Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23262 del 15/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 15/11/2016, (ud. 10/06/2016, dep. 15/11/2016), n.23262

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20023-2013 proposto da:

ARREDAMENTI CUCCARO SRL, (OMISSIS), in persona dell’Amministratore

Unico, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LIMA 7, presso lo

studio dell’avvocato PASQUALE IANNUCCILLI, che la rappresenta e

difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK SPA, in persona della Dott.ssa

F.P., all’uopo titolata in forza di procura per atto Notaio

P.C.C. del (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA G. PALUMBO 3, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO RONCHIETTO,

rappresentata e difesa dall’avvocato DOMENICO CIRUZZI giusta procura

a margine al controricorso;

– controricorrente –

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, in persona del Curatore, elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZALE CLODIO 32, presso lo studio

dell’avvocato PASQUALE BERTONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

AMEDEO BASSI giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1880/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 28/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA SCALDAFERRI;

udito l’Avvocato Pasquale Iannuccilli difensore della ricorrente che

si riporta agli scritti.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. E’ stata depositata in Cancelleria la seguente relazione: “Il consigliere relatore, letti gli atti depositati, rilevato che Arredamenti Cuccaro s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione della sentenza, depositata il 28 maggio 2012, con la quale la Corte d’appello di Napoli, definendo tre giudizi (già riuniti in primo grado) scaturenti dall’appalto di lavori edili conferito dalla odierna ricorrente alla E.R. Costruzioni s.r.l. (poi divenuta CO.GE.RI. Costruzioni s.r.l.) fallita nel corso del giudizio, e dalla cessione a Banca di Roma (poi Unicredit s.p.a.) del credito per corrispettivo di lavori di cui alla fattura n. (OMISSIS) emessa dalla (poi fallita) appaltatrice, ha (per quanto qui rileva) condannato la società odierna ricorrente al pagamento in favore di Unicredit s.p.a. della somma di Euro 378.905,52 oltre interessi legali;

che al ricorso resistono con distinti controricorsi la Curatela del fallimento (OMISSIS) s.r.l. – che ha anche proposto ricorso incidentale subordinato – e Unicredit Credit Management Bank s.p.a., quale cessionaria in blocco di crediti (tra i quali quello qui controverso) da Unicredit s.p.a.;

considerato che l’unico motivo di ricorso principale denuncia congiuntamente la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa la prova della inesistenza del credito per corrispettivo di cui sopra e la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e art. 116 c.p.c.: lamenta la ricorrente che la corte distrettuale non avrebbe tenuto conto della verifica compiuta dal Direttore dei lavori, arch. R., secondo cui il pagamento della Fattura n. (OMISSIS) non era dovuto in quanto non si riscontravano S.A.L. maturati alla data della fattura; nè comunque avrebbe considerato che dai documenti versati in atti (n. 64 cambiali a favore della E.R. Costruzioni) risulterebbe che essa ricorrente aveva pagato il saldo dei primi tre S.A.L. oltre che del quarto;

ritenuto preliminarmente, che la omessa notifica del ricorso a R.E., al Fallimento della (OMISSIS) srl ed a C. srl non pare costituire ostacolo alla trattazione del ricorso principale, attenendo le rispettive cause a rapporti distinti da quello di appalto qui in discussione (anche per quanto attiene al fideiussore R.: cfr. Cass. n. 16669/12);

che, nel merito del ricorso principale, la denuncia di vizio di motivazione per omesso esame di documenti probatori (quella relativa alla violazione di norme di diritto si mostra priva di adeguata giustificazione nella illustrazione delle doglianze) appare inammissibile; che infatti non appare rispettato nella specie l’obbligo posto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, che secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. ex multis: S.U. n. 22726/11) è soddisfatto, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo di parte, anche mediante la produzione del fascicolo nel quale essi siano contenuti, ferma, in ogni caso, l’esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità ex art. 366 c.p.c., n. 6, degli atti, dei documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi;

che nel ricorso in esame, invece, si fa riferimento: a) al “testo delle risultanze della verifica del D.L.”, trascrivendone anche il contenuto senza però precisare i dati necessari al reperimento di tale documento nel fascicolo di parte, che peraltro non risulta neppure depositato in calce al ricorso; b) a cambiali “versate in atti” dalle quali dovrebbe emergere la prova di pagamenti effettuati, senza specificare nè quando e dove prodotte in causa, tantomeno quando e come l’effettuazione di tali pagamenti sia stata espressamente allegata dalla odierna ricorrente nel giudizio di merito, il che la sentenza impugnata ha specificamente escluso (cfr. pag. 22);

ritiene pertanto che il ricorso può essere trattato in camera di consiglio a norma dell’art. 380 bis c.p.c. per ivi, qualora il collegio condivida i rilievi che precedono, essere dichiarato inammissibile”.

2. In esito alla odierna adunanza camerale, il Collegio, esaminate le prospettazioni delle parti, condivide integralmente le considerazioni esposte nella relazione, che la memoria di parte ricorrente non risulta avere utilmente contrastato. In essa invero la ricorrente nulla osserva in ordine alla assenza di adeguata giustificazione della denunciata violazione dell’art. 2697 c.c. e art. 116 c.p.c. e alla mancanza, nella critica avverso la motivazione, delle indicazioni prescritte dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6; si limita piuttosto a prospettare un nuovo argomento – i pagamenti delle altre fatture sarebbero pacifici ed incontestati, ai sensi dell’art. 115 c.p.c. – che non trova riscontro nelle deduzioni contenute in ricorso (che del resto appaiono piuttosto fare, pur genericamente, riferimento alla prova di tali pagamenti), ed è quindi inapprezzabile in questa sede.

La declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, assorbito l’incidentale, si impone dunque, con la conseguente condanna della ricorrente principale al pagamento delle spese, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito l’incidentale condizionato; condanna la Arredamenti Cuccaro s.r.l. al rimborso in favore di Unicredit s.p.a. e del Fallimento (OMISSIS) s.r.l. delle spese di questo giudizio di cassazione, che liquida per ciascuna delle due parti resistenti in Euro 5.100,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi) oltre spese generali forfetarie e accessori di legge. Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2016

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