Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23265 del 23/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 23/10/2020, (ud. 05/12/2019, dep. 23/10/2020), n.23265

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 313/2016 proposto da:

REGIONE TOSCANA, in persona del Presidente della Giunta pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, piazza Barberini 12, presso lo

studio dell’avv. Cecchetti Marcello, rappresentata e difesa dagli

avv.ti Bora Lucia e Neglia Flora, in virtù di procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

L.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 946/5/15 della CTR di Firenze, depositata il

26/05/2015; udita la relazione della causa svolta nell’udienza

camerale del 05/12/2019 dal Consigliere REGGIANI ELEONORA;

letti gli atti del procedimento in epigrafe.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 946/5/15, depositata il 26/05/2015, la CTR di Firenze ha confermato l’accoglimento dell’impugnazione proposta dall’intimato contro il provvedimento di diniego dell’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica relativa all’anno 2011, riguardante il veicolo targato (OMISSIS), di sua proprietà, richiesto per ridotte capacità motorie.

Avverso tale sentenza la Regione Toscana ha presentato ricorso per cassazione, articolando tre motivi di impugnazione.

Il contribuente, regolarmente intimato, non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso la Regione Toscana ha dedotto la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per avere la CTR del tutto omesso la motivazione in relazione al motivo di appello riguardante la decorrenza del diritto all’esenzione, tenuto conto che il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso del contribuente, riguardante l’anno d’imposta 2011, in base a un nuovo verbale di accertamento della Commissione medica, relativo ad una visita effettuata in data 01/10/2012, sopravvenuto alla presentazione della domanda e al rigetto della stessa, formato in pendenza del giudizio di primo grado e acquisito successivamente al deposito in primo grado del ricorso.

2. Con il secondo motivo di ricorso la Regione Toscana, per il caso di rigetto del motivo appena illustrato, ha prospettato il vizio di omessa e apparente motivazione della decisione impugnata, in violazione dell’art. 132 c.p.c. e art. 360 c.p.c., n. 4, per avere la CTR ritenuto sussistenti i requisiti per l’agevolazione fiscale senza spiegare le ragioni della decorrenza della stessa, nonostante la Regione avesse incentrato l’appello proprio sulla ritenuta esclusione della decorrenza dell’esenzione a partire dall’anno 2011 (l’unico oggetto di giudizio), richiamando la normativa regionale sul punto.

3. Con il terzo motivo di ricorso la Regione Toscana ha dedotto il vizio di violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15 e art. 91 c.p.c., per avere la CTR, dopo aver rigettato l’appello, condannato la Regione al pagamento delle spese processuali nonostante il contribuente fosse rimasto contumace in tale grado.

4. Il primo motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto.

La ricorrente risulta avere incentrato l’appello sulla impossibilità di far decorrere l’esenzione richiesta dall’anno 2011, richiamando il disposto della L.R. Toscana n. 49 del 2003, art. 4, comma 2, secondo il quale l’esenzione in questione “decorre dal periodo tributario in corso all’atto di presentazione della relativa istanza”.

La stessa parte ha pure aggiunto che a seguito delle modifiche apportate dalla L.R. Toscana n. 35 del 2012, art. 31, in vigore dal 15/07/2012, alla stessa disposizione è stata aggiunta la dicitura “Fatto salvo quanto previsto dall’art. 5, comma 5-bis”, il quale, proprio con riferimento alle esenzioni in favore delle persone disabili, nel testo novellato dal menzionato L.R. Toscana n. 35 del 2012, art. 31, consente di far retroagire, entro determinati limiti, gli effetti della richiesta di esenzione, aggiungendo che “Dalla data di entrata in vigore del presente comma, l’esenzione decorre dal periodo tributario in corso alla data di accertamento delle disabilità di cui al comma 1. Gli effetti di tale decorrenza non retroagiscono comunque ai periodi anteriori all’anno 2012”.

Lo stesso contribuente risulta avere allegato nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado che aveva proposto ricorso avverso la decisione della Commissione medica, al fine di vedere riconoscitore le ridotte capacità motorie, riservandosi di produrre la relativa decisione. In corso di causa ha quindi depositato un verbale di accertamento della Commissione Medica, relativo ad una visita successiva, che effettivamente riconosce tali ridotte capacità motorie.

A fronte degli argomenti della Regione, la CTR non ha tuttavia spiegato le ragioni in virtù delle quali ha comunque ritenuto operante l’esenzione in questione con riferimento all’anno 2011, in virtù di una istanza presentata il 26/04/2012 e di un verbale di accertamento della Commissione Medica del 12/10/2012.

Non può ritenersi che la statuizione sul punto sia stata assorbita dalla motivazione della decisione, che affronta la questione relativa alla esistenza dei requisiti per l’esenzione, ma non motiva sulle ragioni della decorrenza, sebbene la Regione avesse evidenziato, nell’atto di appello, che la certificazione medica, su cui si fonda la decisione, era stata formata dopo la presentazione della domanda e addirittura in pendenza del giudizio di primo grado.

6. L’accoglimento del primo motivo di impugnazione rende superfluo l’esame del secondo (con il quale è stata dedotta l’apparenza della motivazione sulle stesse questioni indicate nel primo motivo, per il caso di mancata accoglimento di quest’ultimo), che pertanto deve ritenersi assorbito, mentre rende inammissibile il terzo motivo per sopravvenuta carenza di interesse, riguardando la pronunciata condanna al pagamento delle spese di lite in favore di una parte rimasta contumace, tenuto conto che, sebbene la sentenza sia cassata in accoglimento del primo motivo, la questione sollevata con il terzo motivo può ripresentarsi con riferimento ad alcuno dei possibili esiti del giudizio di rinvio e può dunque essere ivi riproposta e discussa.

7. Deve pertanto essere accolto il primo motivo di ricorso e, assorbito il secondo, dichiarato inammissibile il terzo, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa, anche per le spese del presente grado di giudizio, alla CTR di Firenze in diversa composizione

PQM

La Corte:

accoglie il primo motivo di ricorso e, assorbito il secondo, dichiara inammissibile il terzo;

cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto, rinviando la causa, anche per le spese del presente grado di giudizio, alla CTR di Firenze in diversa composizione.

Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 5 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2020

 

 

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