Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23262 del 18/09/2019

Cassazione civile sez. II, 18/09/2019, (ud. 29/04/2019, dep. 18/09/2019), n.23262

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. SANGIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20486-2015 proposto da:

S.A., T.E., rappresentati e difesi

dall’avvocato CARLO ZAMPAGLIONE;

– ricorrenti –

contro

F.R.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 50/2015 della CORTE D’APPELLO di 2019 MESSINA,

depositata il 27/01/2015;

1175 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

del 29/04/2019 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Messina, pronunciando sull’appello proposto da F.R. – in qualità di erede di F.F. – avverso la sentenza del Tribunale di Messina n. 567 del 2008 e nei confronti di T.E. e di S.A., ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado e di tutti gli atti compiuti a partire dal 23 dicembre 1997 per violazione del contraddittorio e, con separata ordinanza, ha disposto la rimessione della causa in istruttoria per la rinnovazione degli atti.

2. Ricorrono per la cassazione della sentenza T.E. ed S.A., sulla base di due motivi anche illustrati da memoria. Non ha svolto difese in questa sede F.R..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile stante il divieto, codificato dall’art. 360 c.p.c., comma 3, di separata impugnazione delle sentenze non definitive su questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, che non definiscono il processo dinanzi al giudice che le ha pronunciate (ex plurimis, Cass. Sez. U 22/12/2015, n. 25774).

Nella specie, infatti, la Corte d’appello ha pronunciato su questione pregiudiziale di rito – avendo rilevato che il giudizio di primo grado si era svolto senza contraddittorio a partire da una certa data – senza definire il giudizio di appello, del quale ha disposto la prosecuzione per rinnovare gli atti dichiarati nulli. La sentenza d’appello, pertanto, non poteva essere immediatamente impugnata.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non segue pronuncia sulle spese in assenza di attività difensiva della parte intimata. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 29 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2019

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