23266 del 15/11/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 15/11/2016, (ud. 26/09/2016, dep. 15/11/2016), n.23266

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Grinka s.r.l., in qualità di società incorporante di Lumaca s.r.l.

in liquidazione, domiciliata in Roma, via degli Scipioni 132, presso

lo studio dell’avv. Francesco Cigliano, che la rappresenta e difende

per procura speciale in calce al ricorso e dichiara di voler

ricevere le comunicazioni relative al ricorso al fax n. 06/3220179 e

alla p.e.c. francescocigliano-ordineavvocatiroma.org;

– ricorrente –

nei confronti di:

TRUST s.r.l., già Aashima Italia s.r.l., domiciliata in Roma, via

Conegliano 8, presso lo studio dell’avv. Lanfranco Cugini

(lanfranco.cugini-oav.legalmail.it, fax n. 06/7008776),

rappresentata e difesa, per procura in calce al controricorso

dall’avv. Maurizio Vergata (avv.

mauriziovergata-ordineavvocatibopec.it, fax n. 051/222928);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5/2014 della Corte di appello di Bologna,

emessa il 20 dicembre 2013 e depositata il 9 gennaio 2014, n. R.G.

829/2010.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. Con decreto n. 60/1999 il Presidente del Tribunale di Bologna ha ingiunto a LUMACE s.p.a (poi LUMACE s.r.l. incorporata in GRINKA s.r.l.) il pagamento della somma di Lire 285.717.818 in favore di AASHIMA s.r.l. (ora TRUST Italia s.r.l.).

2. Ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo la società ingiunta che nel corso del giudizio di opposizione è stata dichiarata fallita, con sentenza del 17 maggio 2000 del Tribunale di Cosenza, e pertanto, con ordinanza del 5 ottobre 2000, il giudizio è stato dichiarato interrotto.

3. Nessuna delle parti ha provveduto alla riassunzione e, a seguito di istanza proposta dalla Trust s.r.l., il Tribunale, in composizione monocratica, con ordinanza del 5 marzo 2009 ha dichiarato l’estinzione del processo.

4. Avverso l’ordinanza di estinzione ha proposto reclamo al collegio la LUMACE s.r.l. in liquidazione, tornata in bonis a seguito di sentenza di revoca del fallimento pronunciata con sentenza del Tribunale di Cosenza del 29 ottobre 2003, e il Tribunale ha dichiarato inammissibile il reclamo.

5. Lumace s.r.l. in liquidazione, con atto di citazione notificato il 6 aprile 2010, ha proposto appello avverso l’ordinanza dichiarativa dell’estinzione.

6. La Corte di appello di Bologna, con sentenza n. 5/2014, ha respinto l’appello.

7. Ricorre per cassazione GRINKA s.r.l., incorporante di Lumace s.r.l. in liquidazione, affidandosi a sei motivi di impugnazione, illustrati da memoria difensiva.

8. Si difende con controricorso TRUST Italia s.r.l.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che:

9. Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente eccepisce la nullità del procedimento, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, violazione dell’art. 24 Cost., violazione del principio del contraddittorio di cui all’art. 101 c.p.c. Rileva la ricorrente che la Corte di appello è incorsa nelle predette violazioni di legge in quanto non è stata comunicata alla difesa dell’appellante l’istanza del procuratore della controparte di anticipazione dell’udienza di precisazione delle conclusioni nè è stato comunicato il decreto che ha accolto l’istanza e anticipato l’udienza.

10. All’esito dell’acquisizione del fascicolo d’ufficio deve rilevarsi come non è rinvenibile agli atti la comunicazione nella cancelleria della Corte distrettuale dell’istanza di anticipazione e del decreto di fissazione dell’udienza di precisazione delle conclusioni cui non ha partecipato il procuratore della odierna ricorrente. L’omessa comunicazione ha prodotto una lesione del diritto difesa dato che il procuratore della ricorrente, oltre a non partecipare all’udienza di precisazione delle conclusioni, non ha presentato comparsa conclusionale nè memoria di replica.

11. Va pertanto accolto il primo motivo di ricorso con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di appello di Bologna che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

12. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Bologna che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, 26 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA