Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23264 del 05/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 05/10/2017, (ud. 04/05/2017, dep.05/10/2017),  n. 23264

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28335-2012 proposto da:

A.F., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

LUNGOTEVERE FLAMINIO 26, presso lo studio dell’avvocato ROSARIO

STEFANO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIA

ROSARIA DAMIZIA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

ALITALIA – LINEE AEREE ITALIANE IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA A BARBERINI 47, presso lo studio

dell’avvocato ANGELO PANDOLFO, che lo rappresenta e difende giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6981/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 23/11/2011, R. G. N. 2865/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/05/2017 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

udito l’Avvocato SILVIA LUCANTONI per delega verbale ANGELO PANDOLFO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Roma, con sentenza depositata in data 23/11/2011 confermava la pronuncia del giudice di prima istanza che aveva dichiarato improcedibile la domanda proposta da A.F. nei confronti della Alitalia s.p.a., nel corso del giudizio collocata in Amministrazione straordinaria volta a conseguire il risarcimento danni da dequalificazione, inattività forzosa e mobbing, rigettando l’ulteriore domanda di accertamento della illegittimità del trasferimento ad un ente di nuova formazione (Servizi Integrati di Produzione- SIP).

La Corte distrettuale condivideva gli approdi ai quali era pervenuto il primo giudice sul rilievo, quanto alla richiesta pronuncia di condanna, che i crediti di lavoro sorti anteriormente alla declaratoria dello stato di insolvenza andavano accertati nel corso del procedimento di amministrazione straordinaria; quanto alla domanda di accertamento, che l’espletata attività istruttoria aveva consentito di acclarare la correttezza dell’esercizio del potere organizzativo da parte datoriale, non essendosi verificata alcuna dequalificazione del ricorrente, nell’attribuzione delle nuove mansioni presso la struttura SIP.

La cassazione di tale decisione è domandata dal lavoratore sulla base di due motivi.

Resiste la società intimata con controricorso successivamente illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il rilievo potenzialmente assorbente di ogni altra questione induce ad esaminare con priorità le problematiche inerenti alla ammissibilità e procedibilità del ricorso che, rilevabili ex officio, sono state oggetto di ampia trattazione da parte della società controricorrente nei propri scritti difensivi.

Si deduce, in primis, l’inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza dalla impugnazione. Posto che la pronuncia impugnata era stata depositata il 23 novembre 2011, si eccepisce la tardività del ricorso, in quanto consegnato all’ufficiale giudiziario in data 5 dicembre 2012, oltre il termine annuale sancito dall’art. 327 c.p.c. Si precisa che il descritto compimento della procedura notificatoria, era stato preceduto da un tentativo di notifica eseguito in data 23 novembre 2012 presso lo studio dei difensori ò della società nel domicilio eletto in grado di appello e dal quale essi risultavano trasferiti, e si argomenta in ordine alla inesistenza della notificazione, non ravvisandosi il raggiungimento di alcuno degli elementi costitutivi della notificazione.

2. La questione sollevata dalla controricorrente appare priva di fondamento. Il Collegio intende dare continuità all’indirizzo affermato dalle sezioni Unite di questa Corte (vedi in motivazione, Cass. S.U. 20/7/2016 n.14916), secondo cui la nozione di inesistenza della notificazione deve essere definita in termini assolutamente rigorosi, cioè confinata ad ipotesi radicali, considerato che il legislatore, a differenza della nullità, neanche ha ritenuto di prenderla in considerazione, come del resto già da tempo sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità che ha avvertito l’esigenza di assegnare carattere residuale alla categoria dell’inesistenza della notificazione (cfr. Cass.,sez. un., n. 22641 del 2007, Cass.’n. 10817 del 2008; Cass. n. 6183 del 2009, Cass. n.12478 del 2013).

L’inesistenza non è stata configurata, quindi, in senso stretto, come un vizio dell’atto più grave della nullità, poichè la dicotomia nullità/inesistenza va, alla fine, ricondotta alla bipartizione tra l’atto e il non atto.

Nell’ottica descritta, è stato affermato che l’inesistenza della notificazione è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile quell’atto.

Il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita, secondo i recenti approdi di questa Corte, non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto, sicchè i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell’ambito della nullità dell’atto, come tale sanabile, con efficacia “ex tunc”, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c. (Cass. cit. n.14916 del 2016, cui adde Cass. 23/02/2017n. 4667).

3. Nello specifico la prima notifica del ricorso – realizzata mediante consegna dell’atto in data 23 novembre 2011 all’ufficiale giudiziario per la notifica a mani proprie nel domicilio eletto dalla parte in grado di appello presso i propri difensori, e dal quale risultavano trasferiti – deve considerarsi nulla, e non inesistente, io conseguenza della rinnovazione della notificazione svolta sollecitamente dalla parte ricorrente, in data 5 dicembre 2011, onde va disattesa l’eccezione sul punto sollevata dalla controricorrente.

4. A medesime conclusioni è dato pervenire in ordine alla ulteriore eccezione di improcedibilità sollevata dalla società per il mancato deposito del ricorso entro il termine di venti giorni dalla tentata notifica del 23 novembre 2011, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 1.

Premesso che è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, quello in base al quale l’art. 369 c.p.c., comma 1, stabilendo che il deposito del ricorso va eseguito entro venti giorni dall’ultima notificazione” deve essere interpretato nel senso che ultima notifica è quella eseguita nei confronti d’una delle più controparti cui il ricorso deve essere notificato e non lo sia ancora stato in precedenza, (vedi ex plurimis, Cass. 26/1/2006, n. 1635 ed in motivazione, Cass. 2/2/2016 n. 1958), è stato chiarito che il termine di venti giorni per il deposito del ricorso per Cassazione, decorre invece dalla data della seconda notifica quando la prima che sia stata tentata nei confronti della medesima parte, così come verificatosi nella specie, sia da ritenersi nulla (cfr. Cass. 16/4/2008 n. 9967).

Consegue, da quanto sinora detto, che il ricorso è da ritenersi procedibile in quanto depositato (in data 20/12/2012) nel termine di venti giorni dalla notifica perfezionata in data 5 dicembre 2011.

5. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto. Critica la sentenza impugnata per aver ritenuto improcedibile la domanda volta a conseguire il pagamento di somme di danaro in virtù della vis attractiva del foro fallimentare, reputando limitate alla “competenza del giudice del lavoro le questioni relative alla esistenza del rapporto di lavoro o alla legittimità degli atti che ne hanno causato la cessazione”. Evidenzia che la domanda principale proposta era volta all’accertamento della illegittimità del trasferimento e della intervenuta dequalificazione, sicchè il giudice adito “avrebbe dovuto pronunciarsi in prima battuta sulla legittimità o meno dello stesso/a, così da poter consapevolmente interrompere il giudizio in quanto atto dovuto, trovandosi la sede naturale del diritto di credito nella fase fallimentare”.

6. La censura è inammissibile.

I motivi posti a fondamento del ricorso per cassazione, per costante giurisprudenza di questa Corte, devono infatti possedere i caratteri della specificità, della completezza, e della riferibilità alla decisione stessa e tradursi nell’esposizione di argomentazioni intellegibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto (in generale, vedi Cass. 6/6/2006 n. 13259, Cass. 25/9/2009 n. 20652); nell’ottica descritta è necessario che rechino precisazione del modo (se per contrasto con la norma indicata o con l’interpretazione della stessa fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina), in cui abbia avuto luogo la violazione nella quale si assume essere incorsa la pronuncia di merito (vedi Cass. 2/8/2002 n. 11530, Cass. 4/4/2003 n. 5333, Cass. 2/4/2004 n. 6519).

E’ stato quindi chiarito che il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dev’essere dedotto, a pena d’inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366 c.p.c., n. 4, non solo con l’indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione. Risulta, quindi, inidoneamente formulata la deduzione di errori di diritto individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate, ma non dimostrati per mezzo di una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntuali contestazioni nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata (cfr. Cass. 29/11/2016 n. 24298).

7. Nello specifico, il motivo appare connotato da evidenti profili di inammissibilità giacchè non solo non indica la norma che si assume oggetto di violazione, ma si risolve in una critica generica con la quale ci si limita ad enunciare la tesi secondo cui il ricorrente non vantava alcun credito effettivo – intendendo “sentir dichiarare la nullità ed illegittimità del trasferimento al quale era stato ingiustamente sottoposto” – che non risulta corredata dalla specifica indicazione del contenuto della domanda proposta in primo grado come articolata nel ricorso introduttivo del giudizio; sotto altro versante neanche viene puntualmente contestata la statuizione di improcedibilità resa dalla Corte territoriale, mediante prospettazione di una diversa soluzione giuridica alternativa, onde il motivo non si sottrae ad un giudizio di inammissibilità.

8. Con la seconda censura si denuncia contraddittorietà della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Si lamenta che il giudice dell’impugnazione abbia escluso che nello specifico fosse stato disposto un trasferimento illegittimo, reputando essersi verificato un mero mutamento del posto di lavoro nell’ambito della stessa unità produttiva senza considerare la reale portata delle mansioni che il lavoratore svolgeva nell’ufficio di Flight Dispatcher descritte nel ricorso di primo grado. Viene rimarcata l’eterogeneità e non equivalenza fra le mansioni espletate nei due uffici, giacchè nell’ultima struttura alla quale era stato destinato (SIP), il ricorrente si limitava ad inserire dati relativi alla contabilizzazione della clientela con riguardo a cancellazioni o ritardi, laddove nella precedente attività era impegnato a pianificare i voli aerei di medio e lungo viaggio.

9. Il motivo presenta evidenti profili di inammissibilità.

La critica formulata dal ricorrente alla valutazione del materiale probatorio effettuata dalla Corte territoriale muove dalla prospettazione di un difetto di motivazione. Esso, come noto, concerne esclusivamente la motivazione in fatto, in quanto la norma che lo regola, l’art. 360 c.p.c., comma 1, punto n. 5, nella versione di testo applicabile al presente giudizio, consente il ricorso per cassazione solo per “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”.

Per consolidato orientamento di questa Corte la motivazione omessa o insufficiente è configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l’obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già quando, invece, vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato dal primo attribuiti agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest’ultimo tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (in termini, Cass. SS.UU. 25/10/2013 n.24148, in motivazione Cass. 4/4/2014 n.8008 e numerose altre).

Invero il motivo di ricorso ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma solo quello di controllare, sul piano della coerenza logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito, al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento, controllarne l’attendibilità e la concludenza nonchè scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti in discussione, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (da ultimo vedi Cass. 7/4/2017 n. 9097). In ogni caso, per considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in tal caso ritenere implicitamente disattese tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (fra le tante, vedi Cass. 14/2/2013 n. 3668).

Inoltre con la riforma del giudizio di cassazione operata con la L. n. 40 del 2006, che ha sostituito il concetto di “punto decisivo della controversia” con quello di “fatto controverso e decisivo” il legislatore ha mirato ad evitare che il giudizio di cassazione, che è giudizio di legittimità, venga impropriamente trasformato in un terzo grado di merito (così Cass. 31/7/2013 n. 18368).

10. Alla stregua dei consolidati e condivisi principi esposti il motivo di doglianza deve essere dichiarato inammissibile.

Il ricorrente si è limitato infatti ad esporre un’interpretazione del quadro probatorio a sè favorevole al solo fine di indurre il convincimento del giudice di legittimità che l’adeguata valutazione di tali fonti probatorie avrebbe giustificato l’accoglimento della domanda.

In definitiva, lungi dal denunciare una totale obliterazione di fatti decisivi che potrebbero condurre ad una diversa soluzione della controversia ovvero una manifesta illogicità nell’attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune od ancora un difetto di coerenza tra le ragioni esposte per assoluta incompatibilità razionale degli argomenti ed insanabile contrasto tra gli stessi, fa valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito al diverso convincimento soggettivo patrocinato dalla parte, proponendo un preteso migliore e più appagante coordinamento dei dati acquisiti.

Tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità dì valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell’iter formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Sicchè il motivo in esame si traduce nell’invocata revisione delle valutazioni e dei convincimenti espressi dal giudice di merito, tesa a conseguire una nuova pronuncia sul fatto, non concessa perchè estranea alla natura ed alla finalità del giudizio di legittimità.

11. Deve infatti rilevarsi che, nello specifico, la Corte territoriale ha reso, nei termini riportati nello storico di lite, una motivazione perfettamente comprensibile e coerente con le risultanze processuali esaminate.

Dopo aver scrutinato le deposizioni testimoniali raccolte, è pervenuta all’accertamento della equivalenza delle mansioni da ultimo ascritte presso i Servizi Integrati di Produzione – raccolta dati relativi a disguidi connessi a disagi per i passeggeri e tradotti in costi aziendali – rispetto a quelle in precedenza svolte presso il reparto Flight Dispatcher, settore “programmazione e rilascio piani volo” presupponendo “la corrispondenza dell’esperienza di base per l’utilizzazione di entrambi i sistemi informatici e la riconducibilità di tutti i sistemi al volo come base di riferimento comune”. Pur nella diversità delle specifiche attribuzioni, il mutamento delle mansioni disposto dall’azienda non aveva, dunque, prodotto demansionamento nè impoverimento delle cognizioni professionali del ricorrente.

La sentenza impugnata, per quello che riguarda il richiamato accertamento, è, dunque, formalmente coerente con equilibrio dei vari elementi che ne costituiscono la struttura argomentativa, sicchè è precluso a questa Corte procedere ad un riesame della stessa.

12. In definitiva, alla stregua delle superiori argomentazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Il governo delle spese del presente giudizio segue, infine, il principio della soccombenza nella misura in dispositivo liquidata.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2017

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