Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23262 del 23/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 23/10/2020, (ud. 05/12/2019, dep. 23/10/2020), n.23262

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 22895/2015 proposto da:

EQUITALIA SUD s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, via Piemonte 39, presso

lo studio dell’Avv. Pasquale Varì, che la rappresenta e difende in

virtù di procura speciale in calce al ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

D.C.R. e REGIONE LAZIO, in persona del legale rappresentante

pro tempore;

– intimate –

avverso la sentenza n. 1286/22/15 della CTR di Roma, depositata il

04/03/2015; udita la relazione della causa svolta nell’udienza

camerale del 05/12/2019 dal Consigliere REGGIANI ELEONORA;

letti gli atti del procedimento in epigrafe.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 1286/22/15, depositata il 04/03/2015, la CTR di Roma ha accolto l’appello proposto dalla contribuente contro la sentenza di primo grado, che, pur avendo accolto l’impugnazione della cartella esattoriale, per intervenuta prescrizione della pretesa, aveva compensato le spese di lite, condannando la Regione Lazio e la Equitalia Sud s.p.a., in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla contribuente in entrambi i gradi di merito.

Avverso tale sentenza la Equitalia Sud s.p.a. ha presentato ricorso per cassazione, articolando un solo motivo d’impugnazione.

Nessuna attività difensiva è stata in questa sede svolta nè dalla contribuente nè dalla Regione Lazio, regolarmente intimate.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione l’Equitalia Sud s.p.a. ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 97 c.p.c., nonchè del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 24 e 25, per avere la CTR escluso la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite nei suoi confronti, ritenendo, da una parte, che non era in contestazione la legittimazione passiva dell’agente di riscossione e, dall’altra, che la condanna in solido potesse derivare dalla comunanza di interessi tra quest’ultimo e l’ente impositore, nella specie ravvisata in ragione della comune possibilità di accertamento in ordine alla tempestività della pretesa tributaria.

La ricorrente ha invece dedotto che la condanna alle spese poteva essere giustificata solo dalla soccombenza, e non dalla mera legittimazione passiva, dell’agente di riscossione, nella specie non configurabile, non essendo quest’ultimo abilitato ad esercitare alcun potere di controllo sulla legittimità della formazione del ruolo, nè potendo rifiutarsi di porlo in esecuzione, nonostante fosse stato formato tardivamente, in quanto vistato dalla Regione Lazio il 15/09/2010 (e consegnato all’agente di riscossione il 25/10/2010), ma riguardante tasse automobilistiche relative agli anni 2005 e 2006.

2. Il motivo è infondato e deve essere respinto.

Questa Corte ha infatti più volte affermato che, nella controversia con cui il contribuente contesti l’esecuzione esattoriale minacciata o posta in essere in suo danno, non integra ragione di esclusione della condanna alle spese di lite nei confronti dell’agente della riscossione nè ragione della compensazione delle stesse la circostanza che l’illegittimità dell’azione esecutiva sia da ascrivere all’ente creditore, anche se restano ferme, da un lato, la facoltà dell’agente della riscossione di chiedere all’ente impositore la manleva dall’eventuale condanna alle spese e, dall’altro, la possibilità, per il giudice, di condannare al loro pagamento di queste ultime il solo ente impositore, quando quest’ultimo è parte in causa, compensandole nei rapporti tra il debitore vittorioso e l’agente della riscossione, purchè sussistano i presupposti di cui all’art. 92 c.p.c., da ricondursi a circostanze diverse e ulteriori rispetto al fatto che l’opposizione sia accolta per ragioni riferibili all’ente creditore (Cass., Sez. 3, n. 15390 del 13/06/2018).

E, in effetti, proprio con riferimento al caso in cui la cartella di pagamento sia annullata per omessa notifica di un atto presupposto, questa Corte ha affermato che le spese di lite devono essere poste, in solido tra loro, a carico dell’ente impositore e del concessionario alla riscossione, che siano stati convenuti insieme dal contribuente, essendo entrambi soccombenti, in base al principio di causalità, rispetto all’opponente, il quale è, invece, estraneo alla circostanza, rilevante solo nei rapporti interni, per cui il secondo ponga in essere atti dovuti su richiesta del primo (v. da ultimo, tra le tante, Cass., Sez. 6-5, n. 7371 del 22/03/2017; Cass., Sez. 6-2, n. 1070 del 18/01/2017).

Nel caso di specie, la ricorrente non ha dedotto, a giustificazione dell’invocata compensazione delle spese di lite, motivi diversi dalla esclusiva responsabilità dell’ente creditore nell’indebito avvio della procedura di riscossione, la quale tuttavia, come appena evidenziato, rileva solo nei rapporti interni tra quest’ultimo e l’agente di riscossione.

Nel confronti della contribuente, sia l’ente creditore e sia l’agente di riscossione risultano soccombenti in questo giudizio, posto che l’agente non poteva comunque esperire la riscossione coattiva del credito vantato dall’ente.

3. Rigettato il ricorso, nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata, mancando attività difensiva delle intimate.

4. In applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti, in solido tra loro, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte.

rigetta il ricorso;

dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta, se dovuto.

Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 5 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2020

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