Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23260 del 23/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 23/10/2020, (ud. 05/12/2019, dep. 23/10/2020), n.23260

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24362-2015 proposto da:

F.V., elettivamente domiciliato in ROMA VIA RUFFINI 2-A,

presso lo studio dell’avvocato RACCUGLIA TOMMASO, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI NAPOLI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FRANCESCO

DENZA 50-A, presso lo studio dell’avvocato LAURENTI NICOLA,

rappresentato e difeso dall’avvocato FERRARI FABIO MARIA;

REGIONE CAMPANIA UOD, elettivamente domiciliata in ROMA VIA POLI 29,

presso REGIONE CAMPANIA UFFICIO RAPPRESENTANZA, rappresentata e

difesa dall’avvocato MIGLIACCIO LUCIA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2183/2015 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 04/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/12/2019 dal Consigliere Dott. DE MASI ORONZO.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

Con sentenza n. 2183/46/15, depositata il 4/3/2015, la Commissione Tributaria Regionale della Campania respingeva l’appello proposto da F.V. nei confronti della Regione Campania e del Comune di Napoli, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, che aveva respinto il ricorso del contribuente avente ad oggetto la impugnazione della cartella di pagamento – emessa per il recupero di tasse automobilistiche (2005) nonchè della tassa per i rifiuti solidi urbani (2009) – al medesimo notificata il 15/2/2011.

I giudici di appello, nel confermare la decisione di prime cure, ritenevano la copia fotostatica dell’avviso di ricevimento (cartolina) prodotto in giudizio dalla Regione Campania documentazione idonea a dimostrare l’avvenuta notificazione, a mezzo del servizio postale, dell’avviso di accertamento del tributo, attesa anche la genericità del disconoscimento operato dal Fariello, e quanto alla TARSU che l’eccepita mancanza di un prodromico avviso di accertamento non teneva conto della circostanza, pure evidenziata Comune di Napoli, che il predetto tributo era stato liquidato sulla base della dichiarazione a suo tempo (anno 1999) presentata dal contribuente, relativamente alla propria abitazione, e quindi sulla scorta degli elementi fattuali ivi denunciati e mai modificati.

Avverso la sentenza il contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi; la Regione ed il Comune intimati resistono con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Con il primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 27119, 1335 e 2697 c.c., D.M. 1 ottobre 2008, art. 20 (Approvazione delle condizioni generali per l’espletamento del servizio postale universale), giacchè la CTR non ha tenuto conto del fatto che la Regione ha prodotto non l’avviso di accertamento, relativo alla tassa automobilistica dovuta per il veicolo tg. NA W08913, di proprietà del contribuente, la copia fotostatica di una relata di notifica in tesi riferibile a all’atto impositivo contenuto nel plico raccomandato, essendo oggetto di contestazione il contenuto stesso del plico, non già la conformità della copia fotostatica della relata all’originale, ed anche la mancata sottoscrizione “per esteso” da parte del destinatario.

Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 70, 71 e 72, giacchè la CTR non ha tenuto conto del fatto che il Comune non ha mai prodotto la denuncia TARSU in tesi presentata nel 1991, nonostante la specifica contestazione del contribuente al riguardo, riproposta anche nel giudizio di appello.

Osserva la Corte che la cartella di pagamento in esame rientra nello stralcio previsto dal D.L. n. 119 del 2018, art. 4, convertito dalla L. n. 136 del 2018, posto che dalla sentenza della CTR e dalla documentazione in atti si evince che essa è stata notificata al contribuente il 15/2/2011, che fu emessa per il recupero di tasse automobilistiche relative all’autoveicolo NAW08913 (anno tributo – 2005 – di Euro 93,72 oltre interessi e sanzioni, giusta avviso di accertamento notificato il 26/9/2008), affidato dalla Regione Campania all’Agente della riscossione (Equitalia Sud s.p.a.) prima del 31 dicembre 2010 (“Veicolo iscritto a ruolo in data: 26/10/2010”), nonchè per il recupero di T.A.R.S.U. direttamente liquidata dal Comune di Napoli (tributo – 2009 – di Euro 408,00), e cioè riportata nei ruoli degli anni successivi al 1991 sulla base degli elementi dichiarati dallo stesso contribuente, mai contestati, essendosi l’ente impositore avvalso del sistema di riscossione tramite ruolo (per il quale vale il termine annuale di cui al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 72).

Del resto, anche il valore del procedimento complessivamente dichiarato è quello di Euro 561,16 mentre sulla ricostruzione dei fatti in precedenza esposta i controricorrenti non muovono specifiche contestazioni.

Deve allora darsi atto della cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte, dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 5 dicembre 2019/30 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA