Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23264 del 23/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 23/10/2020, (ud. 05/12/2019, dep. 23/10/2020), n.23264

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 128/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, via del Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

C.C., elettivamente domiciliata in Roma, via Pierluigi da

Palestrina 19, presso lo studio dell’avv. Morena Enrica e dell’avv.

Morgese Enrico, rappresentata e difesa da quest’ultimo in virtù di

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1281/24/15 della CTR di Lecce, depositata il

03/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nell’udienza camerale del

05/12/2019 dal Consigliere REGGIANI ELEONORA;

letti gli atti del procedimento in epigrafe.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 1281/24/15, depositata il 03/06/2015, la CTR di Lecce ha accolto l’appello proposto dalla contribuente contro la sentenza di primo grado, che aveva rigettato l’impugnazione del provvedimento di diniego della domanda di condono ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 12, riguardante la tassa automobilistica dovuta per le annualità 1993 e 1994.

Avverso tale sentenza l’Agenzia delle entrate ha presentato ricorso per cassazione, articolando due motivi di impugnazione.

La contribuente si è costituita con controricorso, eccependo l’inammissibilità del ricorso introduttivo e chiedendone comunque il rigetto.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate ha dedotto la violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 12 e del D.L. n. 282 del 2002, art. 5-quinquies, conv. con modif. in L. n. 27 del 2003, in relazione all’art. 360 c.p.c., per avere la CTR erroneamente ritenuto condonabili, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 12, le tasse automobilistiche dovute alle regioni a statuto ordinario dopo il 1 gennaio 1993, mentre invece avrebbe dovuto escludere l’applicazione di tale disposizione alle tasse in questione, avendo il legislatore previsto per esse una disciplina speciale, contenuta nel D.L. n. 282 del 2002, art. 5-quinquies, conv. con modif. in L. n. 27 del 2003, che esclude l’applicabilità della disciplina generale, perchè consente la definizione mediante il pagamento dell’intero importo dovuto (esclusi interessi e sanzioni) entro la data fissata, e non solo il 25% dello stesso.

2. Con il secondo motivo di ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate ha prospettato la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 10 (Statuto dei diritti del contribuente), in relazione all’art. 360 c.p.c., per avere la CTR erroneamente ritenuto illegittimo il diniego di condono, in ragione dell’affidamento ingenerato da una comunicazione dell’agente di riscossione sulla possibilità di definire tutti i carichi pendenti ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 12, smentita sei anni dopo dall’Amministrazione con riferimento ad alcuni soltanto dei debiti pregressi, perchè in realtà non si trattava, come ritenuto dal giudice di merito, di un invito ad aderire al condono, ma di una nota informativa generale su condizioni, termini e presupposti del condono, che doveva essere verificata con riferimento alla posizione debitoria del singolo contribuente e che comunque non impediva all’Amministrazione di verificare la correttezza delle domande di condono, non consentendo di derogare al principio di tassatività e di legalità della relativa disciplina.

3. Si deve senza dubbio rilevare l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di specificità, sollevata dalla controricorrente.

Dalla semplice lettura dell’atto si evince con chiarezza che la ricorrente ha evidenziato i punti della decisione censurati e le ragioni per le quale sono ritenuti errati.

4. E’ altresì infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per proposizione di doglianze attinenti al merito, tenuto conto che a fondamento di entrambi i motivi di impugnazione è la corretta applicazione delle norme ivi richiamate, senza che siano riproposte valutazioni in fatto delle risultanze processuali.

5. Il primo motivo di ricorso risulta fondato.

Questa Corte ha costantemente affermato che la L. n. 289 del 2002, art. 12 è applicabile esclusivamente a cartelle esattoriali relative ad IRPEF, ILOR, IRAP, incluse in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione, sicchè la norma non può dirsi applicabile alle cartelle relative a tasse automobilistiche (v. Cass., Sez. 5, n. 6693 del 15/03/2017 e Cass., Sez. 5, n. 12254 del 17/05/2017).

E, in effetti, a decorrere dal 1 gennaio 1993, il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 23, comma 1, ha attribuito alle regioni a statuto ordinario l’intera tassa automobilistica, disciplinata dal D.P.R. n. 39 del 1953 e succ. modif., che ha assunto contestualmente la denominazione di tassa automobilistica regionale, da ritenersi, secondo il giudice delle leggi (Corte Cost. n. 288 del 2012), “tributo proprio derivato della Regione”, sicchè, in assenza di uno specifico provvedimento del legislatore statale, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 13, la definizione agevolata di tale tassa avrebbe dovuto essere condizionata all’emanazione di un provvedimento legislativo regionale, che nella specie non è mai stato adottato. E’ stata invece prevista, con legge dello Stato, una disciplina speciale, che consente la definizione agevolata anche delle cartelle relative alle tasse in questione. Si tratta del D.L. n. 282 del 2002, art. 5-quinquies, conv., con modif., in L. n. 27 del 2003, il quale, a differenza della L. n. 289 del 2002, art. 12, prevede il pagamento integrale dell’importo dovuto, sia pure senza interessi e sanzioni.

Il motivo deve pertanto essere accolto.

6. E’ altresì fondato il secondo motivo di ricorso.

La CTR ha ritenuto illegittimo il diniego di condono, perchè adottato in violazione del legittimo affidamento del contribuente, ingenerato sulla possibilità di definire anche il debito in questione ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 12.

Tuttavia, come sopra evidenziato, alle tasse automobilistiche regionali dovute per gli anni 1993 e 1994 non è applicabile il condono previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 12.

Non assume pertanto rilievo il prospettato errore, asseritamente ingenerato dall’Amministrazione, in ordine alla possibilità di definire anche i debiti per tali tasse in base alla norma appena richiamata (v. già Cass., Sez. 5, n. 12254 del 17/05/2017).

Come evidenziato più volte da questa Corte, il condono previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 12 ha carattere clemenziale e non premiale. La sanatoria opera ex lege, senza la proposizione di alcuna domanda e senza alcuna valutazione da parte dell’Amministrazione, essendo condizionata al solo al preciso rispetto dei termini e delle condizioni normativamente previsti (cfr. Cass., Sez. 6-5, n. 11669 del 07/06/2016 e Cass., Sez. 5, Sentenza n. 24316 del 01/12/2010).

Il principio di correttezza e buona fede, che permea i rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria, in virtù della L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 1 (Statuto dei diritti del contribuente), non può dunque portare a ritenere condonabile ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 12 un debito che invece, per legge, condonabile non è, ma semmai può giustificare l’esclusione delle sanzioni e degli interessi moratori, come precisato nel successivo stesso articolo, comma 2, in presenza dei presupposti ivi indicati (cfr. Cass., Sez. 5, n. 18618 del 11/07/2019 e Cass., Sez. 5, n. 10195 del 18/05/2016, entrambe relative alla rilevanza solo ai fini delle sanzioni, e non alla spettanza del tributo, dell’affidamento ingenerato da una circolare ministeriale errata).

7. Sulla base dei rilievi espressi, la Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa viene decisa nel merito, con il rigetto del ricorso originario proposto dalla contribuente.

8. Le ragioni della decisione e il successivo consolidarsi della giurisprudenza di legittimità sulla questione, inducono a compensare integralmente tra le parti le spese dei giudizi di merito.

La statuizione sulle spese segue la soccombenza nel presente giudizio di legittimità. Pertanto la controricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali sostenute dall’Agenzia delle entrate.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, respinge il ricorso originario proposto dal contribuente;

compensa le spese dei gradi di merito;

condanna C.C. alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente nel presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 800,00 per compenso, oltre alle spese prenotate a debito.

Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 5 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2020

 

 

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