Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23264 del 18/09/2019

Cassazione civile sez. II, 18/09/2019, (ud. 15/05/2019, dep. 18/09/2019), n.23264

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8326-2015 proposto da:

K.K.D.L.G.T., rappresentato e difeso da se

medesimo ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DEGLI SCIALOJA 6, presso il suo studio;

– ricorrente –

contro

K.K.D.L.G.N., elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA C.NE TRIONFALE 34, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI

RABACCHI, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4789/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 16/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/05/2019 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI CORRADO, che ha concluso per la parziale inammissibilità e

per il rigetto nel resto del ricorso;

udito l’Avvocato K.K.D.G.T., difensore di se

stesso ex art. 86 c.p.c., che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

K.K.D.L.G.N., con atto di citazione notificato in data 11/5/2000 citava in giudizio il fratello T. per sentire accertare e dichiarare che gli appartamenti siti in (OMISSIS), fittiziamente intestati al convenuto, erano stati acquistati in realtà dalla sig. C.E. e rientravano, pertanto, nell’asse ereditario della de cuius e, quindi, nella comunione ereditaria; che il convenuto venisse condannato alle restituzioni pro quota dei beni ereditari oltre che al pagamento della metà dei frutti e del corrispettivo per il godimento dei beni immobili.

Si costituiva il convenuto opponendosi alla domanda.

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 6438/05, accoglieva la domanda attrice dichiarando che gli appartamenti in questione erano di proprietà di C.E., quindi, facevano parte della comunione ereditaria tra le parti; rigettava ogni altra domanda condannando K.K.D.L.G.T. alla rifusione delle spese di lite.

Avverso detta decisione ha proposto appello K.K.D.L.G.T.. Si costituiva K.K.D.L.G.N. chiedendo il rigetto dell’appello e proponendo appello incidentale per la riforma della sentenza: chiedeva in primo luogo il rigetto dell’appello e l’accoglimento delle domande proposte in primo grado e rigettate.

La Corte di appello di Roma con sentenza n. 4789 del 214 rigettava l’appello principale e l’appello incidentale e compensava le spese. Secondo la Corte distrettuale nel caso in esame non sussisteva un’ipotesi di litisconsorzio necessario perchè nel giudizio avente ad oggetto la simulazione relativa ad una compravendita per interposizione fittizia di persona il terzo non riveste la qualità di litisconsorte necessario. Il tentativo di dimostrare che i due appartamenti oggetto del giudizio fossero stati donati non poteva essere condiviso perchè nella prima scrittura a firma di T. questi riconosce che gli immobili sono della madre e la seconda scrittura non sarebbe idonea a dimostrare l’avvenuta donazione in assenza di un atto formale. Correttamente il Tribunale aveva rigettato la domanda con la quale N. chiedeva al fratello l’indennizzo per l’uso esclusivo dei beni perchè ai sensi dell’art. 1102 c.c. il comproprietario può esercitare l’uso esclusivo purchè non impedisca che l’altro comproprietario faccia uso della cosa.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da K.K.D.L.G.T. con ricorso affidato a sette motivi, illustrati con memoria. K.K.D.L.G.N. ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.= K.K.D.L.G.T. lamenta:

a) con il primo motivo di ricorso la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 e 115 c.p.c., art. 111 Cost., comma 4, art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 118 disp. att. cod. proc. civ. omessa pronuncia art. 360 c.p.c., n. 4. Secondo il ricorrente, la Corte distrettuale, disattendendo la propria eccezione secondo cui il Tribunale, avrebbe dato ragione all’attore non sulla base delle proprie argomentazioni, ovvero, di una interposizione fittizia di persona, ma in forza di ragioni non oggetto della sua domanda giudiziale. In questa sede, il ricorrente ribadisce che nel caso in esame, comunque, non sarebbe stata dimostrata l’esistenza di un accordo simulatorio coinvolgente anche il venditore e, dunque, non vi sarebbe stata un’interposizione fittizia di persona ma, piuttosto, solo un’interposizione reale e/o una donazione indiretta della madre al figlio. Tuttavia, sia il Tribunale che la Corte distrettuale non avrebbero considerato, neppure, l’ipotesi di una donazione indiretta, nonostante fosse stata prospettata.

b) con il secondo motivo la violazione falsa applicazione dell’art. 1361 c.c. e ss. e degli artt. 112 e 115 c.p.c.art. 360 c.p.c., n. 4 (omissione di pronuncia e travisamento della domanda) Secondo il ricorrente, la Corte distrettuale nel ritenere sussistente la interposizione fittizia di persona non avrebbe tenuto conto che non era stato dimostrato la sussistenza dell’accordo simulatorio: le scritture del 20 febbraio 1975 e del 9 settembre 1984 depositate dall’attore sono dichiarazioni unilaterali di T.. E di più, la Corte distrettuale avrebbe omesso di pronunciarsi sull’eccezione relativa al carattere di donazione indiretta della liberalità disposta dalla C. fornendo al figlio del denaro occorrente per acquistare gli appartamenti all’asta giudiziaria.

c) con il terzo motivo, omesso esame di fatti decisivi prospettati ed oggetto di discussione tra le parti art. 360 c.p.c., n. 5. La Corte distrettuale, secondo il ricorrente, avrebbe omesso di esaminare compiutamente i documenti depositati: a) intanto non avrebbe considerato che i documenti del 20 febbraio 1975 e del 9 settembre 1984 riportavano dichiarazioni contrastanti dato che la seconda dice esattamente cosa contraria alla prima e cioè che i beni erano stati donati al figlio T. attraverso il pagamento del prezzo della compravendita. B) non avrebbe esaminato i due testamenti della signora C. i quali non contengono alcun riferimento ai beni oggetto del giudizio, con ciò mostrando di non considerare i beni di cui si dice di sua proprietà. C) non avrebbe considerato la richiesta di prova diretta a dimostrare che la sig.ra C. aveva più volte dichiarato di aver fornito ai figli le somme per acquistare gli appartamenti di (OMISSIS);

d) con il quarto motivo, la violazione falsa applicazione della normativa sulla prescrizione: artt. 2934,2935,2936 e 2946 c.c. nonchè degli artt. 2934,2935,2936 e 2946 c.c., art. 360 c.p.c., n. 3 La Corte distrettuale, a sua volta, non avrebbe considerata l’intervenuta prescrizione dei diritti derivante dalla interposizione fittizia di persona. Se è vero, eccepisce il ricorrente, che dall’interposizione fittizia scaturisce l’obbligo a carico dell’interposto di traferire il bene oggetto del contratto all’interponente è anche vero che la de cuius fino alla sua morte (cioè per ben ventiquattro anni) non ha mai preteso il trasferimento del diritto di cui si dice.

e) con il quinto motivo omessa pronuncia sull’eccezione di prescrizione art. 360 c.p.c., n. 4 Secondo il ricorrente la Corte distrettuale avrebbe omesso di pronunciarsi sulla prescrizione dei diritti scaturenti dalla interposizione fittizia di persona nonostante riproposta nel giudizio di appello.

f) con il sesto motivo omesso esame di fatto decisivo (e relativa valutazione) art. 360 c.p.c., n. 5 La Corte distrettuale avrebbe omesso la valutazione die fatti costitutivi della dedotta estinzione del preteso diritto dell’attore (la data del negozio pretesamente simulato e la data della citazione).

g) con il settimo motivo violazione e falsa applicazione degli artt. 162,183,183 c.p.c. nonchè del principio del contraddittorio art. 360 c.p.c., n. 3. Il ricorrente eccepisce che l’attore non avrebbe indicato correttamente nell’atto di citazione i documenti che dichiarava di allegare (dal n. 4 al 30) e non essendo ben individuati non sarebbe iniziato a decorrere il termine di disconoscimento.

1.1 = I primi tre motivi, che vanno trattati insieme, per la loro innegabile connessione, dato che investono la stessa questione relativa alla sussistenza di interposizione fittizia di persona relativamente agli acquisti effettuati da K.K.d.L.G.T., sono fondati. Giova qui premettere alcune considerazioni di carattere generale, Intanto va osservato che nell’interposizione fittizia l’interposta figura, soltanto, apparentemente come parte del contratto, mentre gli effetti del negozio si producono in realtà in capo all’interponente (simulazione soggettiva). In tale forma di interposizione (in cui, appunto, la parte sostanziale del negozio differisce dalla parte apparente) implica un accordo simulatorio tra contraente apparente (o interposto), contraente effettivo (o interponente) e controparte (o terzo). Quindi, tale fattispecie rinviene il suo presupposto ineliminabile nella trilateralità di detto accordo. La partecipazione all’accordo simulatorio non può essere limitata solo all’interponente e all’interposto ma deve necessariamente coinvolgere anche il terzo contraente, nel senso che questi deve dare, contestualmente od anche successivamente alla formazione di quell’intesa, purchè antecedentemente o contestualmente al negozio simulato, la propria espressa adesione all’intesa raggiunta dai primi due soggetti, giacchè egli deve essere in tutto consapevole della funzione meramente figurativa del contraente apparente e deve manifestare la volontà di assumere, nella realtà, gli obblighi ed i diritti contrattuali nei confronti non dell’interposto bensì dell’interponente (v., tra le tante, Cass. n. 3318/1973; e Cass. n. 13261/1999).

Laddove, invece, il terzo sia all’oscuro degli accordi intercorsi tra interponente ed interposto o, conoscendoli, non abbia ad essi prestato adesione (rendendone consapevolmente edotte entrambe le predette parti), il negozio posto in essere tra terzo ed interposto non è inficiato da alcun contrasto tra volontà e dichiarazione e gli effetti si verificano soltanto tra i soggetti che ad esso hanno formalmente preso parte. Attesa l’essenzialità della partecipazione del terzo all’accordo – diversamente versandosi nella distinta ipotesi dell’interposizione reale – tale prova deve essere fornita, dunque, tanto nelle controversie insorte tra l’interponente e/o l’interposto ed il terzo, quanto nelle controversie che vedano i primi tra loro stessi contrapposti (eventualità, quest’ultima, venutasi invero a verificare nel caso di specie).

1.2.= Orbene, sulla base di tali presupposti e incentrando l’attenzione sul conseguente ragionamento operato dalla Corte di appello in merito alla vicenda fattuale sottoposta al suo esame, la stessa ha in modo contraddittorio affermato che N. aveva dato la prova dell’interposizione fittizia di persona, specificando, però, che di sicuro il “giudice dell’esecuzione” (trattandosi di vendita all’asta) non aveva di Euro preso parte all’accordo simulatorio. Specificamente la sentenza afferma ” (….) nel caso in esame detto principio trova attuazione perchè trattandosi di una vendita all’asta del bene immobile certamente il Giudice dell’esecuzione non ha alcun interesse proprio nè è stato dedotto che abbia preso parte all’accordo simulatorio, con la conseguenza che non ricorrono le condizioni per disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti del venditore (…)” Appare del tutto evidente dunque che nel presente giudizio non è stata data la prova rigorosa dell’accordo simulatorio che abbia visto coinvolti tutti i soggetti interessati. D’altra parte la stessa natura della parte venditrice (Giudice delegato all’esecuzione) lascerebbe (salva diversa dimostrazione) intendere che lo stesso non avesse preso parte ad alcun accordo simulatorio perchè non interessato, per le funzioni svolte, a porre in essere un’interposizione fittizia di persona.

1.2.= Al fine di ritener dimostrata l’interposizione fittizia di persona, di cui si dice, non sono sufficienti le due scritture del 2 febbraio 1975 e l’altra del 6 settembre 1984: la prima scrittura a firma di K.K.d.L.G.T., laddove questi riconosceva che la proprietà degli appartamenti siti in (OMISSIS) appartenevano alla sig.ra C. nonostante fossero formalmente intestati allo stesso (a K.K.d.L.G.T.), perchè nulla dicono della partecipazione della parte venditrice, all’accordo simulatorio.

2.= L’accoglimento dei primi tre motivi assorbe gli altri motivi, dal quarto al settimo, perchè, comunque, condizionati ai primi.

In definitiva il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Corte di Appello di Roma, la quale provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte di Appello di Roma.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione seconda Civile di questa Corte di Cassazione, il 15 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2019

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