Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23264 del 15/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 15/11/2016, (ud. 10/06/2016, dep. 15/11/2016), n.23264

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17248-2014 proposto da:

BRE-NIBO ARREDAMENTI SRL CON SOCIO UNICO IN LIQUIDAZIONE, in persona

del liquidatore e legale rappresentante, elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 3, presso lo studio dell’avvocato BRUNO

NICOLA SASSANI, che la rappresenta e difende unitamente agli

avvocati RAFFAELLA VALTULINA, ALESSANDRO FABBI, EUGENIO G. M. SARAI

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ICE BERG SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 710/2014 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA del

21/05/2014, depositata il 26/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA SCALDAFERRI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. E’ stata depositata in Cancelleria la seguente relazione: “Il consigliere relatore, letti gli atti depositati, rilevato che, con atto spedito per la notifica il 24 giugno 2014, la Brembo Arredamenti s.r.l. con socio unico in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione della sentenza della Corte d’appello di Brescia, resa pubblica il 26 maggio 2014, che ha rigettato il reclamo proposto avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Bergamo, dichiarata inammissibile la proposta di ammissione della società stessa a concordato preventivo, ne aveva dichiarato il fallimento;

che il creditore istante Ice Berg s.r.l. e la Curatela del fallimento (OMISSIS) s.r.l. non hanno svolto difese;

considerato che, preliminarmente, parte ricorrente è onerata dal produrre entro l’inizio della adunanza camerale copia degli avvisi di ricevimento delle notifiche a mezzo posta del ricorso nei confronti di Ice Berg e della Curatela;

che, nel merito, il ricorso per cassazione si fonda su quattro motivi; con il primo si denuncia la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 in relazione all’art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., per avere la corte distrettuale giudicato inesistente, essendo scaduto il termine di efficacia, la proposta irrevocabile d’acquisto dei beni immobili da parte di un terzo (elemento centrale ai fini della idoneità della proposta concordataria a raggiungere il suo scopo) valutando le condizioni esistenti al tempo della pronuncia del tribunale, laddove nel frattempo la proposta di acquisto era stata rinnovata; con il secondo motivo si censura, sotto il medesimo profilo della violazione dell’art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., la affermazione della corte distrettuale, che sarebbe in contrasto con gli elementi documentali sottoposti alla sua valutazione, secondo la quale la proposta di concordato era incerta in determinati aspetti quali la concreta realizzabilità della compravendita; con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 18, 160 e 161, in quanto la corte distrettuale, ritenendo irrilevante la rinnovazione della proposta irrevocabile d’acquisto successiva alla udienza in cui il tribunale era stato chiamato a pronunciarsi sulla domanda di fallimento, avrebbe violato il principio della piena devoluzione della controversia alla corte d’appello investita del reclamo L. Fall., ex art. 18; con il quarto motivo si lamenta, sotto il profilo del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che la corte distrettuale non avrebbe analizzato gli elementi (erogazione di un mutuo a favore del promittente acquirente degli immobili, esistenza sul conto corrente del medesimo di somma che ne avrebbe garantito la solvibilità) destinati a provare la concreta realizzabilità della domanda di concordato;

ritenuto che tali doglianze, esaminabili congiuntamente stante la stretta connessione, non paiono meritevoli di accoglimento, atteso che: a)la corte distrettuale non ha omesso di motivare circa la nuova proposta d’acquisto immobiliare da parte del terzo, ha bensì ritenuto che essa (oltre a non superare i motivi di inapprezzabilità della precedente connessi con la incertezza circa la solvibilità del promittente) fosse priva di rilevanza nel procedimento di reclamo, in quanto formulata successivamente alla udienza in cui il tribunale era stato chiamato a pronunciarsi sulla domanda di fallimento; b) tale convincimento non pare in contrasto con il disposto della L. Fall., art. 18, non in particolare con l’effetto devolutivo pieno del reclamo, che non appare idoneo a consentire al giudice di appello l’esame di elementi di fatto diversi (perchè successivamente venuti ad esistenza) da quelli, offerti con la proposta di concordato, sui quali il tribunale si era pronunciato (cfr. Cass. n. 5257/12); c) il dedotto contrasto tra la motivazione esposta nel provvedimento impugnato e le risultanze dei documenti in atti appare, da un lato, qui evocato con inammissibile genericità (senza cioè le specifiche indicazioni richieste dall’art. 366 c.p.c., n. 6), dall’altro non costituisce più di per sè, a seguito della modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 di cui al D.L. n. 83 del 2012, vizio denunciabile per cassazione (cfr. ex multis S.U. n. n. 8053/14);

ritiene pertanto che il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio a norma dell’art. 380 bis c.p.c. per ivi, qualora il collegio condivida i rilievi che precedono, essere rigettato”.

2. All’esito della odierna adunanza camerale, il Collegio, dato atto del deposito copia degli avvisi di ricevimento delle notifiche a mezzo posta del ricorso nei confronti di Ice Berg e della Curatela, esaminate le difese della parte ricorrente e letta la memoria dalla medesima depositata, condivide integralmente le considerazioni esposte nella relazione, che del resto non hanno trovato nella memoria anzidetta confutazioni apprezzabili.

Il rigetto del ricorso si impone dunque, senza provvedere sulle spese di giudizio non avendo gli intimati svolto difese.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2016

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