Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23265 del 20/08/2021
Cassazione civile sez. VI, 20/08/2021, (ud. 10/03/2021, dep. 20/08/2021), n.23265
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 37621-2019 proposto da:
MLK SRL UNIPERSONALE, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARSO, 14, presso lo
studio dell’avvocato NICOLA CARICATERRA, rappresentata e difesa
dall’avvocato ASA PERONACE;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2229/17/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE DELLA LOMBARDIA, depositata il
23/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 10/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CATALDI
MICHELE.
Fatto
RILEVATO
che:
1.MLK s.r.l. unipersonale propone ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, avverso la sentenza n. 2229/17/2019, depositata il 23 maggio 2019, con la quale la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha rigettato il suo appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano, che aveva rigettato il ricorso della medesima contribuente contro l’avviso d’accertamento emesso nei suoi confronti, per gli anni d’imposta 2010, 2011 e 2012, in materia di Irap, Ires ed Iva, all’esito di accertamenti bancari. L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.
La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
Diritto
CONSIDERATO
che:
1.Con l’unico motivo la contribuente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, e della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1.
Assume infatti la ricorrente che il giudice a quo, nel rigettare il relativo motivo d’appello, ha erroneamente ritenuto che l’Amministrazione abbia legittimamente esteso le indagini bancarie ai conti correnti di soggetti diversi dalla s.r.l. contribuente, in difetto di prove in ordine alla riferibilità a quest’ultima dei movimenti effettuati su quei conti intestati a terzi.
1.1. Preliminarmente, il Collegio prende atto che la proposta del relatore reca un errore materiale laddove propone la “manifesta fondatezza del ricorso” in luogo della “manifesta infondatezza”, in ragione della rassegna giurisprudenziale che la correda.
A prescindere da tale precisazione, il Collegio ritiene comunque che la controversia, per l’elevato valore del contenzioso e per la complessità della fattispecie in ordine alle relazioni supposte tra la ricorrente ed i terzi in questione, debba essere trattata nella pubblica udienza.
P.Q.M.
Rimette la causa alla pubblica udienza e rinvia a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2021