Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23261 del 15/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 15/11/2016, (ud. 24/06/2016, dep. 15/11/2016), n.23261

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24700 – 2015 R.G. proposto da:

ADG ARCHITETTURA srl, – p.i.v.a. (OMISSIS) – in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS),

presso lo studio dell’avvocato Barbara Trani che congiuntamente e

disgiuntamente all’avvocato Giovanni Avesani e all’avvocato Finizia

Lo Sapio la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine

del ricorso per regolamento di competenza;

– ricorrente –

e

F.G., – c.f. FCAGNN70C27G273R – ANDREANO’ DANIELA – c.f.

(OMISSIS) – elettivamente domiciliati in Roma, alla via De Sanctis,

n. 15, presso lo studio dell’avvocato Barbara Trani che

congiuntamente e disgiuntamente all’avvocato Laura Poggi e

all’avvocato Michele Misino li rappresenta e difende giusta procura

speciale a margine del ricorso per regolamento di competenza;

– ricorrenti –

contro

NIKE s.r.l., – p.i.v.a. (OMISSIS) – in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla

via del Corso, n. 101, presso lo studio dell’avvocato Enrico Mormino

che congiuntamente e disgiuntamente all’avvocato Francesco Mormino

la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce alla

memoria difensiva;

– resistente –

Avverso la sentenza della corte d’appello di Venezia n. 2179 dei

14/16.9.2015;

Udita la relazione all’udienza in camera di consiglio del 24 giugno

2016 del consigliere dott. Luigi Abete;

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, che ha chiesto

accogliersi i ricorsi e dichiararsi la competenza in primo grado del

tribunale di Verona.

Fatto

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

Con atto notificato l’11.1.2012 F.G. e A.D. nonchè “ADG Architettura” s.r.l. citavano a comparire innanzi al tribunale di Verona la “Nike” s.r.l..

Esponevano gli architetti F.G. e A.D. che nel gennaio 2010 avevano ricevuto incarico dalla società convenuta ai fini della predisposizione del progetto di un complesso residenziale costituito da 142 unità abitative; che nondimeno la convenuta aveva illegittimamente inteso recedere dal contratto e non aveva provveduto al pagamento del cospicuo saldo delle loro spettanze.

Esponeva a sua volta “ADG” che aveva ricevuto mandato dalla società convenuta onde incaricare professionisti per la realizzazione di progetti e calcoli per i quali gli architetti F. e A. non erano muniti delle necessarie competenze; che all’uopo aveva officiato gli ingegneri A.A. e B.G.; che tuttavia la convenuta non aveva provveduto al pagamento della somma di Euro 40.000,00 da essa attrice stimata come dovuta ai professionisti incaricati.

Chiedevano, gli uni, la condanna della s.r.l. convenuta al pagamento dei compensi nella misura dovuta alla stregua della tariffa professionale e quindi in misura pari ad Euro 301.794,00 ovvero, in via subordinata, in misura pari ad Euro 151.716,41 oltre accessori.

Chiedeva, l’altra, la condanna della s.r.l. convenuta al pagamento della somma di Euro 40.000,00, oltre accessori, ovvero al pagamento dell’importo maggiore o minore acclarando come dovuto ai professionisti incaricati.

Si costituiva la “Nike” s.r.l..

Eccepiva preliminarmente l’incompetenza ratione loci del tribunale di Verona e la competenza territoriale del tribunale Palermo.

Con sentenza n. 304/2015 il tribunale adito, tra l’altro, rigettava l’eccezione preliminare di incompetenza territoriale; opinava per la competenza del tribunale di Verona alla stregua del disposto dell’art. 20 c.p.c. e art. 1182 c.c., comma 3.

Proponeva appello “Nike” s.r.1.; censurava, peraltro, il rigetto della preliminare eccezione di incompetenza territoriale.

Resistevano F.G., A.D. e la “ADG Architettura” s.r.l..

Con sentenza n. 2179 dei 14/16.9.2015 la corte d’appello di Venezia dichiarava l’incompetenza per territorio del tribunale di Verona e la nullità della sentenza di prime cure.

Esplicitava, la corte, che l’obbligazione di pagamento fatta valere dagli attori non aveva “ad oggetto una somma di denaro determinata fin dall’origine nell’ammontare, o determinabile in base ad un semplice calcolo aritmetico” (così sentenza d’appello); che, conseguentemente, ai sensi dell’art. 1182 c.c., comma 4 l’obbligazione era da adempiere nel domicilio del debitore e, dunque, in Palermo, ove la società appellante aveva sede; che, al contempo, in prime cure la “Nike” aveva “tempestivamente eccepito l’incompetenza territoriale del giudice adito con riferimento a tutti i fori contemplati dall’art. 20 c.p.c.” (così sentenza d’appello).

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenza l'”ADG Architettura” s.r.l.; ne ha chiesto sulla scorta di otto motivi l’annullamento e, quindi, ha chiesto dichiararsi la competenza in primo grado del tribunale di Verona con ogni conseguente statuizione ai fini della prosecuzione del giudizio dinanzi alla corte d’appello di Venezia; in ogni caso con il favore delle spese.

Avverso tale sentenza hanno proposto separato ricorso per regolamento necessario di competenza F.G. e A.D.; ne hanno chiesto sulla scorta di sette motivi l’annullamento e, quindi, hanno chiesto dichiararsi la competenza in primo grado del tribunale di Verona con ogni conseguente statuizione ai fini della prosecuzione del giudizio dinanzi alla corte d’appello di Venezia; in ogni caso con il favore delle spese.

La “Nike” s.r.l. ha depositato scrittura difensiva ai sensi dell’u.c. dell’art. 47 c.p.c.; ha chiesto rigettarsi l’avverso ricorso con condanna dei ricorrenti alle spese del giudizio anche a norma dell’art. 96 c.p.c..

Il pubblico ministero, giusta la previsione dell’art. 380 ter c.p.c., ha formulato conclusioni scritte.

I ricorrenti F.G. e A.D. hanno depositato memoria ex art. 380 ter c.p.c., comma 2.

Del pari la resistente ha depositato memoria ex art. 380 ter c.p.c., comma 2.

Con il primo motivo la ricorrente “ADG Architettura” s.r.l. deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 329 e 346 c.p.c..

Adduce che l’appello esperito da “Nike” recava censura del primo dictum con riferimento all’affermata competenza territoriale del tribunale di Verona unicamente e limitatamente all’obbligazione di pagamento azionata da F.G. e A.D.; che pertanto controparte con l’atto di appello ha coltivato l’eccezione di incompetenza solamente nei confronti degli architetti F. e A. e, dunque, che la corte d’appello di Venezia “ha deciso su una questione di rito sulla quale era maturata una preclusione” (così ricorso “ADG”, pag. 19).

Con il secondo motivo la ricorrente “ADG Architettura” s.r.l. deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 20, 38 e 112 c.p.c. e degli artt. 1719 e 1182 c.c.; nullità della sentenza.

Adduce che ai fini della statuizione sulla competenza la corte di merito avrebbe dovuto far riferimento in via esclusiva all’obbligazione di pagamento da essa ricorrente dedotta in giudizio “per gli incarichi conferiti agli ingegneri A. e B. in esecuzione del mandato conferitole da Nike s.r.l.” (così ricorso “ADG”, pag. 22); che viceversa la corte distrettuale ha erroneamente individuato come obbligazione da essa “ADG” dedotta in lite “il pagamento del corrispettivo maturato per la prestazione professionale svolta”.

Con il terzo motivo la ricorrente “ADG Architettura” s.r.l. deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 18, 19, 20, 38, 112 e 167 c.p.c.; nullità della sentenza.

Adduce che la corte territoriale non ha tenuto conto che “Nike” aveva in primo grado formulato l’eccezione di incompetenza territoriale in maniera del tutto generica ovvero che non aveva provveduto a diversamente articolarla in rapporto alle due distinte domande.

Con il quarto motivo la ricorrente “ADG Architettura” s.r.l. deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 20 e 38 c.p.c. e degli artt. 1719 e 1182 c.c..

Adduce che la corte di Venezia non ha tenuto conto che “l’eccezione in primo grado doveva essere svolta dalla convenuta con riguardo all’obbligazione dedotta in giudizio dall’attore ADG” (così ricorso “ADG”, pag. 24); che, invero, controparte aveva fatto riferimento, impropriamente nei suoi confronti, quale luogo in cui doveva eseguirsi l’obbligazione dedotta in giudizio, “al luogo in cui dovevano eseguirsi le prestazioni professionali per la realizzazione del complesso turistico – residenziale” (così ricorso “ADG”, pag. 25).

Con il quinto motivo la ricorrente “ADG Architettura” s.r.l. deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 20 e 38 c.p.c..

Adduce, con riferimento al forum contractus, che la lettera d’incarico è priva di data e l’indicazione della località “(OMISSIS)” al più “può star a significare che tale proposta è partita da Palermo per essere poi stata accettata e sottoscritta da ADG a (OMISSIS)” (così ricorso “ADG”, pag. 26); che, d’altra parte, alla data del 3.10.2009 essa ricorrente non era stata ancora costituita; che, perciò, ha errato la corte d’appello, allorchè ha reputato che il contratto è stato concluso a (OMISSIS); che, del resto, grava su chi eccepisce l’incompetenza fornire dimostrazione degli elementi costitutivi dell’eccezione.

Con il sesto motivo la ricorrente “ADG Architettura” s.r.l. deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 38 c.p.c..

Adduce che la convenuta non aveva contestato la competenza del tribunale di Verona anche con riferimento alla seconda parte dell’art. 19 c.p.c., comma 1 ove è prefigurata la competenza del giudice del luogo ove la persona giuridica ha uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio; che in dipendenza dell’incompletezza dell’eccezione la corte distrettuale avrebbe dovuto ritenerla come non proposta.

Con il settimo motivo la ricorrente “ADG Architettura” s.r.l. deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 18, 19, 20, 38 e 112 c.p.c..

Adduce che la convenuta aveva fatto riferimento al luogo in cui doveva eseguirsi la prestazione professionale; che, quindi, non aveva fatto riferimento nè al luogo in cui doveva eseguirsi l’obbligazione di pagamento nè al combinato disposto dell’art. 1182 c.c. e art. 20 c.p.c.; che conseguentemente l’eccezione d’incompetenza era stata ex adverso formulata in maniera incompleta.

Con l’ottavo motivo la ricorrente “ADG Architettura” s.r.l. deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 20 e 38 c.p.c. e art. 1182 c.c..

Adduce che, limitatamente al forum destinatae solutionis, la corte territoriale ha erroneamente ritenuto applicabile l’art. 1182 c.c., u.c. anzichè il comma 3 medesimo articolo; e ciò tanto più alla luce dell’elaborazione giurisprudenziale di questa Corte di legittimità; che in ogni caso le somme dovute agli ingegneri A. e B. sono pacifiche ed incontestate e per la loro quantificazione “non erano necessarie ulteriori indagini nè una complessa opera di determinazione” (così ricorso “ADG”, pag. 32).

Con il primo motivo i ricorrenti F.G. e A.D. deducono violazione dell’art. 38 c.p.c. in relazione agli artt. 19, 20, 163 e 103 c.p.c..

Adducono che “Nike s.r.l. ha formulato l’eccezione di incompetenza in modo generico, indistinto e non esaustivo rispetto alle diverse domande svolte nei suoi confronti dagli architetti F. ed A. da un lato e dalla società Agd Architettura s.r.l. dall’altro” (così ricorso ” F. – A.”, pag. 15); che la corte d’appello erroneamente non ha rilevato la genericità dell’eccezione ed erroneamente non ha distinto le diverse cause cumulate promosse dai diversi attori.

Con il secondo motivo i ricorrenti F.G. e A.D. deducono violazione dell’art. 38 c.p.c. in relazione agli artt. 19, 20, 112 e 103 c.p.c..

Adducono che, in un contesto processuale regolato dall’art. 103 c.p.c., in quanto contro il medesimo convenuto sono state esercitate azioni diverse da due differenti parti attrici, “Nike” s.r.l. ha sollevato l’eccezione di incompetenza solo nei confronti di “ADG”; che, pertanto, la corte di merito “avrebbe dovuto rilevare che nessuna eccezione in punto di competenza era stata sollevata nella causa che opponeva la convenuta appellante agli architetti F. ed A. nè, a questa e/o a costoro, potevano estendersi gli effetti dell’eccezione pregiudiziale che era stata sollevata nei confronti di un’altra parte – (così ricorso ” F. – A.-, pagg. 20 – 21).

Con il terzo motivo i ricorrenti F.G. e A.D. deducono violazione dell’art. 38 c.p.c. in relazione agli artt. 20 e 103 c.p.c..

Adducono che la corte distrettuale non ha rilevato che “Nike – s.r.l. non ha formulato l’eccezione di incompetenza in aderenza alla cleductio di essi ricorrenti, ma secondo la propria ricostruzione dei fatti.

Con il quarto motivo i ricorrenti F.G. e A.D. deducono violazione degli artt. 38 e 19 c.p.c..

Adducono la medesima censura formulata da “ADG Architettura – con il sesto motivo del proprio ricorso.

Con il quinto motivo i ricorrenti F.G. e A.D. deducono violazione degli artt. 38 e 20 c.p.c..

Adducono la stessa censura formulata da “ADG Architettura – con il quinto motivo del proprio ricorso.

Con il sesto motivo i ricorrenti F.G. e A.D. deducono violazione degli artt. 38 e 20 c.p.c..

Adducono che la corte territoriale non ha rilevato che l’eccezione di incompetenza “svolta in primo grado non era stata riferita all’obbligazione dedotta in giudizio e che, invece, ciò era avvenuto, per la prima volta, solo in appello- (così ricorso ” F. – A. -, pagg. 28 29).

Con il settimo motivo i ricorrenti F.G. e A.D. deducono violazione dell’art. 1182 c.c. e degli artt. 10, 38 e 20 c.p.c..

Adducono che hanno comunque richiesto il pagamento di somme determinate nel loro ammontare, conseguentemente la corte veneziana avrebbe dovuto applicare il comma 3 e non già il comma 4 dell’art. 1182 c.c..

Adducono al contempo che l’esegesi dell’art. 1182 c.c. “compatibile con l’ormai generalizzato divieto di uso del contante, dovrebbe condurre ad affermare che le obbligazioni pecuniarie di importo non irrisorio sono ormai usualmente da pagarsi (…) al domicilio del creditore” (così ricorso ” F. – A.”, pag. 31).

I ricorsi per regolamento di competenza sono fondati e meritevoli di accoglimento nei limiti che seguono.

Va debitamente puntualizzato che l’interpretazione della domanda spetta al giudice del merito, per cui, ove questi abbia espressamente ritenuto che una certa domanda era stata avanzata – ed era compresa nel thema decidendum – tale statuizione, ancorchè erronea, non può essere direttamente censurata per ultrapetizione, atteso che, avendo comunque il giudice svolto una motivazione sul punto, dimostrando come una certa questione debba ritenersi ricompresa tra quelle da decidere, il difetto di ultrapetizione non è logicamente verificabile prima di avere accertato che quella medesima motivazione sia erronea; in tal caso, il dedotto errore del giudice non si configura come error in procedendo, ma attiene al momento logico relativo all’accertamento in concreto della volontà della parte, e non a quello inerente a principi processuali, pertanto detto errore può concretizzare solo una carenza nell’interpretazione di un atto processuale, ossia un vizio sindacabile in sede di legittimità unicamente sotto il profilo del vizio di motivazione (cfr. Cass. 18.4.2006, n. 8953).

Su tale scorta è del tutto ingiustificata la denunzia di violazione e falsa applicazione, tra gli altri, dell’art. 112 c.p.c. che “ADG Architettura” ha inteso addurre con il primo motivo in relazione all’oggettiva portata dell’appello esperito da “Nike” a censura del primo dictum, con il secondo motivo in relazione al contenuto del proprio atto di citazione e, dunque, in ordine alla esatta identificazione dell’obbligazione da essa ricorrente – quale iniziale attrice – dedotta in lite, con il terzo motivo in relazione al tenore asseritamente generico e non “diversificato” dell’eccezione di incompetenza territoriale sollevata da “Nike” con l’iniziale sua comparsa di costituzione, con il settimo motivo in relazione parimenti al tenore dell’eccezione di incompetenza ratione loci formulata da “Nike” siccome – asseritamente – non correlata nè al luogo in cui doveva eseguirsi l’obbligazione di pagamento nè al combinato disposto dell’art. 1182 c.c. e art. 20 c.p.c..

E sulla medesima scorta è, analogamente, del tutto ingiustificata la denunzia di violazione e falsa applicazione, tra gli altri, dell’art. 112 c.p.c. che F.G. e A.D. hanno inteso addurre con il secondo motivo in relazione all’asserita formulazione dell’eccezione di incompetenza solo nei confronti di “ADG”.

In ogni caso – e pur a prescindere dall’insegnamento per cui i vizi di motivazione della sentenza non sono denunciabili in sede di regolamento di competenza, in cui sono contestabili soltanto l’affermazione e l’applicazione di principi giuridici (cfr. Cass. (ord.) 10.7.2013, n. 17084) – nel segno ben vero dell’insegnamento alla cui stregua, in tema di interpretazione della domanda giudiziale, il giudice non è condizionato dalle formali parole utilizzate dalla parte, ma deve tener conto della situazione dedotta in causa e della volontà effettiva, nonchè delle finalità che la parte intende perseguire (cfr. Cass. sez. lav. 18.3.2014, n. 6226), devesi opinar senz’altro nei termini seguenti.

Più esattamente devesi, in primo luogo, opinare nel senso che nell’iniziale comparsa di costituzione e risposta “Nike”, tanto più in dipendenza della lata espressione “parte attrice” adoperata (cfr. ricorso ” F. – A., pag. 5, ove è riprodotto il tenore della comparsa di risposta di “Nike” e ove leggesi testualmente: “parte attrice ha erroneamente instaurato il giudizio davanti a codesto Tribunale di Verona (…) il giudizio è improcedibile per incompetenza del giudice adito e va instaurato davanti al Tribunale di Palermo”), “aveva inteso eccepire l’incompetenza per territorio dell’adito Tribunale (…) in relazione ad ogni domanda proposta contro essa società” (così conclusioni del P.M., pagg. 2 – 3), segnatamente, pur in relazione alle precipue specificità dell’obbligazione dedotta in giudizio dall’ “ADG”, in perfetta aderenza all’avversa deductio e, ben vero, sia con riferimento al luogo di perfezionamento del contratto sia con riferimento al luogo in cui doveva eseguirsi l’obbligazione di pagamento (cfr. ricorso ” F. – A.”, pag. 5, ove è riprodotto il tenore della comparsa di risposta di “Nike” e ove leggesi testualmente: “anche facendo ricorso al Foro facoltativo (…) è competente il Giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l’obbligazione dedotta in giudizio).

Sicchè del tutto ingiustificata è la prospettazione di cui al terzo motivo addotto dalla ricorrente “ADG”, secondo cui, “per come è stata formulata l’eccezione di incompetenza (…), non si è in grado di poter affermare con certezza avverso quale obbligazione dedotta in giudizio fosse stata sollevata, se quella di ADG o quella, diversa ed ulteriore, degli architetti F. e A.” (così ricorso “ADG”, pagg. 23 – 24).

Sicchè del tutto ingiustificata è la prospettazione di cui al primo motivo addotto dai ricorrenti F.G. e A.D., secondo cui “Nike s.r.l. ha formulato l’eccezione di incompetenza in modo generico, indistinto e non esaustivo rispetto alle diverse domande svolte nei suoi confronti dagli architetti F. ed A. da un lato e dalla società Agd Architettura s.r.l. dall’altro” (così ricorso ” F. – A.”, pag. 15).

Sicchè del tutto ingiustificata è la prospettazione di cui al secondo motivo addotto dai ricorrenti F.G. e A.D., secondo cui “Nike ha svolto l’eccezione solo nei confronti di ADGArchitettura s.r.l.” (così ricorso ” F. – A.”, pag. 17).

Sicchè del tutto ingiustificata è la prospettazione di cui al quarto motivo addotto dalla ricorrente “ADG”, secondo cui la corte d’appello non avrebbe considerato “che la prestazione dedotta in giudizio da ADG consisteva nella richiesta di condanna della convenuta al pagamento della somma di Euro 40.000,00 per l’incarico conferito da ADG, su mandato di Nike, ai professionisti A. e B.” (così ricorso “ADG”, pag. 24).

Sicchè del tutto ingiustificata è la prospettazione di cui al terzo motivo addotto dai ricorrenti F.G. e A.D., secondo cui “Nike” avrebbe eccepito l’incompetenza in modo avulso dall’avversa prospettazione in fatto.

Sicchè del tutto ingiustificata è la prospettazione di cui al settimo motivo addotto dalla ricorrente “ADG”, secondo cui “Nike” non avrebbe fatto “alcun riferimento al luogo in cui doveva eseguirsi l’obbligazione di pagamento nè al combinato disposto dell’art. 1182 c.c. e art. 20 c.p.c.” (così ricorso “ADG”, pag. 29).

Sicchè del tutto ingiustificata è la prospettazione di cui al quinto motivo addotto dai ricorrenti F.G. e A.D., secondo cui “Nike” “ha individuato il forum contractus in relazione ad un contratto (…) diverso da quello che poi è risultato essere intercorso” (così ricorso ” F. – A.”, pag. 26).

Più esattamente devesi, in secondo luogo, opinare nel senso che, siccome rilevasi dal tenore dell’atto di appello, peraltro riprodotto nel corpo del ricorso di “ADG” (cfr. pagine 9 e 10), l’eccezione è stata reiterata in seconde cure nei medesimi termini lati ed “omnicomprensivi”, correlati “all’obbligazione contrattuale fatta valere in via principale dagli attori, cioè quella di pagamento del corrispettivo maturatò, in cui era stata sollevata in prime cure.

Sicchè del tutto ingiustificata è la prospettazione di cui al primo motivo addotto dalla ricorrente “(OMISSIS)”, secondo cui “l’impugnazione riguardava solamente la riforma del capo della sentenza relativamente all’incompetenza territoriale riferita all’obbligazione di pagamento dei professionisti F. ed A., mentre abbandonata risultava l’eccezione nei confronti di (OMISSIS)” (così ricorso “ADG”, pag. 18).

Sicchè del tutto ingiustificata è la prospettazione di cui al sesto motivo addotto dai ricorrenti F.G. e A.D., secondo cui “solo nel giudizio di appello (…) – e quindi tardivamente – controparte prende posizione sul luogo di adempimento dell’obbligo di pagamento Nike” (così ricorso ” F. – A.”, pag 27).

Più esattamente devesi, in terzo luogo, opinare nel senso che la corte di Venezia, allorchè ha fatto riferimento all'”obbligazione contrattuale fatta valere in via principale dagli attori, quella di pagamento del corrispettivo maturato per la prestazione professionale svolta” (così sentenza d’appello, pag. 10), ha inteso in tal guisa riferirsi all’obbligazione di pagamento dalla ricorrente “ADG” dedotta in giudizio “per gli incarichi conferiti agli ingegneri A. e B. in esecuzione del mandato conferitole da Nike s.r.l.” (così ricorso “ADG”, pag. 22).

Sicchè del tutto ingiustificata è la prospettazione di cui al secondo motivo addotto dalla ricorrente “ADG”, secondo cui la corte d’appello ha erroneamente individuato l’obbligazione da essa “ADG” dedotta in lite.

E’ evidente che la censura di cui al quinto motivo addotto dalla ricorrente “ADG” ed, in parte, la censura di cui al quinto motivo addotto di ricorrenti F.G. e A.D. si risolvono propriamente in una quaestio ermeneutica, specificamente afferente alla individuazione del luogo in cui è stato stipulato il contratto tra le parti intercorso e, conseguentemente, del luogo in cui “è sorta l’obbligazione dedotta in giudizio”.

Intese in tal guisa (in linea, d’altronde, con le prefigurazioni dei ricorrenti: “esaminando il contratto (rectius: lettera di incarico) a cui fa riferimento la Corte d’Appello (…)”: così ricorso “ADG”, pag. 26; “la sentenza impugnata erra quando afferma (…) la (…) conclusione del contratto a (OMISSIS)”: così ricorso ” F. – A.”, pag. 26), non possono che esplicar valenza gli insegnamenti di questo Giudice del diritto.

Innanzitutto, l’insegnamento secondo cui l’interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata costituisce un’attività riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione, qualora la stessa risulti contraria a logica o incongrua, cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione (cfr. Cass. 22.2.2007, n. 4178; cfr. Cass. 2.5.2006, n. 10131).

Altresì, l’insegnamento secondo cui la censura dell’opzione ermeneutica fatta propria dal giudice del merito non può risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal medesimo giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione; d’altronde, per sottrarsi al sindacato di legittimità, sotto entrambi i summenzionati profili, quella data dal giudice al contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicchè, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito – alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito – dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra (cfr. Cass. 22.2.2007, n. 4178; cfr. Cass. 2.5.2006, n. 10131).

Nel segno delle enunciate indicazioni nomofilattiche si rappresenta che i ricorrenti si limitano sostanzialmente ed essenzialmente a patrocinare una diversa interpretazione (“si potrà notare che tale documento è privo di data e l’indicazione della località (OMISSIS) tuttalpiù può stare a significare che tale proposta è partita da (OMISSIS) per essere poi stata accettata e sottoscritta da ADG a (OMISSIS)”: così ricorso “ADG”, pag. 26; “la corte lagunare non poteva affermare, aderendo acriticamente alla prospettazione avversaria, l’avvenuta conclusione del contratto a Palermo”: così ricorso ” F. – A.”, pagg. 26 – 2 7).

Fondati e meritevoli di accoglimento sono il sesto motivo del ricorso “ADG Architettura” ed il quarto motivo del ricorso ” F. – A.”.

E’ sufficiente al riguardo reiterare l’insegnamento di questa Corte secondo cui, in caso di eccezione di incompetenza territoriale sollevata con riguardo a persona giuridica, la mancata contestazione nella comparsa di risposta della sussistenza del criterio di collegamento indicato dall’art. 19 c.p.c., comma 1, u.p. (cioè dell’inesistenza, nel luogo di competenza del giudice adito, di uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all’oggetto della domanda) comporta l’incompletezza dell’eccezione, rilevabile d’ufficio anche in sede di regolamento di competenza, sicchè l’eccezione deve ritenersi come non proposta, con radicamento della competenza del giudice adito (cfr. Cass. (ord.) 11.12.2014, n. 26094; Cass. (ord.) 7.3.2013, n. 5725; Cass. (ord.) 29.8.2008, n. 21899).

Ebbene è indubitabile che alla contestazione postulata dai summenzionati insegnamenti in nessun modo “Nike” s.r.l. ha atteso. Al riguardo, del resto, nulla “Nike” ha precisato nella memoria ex art. 380 ter c.p.c., comma 2.

Il buon esito del sesto motivo del ricorso di “ADG Architettura” e del quarto motivo del ricorso ” F. – A.” assorbe e rende vana la disamina dell’ottavo motivo del ricorso “(OMISSIS)” e del settimo motivo del ricorso ” F. – A.”.

D’altronde è la stessa ricorrente “ADG” che caratterizza sostanzialmente l’ottavo motivo del suo ricorso come “subordinato” (“(…) anche volendo ritenere efficacemente proposta l’eccezione di incompetenza territoriale (…)”: così ricorso “ADG”, pag. 30).

Ed, al contempo, il settimo motivo del ricorso ” F. – A.” è esattamente speculare all’ottavo motivo del ricorso dell'”ADG”.

In accoglimento del sesto motivo del ricorso proposto dalla s.r.l. “ADG Architettura” e del quarto motivo del ricorso proposto da F.G. e da A.D. va, pertanto, cassata la sentenza della corte d’appello di Venezia n. 2179 dei 14/16.9.2015 e va conseguentemente dichiarata la competenza ratione loci in primo grado del tribunale di Verona; le parti vanno rimesse dinanzi alla corte d’appello di Venezia nel termine di legge anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Ovviamente l’accoglimento del ricorso fa sì che non sussistono i presupposti perchè, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, i ricorrenti siano tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell’art. 13, comma 1 bis del medesimo D.P.R..

PQM

La Corte accoglie il sesto motivo del ricorso per regolamento di competenza proposto da “ADG Architettura” s.r.l. ed il quarto motivo del ricorso per regolamento di competenza proposto da F.G. e da A.D.; rigetta ogni ulteriore motivo e dichiara assorbiti l’ottavo motivo del ricorso proposto da “ADG Architettura” s.r.l. ed il settimo motivo del ricorso proposto da F.G. e da A.D.; cassa la sentenza della corte d’appello di Venezia n. 2179 dei 14/16.9.2015; dichiara la competenza ratione loci in primo grado del tribunale di Verona; rimette le parti dinanzi alla corte d’appello di Venezia nel termine di legge anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sez. sesta civ. – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 24 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2016

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