Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23263 del 23/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 23/10/2020, (ud. 05/12/2019, dep. 23/10/2020), n.23263

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 23331/2015 proposto da:

EQUITALIA SUD s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, viale Bruno Buozzi 19,

presso lo studio dell’Avv. Carnevali Giorgio, che la rappresenta e

difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso per

cassazione;

– ricorrente –

contro

M.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1237/VI/15 della CTR di Roma, depositata il

03/03/2015; udita la relazione della causa svolta nell’udienza

camerale del 05/12/2019 dal Consigliere REGGIANI ELEONORA;

letti gli atti del procedimento in epigrafe.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 1237/VI/15, depositata il 03/03/2015, la CTR di Roma ha rigettato l’appello proposto dall’agente di riscossione contro la sentenza di primo grado, che aveva accolto l’impugnazione del fermo amministrativo di un veicolo proposta dall’intimato, allegando di non avere mai ricevuto la notifica delle cartelle poste a base del fermo.

Avverso tale sentenza la Equitalia Sud s.p.a. ha presentato ricorso per cassazione, articolando tre motivi di impugnazione.

Nessuna attività difensiva è stata in questa sede svolta dal contribuente.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso per cassazione l’Equitalia Sud s.p.a. ha dedotto la violazione o falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c., per avere ritenuto sussistente la legittimazione di M.R. ad impugnare il provvedimento di fermo amministrativo del veicolo, sebbene non fosse l’intestatario del veicolo, ma solo il legale rappresentante della società, la Saleo s.r.l., proprietaria del mezzo, per averlo acquistato dalla Property Company s.r.l., società debitrice dell’erario.

Con il secondo motivo di ricorso per cassazione l’Equitalia Sud s.p.a. ha prospettato la violazione delle norme sulla competenza (rectius giurisdizione) per essere il giudizio attratto alla cognizione del tribunale ordinario di Roma, perchè la materia del contendere riguardava la questione dell’errata azione esecutiva in danno di un soggetto diverso dall’effettivo debitore dell’erario (aggiungendo che comunque il fermo era stato cancellato il 21/06/2013.

Con il terzo motivo di ricorso per cassazione l’Equitalia Sud s.p.a. ha infine censurato l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, per non avere la CTR risposto agi argomenti, con i quali veniva evidenziato che le cartelle di pagamento non erano state mai notificate all’intimato, perchè quest’ultimo non era il debitore nei cui confronti tali cartelle erano state emesse, escludendo erroneamente ogni rilievo alle relazioni di notificazione delle cartelle, depositate in appello proprio per dimostrare quanto appena richiamato, in ragione nel necessario deposito anche delle cartelle, visto che la loro notifica era contestata.

2. Occorre preliminarmente rilevare l’improcedibilità del ricorso.

Come infatti emerge dal fascicolo d’ufficio, la ricorrente ha depositato una copia semplice della sentenza impugnata, priva di ogni certificazione di conformità all’originale.

L’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, esige invece la produzione di una copia autentica, che rechi cioè l’attestazione di autenticità del cancelliere, rispetto all’originale della sentenza e, a parte la disciplina speciale prevista per le decisioni predisposte in originale in formato telematico (v. da ultimo, Cass., Sez. U, n. 8312 del 25/03/2019), la norma non ammette equipollenti (da ultimo Cass., Sez. 3, Sentenza n. 20628 del 13/10/2016; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 16498 del 05/08/2016), potendo la conformità all’originale essere dichiarata solo dal cancelliere presso il giudice a quo, in quanto unico depositario dell’originale, autorizzato a spedirne copia autentica secondo il disposto dell’art. 2714 c.c., comma 1, e art. 743 c.p.c. (Cass., Sez. 1, n. 10008 del 06/05/2011).

3. Nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata, non avendo l’intimato svolto difese.

4. In applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti, in solido tra loro, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello pagato per l’impugnazione proposta, se dovuto.

PQM

La Corte:

dichiara improcedibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello pagato per l’impugnazione proposta, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 5 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2020

 

 

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