Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23260 del 15/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 15/11/2016, (ud. 14/06/2016, dep. 15/11/2016), n.23260

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 405/2015 proposto da:

P.G.I., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CONIANO 95, presso lo studio dell’avvocato GIANMARCO CESARI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALFREDO BASSIONI,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA IMMOBILIARE CASE DI S.C. & C. SNC, in persona

del rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

LUNGOTEVERE FLAMINIO 66, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI

ENRICO ARCIERI che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

NICOLA PAOLINI, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 227/2014 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE del

26/02/2014, depositata il 05/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONINO SCALISI;

udito l’Avvocato ALESSANDRO BALESTRA, giusta delega allegata al

verbale dell’Avv. CESARI, difensore del ricorrente, che chiede

l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato GIOVANNI ENRICO ARCIERI, difensore del

controricorrente, che chiede il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P.G.I., con atto di citazione del 18 dicembre 2009, conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Udine, l’Agenzia Immobiliare Case snc. di S.C. & C., per sentire dichiarare risolto il contratto di mediazione per inadempimento ed esclusiva responsabilità della società Immobiliare e per sentire condannare quest’ultima alla restituzione della somma di Euro 5.220,00 percepita a titolo di provvigione, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonchè al risarcimento dei danni subiti dall’attore eventualmente da liquidarsi in via equitativa. L’attore deduceva di essersi recato in data 7 novembre 2007 presso l’Agenzia Immobiliare Case snc perchè interessato ad acquistare un immobile sito nei dintorni. L’Agenzia nella persona di D.P.S. sottoponeva all’attenzione dell’attore un immobile sito in via (OMISSIS) di proprietà dei sigg. S.G. e D.C.. L’attore insieme al padre, veniva accompagnato a visionare l’immobile. Ritornati in agenzia l’attore interessato all’acquisto dell’immobile, sottoscriveva un modulo con l’indicazione del prezzo e dei termini per la stipulazione del rogito, sottoponeva l’acquisto dell’immobile alla condizione che ottenesse un mutuo da parte di un Istituto di credito e tale clausola veniva indicata nel modulo sottoscritto.

Detta proposta di vendita veniva accettata dai proprietari, i quali sottoscrivevano contestualmente anche la condizione di cui si è appena detto.

In data 27 dicembre 2007, l’attore si recava, ancora, presso l’Agenzia Immobiliare, dove gli veniva sottoposto altro contratto preliminare di acquisto che sottoscriveva dopo avere avuto l’assicurazione che quel modulo riportava tutte le clausole del precedente preliminare. L’attore effettuava un pagamento di Euro 20.410,00 di cui Euro 15.000,00 a titolo di caparra ed Euro 5220,00 per provvigione al 3% più Iva e su accordo delle parti prendeva possesso dell’immobile. Tuttavia, l’attore, successivamente, apprendeva che nel secondo preliminare, la condizione che l’acquisto sarebbe avvenuto solo se ottenesse un mutuo da un Istituto di credito non era riportata e, non avendo ottenuto il relativo mutuo aveva chiesto, senza ottenerlo, un rinvio per la stipula del contratto definitivo. I promittenti venditori adivano la giustizia ed ottenevano, in via cautelare, il rilascio dell’immobile.

I sigg. P. agivano, invece, nei confronti dell’Agenzia Immobiliare Case per la risoluzione del contratto di mediazione.

Si costituiva la convenuta, chiedendo il rigetto della domanda attorea, eccependo che il preliminare era stato stipulato in assoluta trasparenza e concordato tra le parti.

Il Tribunale di Udine, con sentenza n. 59 del 2012, rigettava la domanda di P.G. e condannava lo stesso al pagamento delle spese del giudizio.

La Corte di appello di Trieste. pronunciandosi su appello di P. e a contraddittorio integro. rigettava l’appello e confermava la sentenza impugnata, condannava l’appellante al pagamento delle spese di lite. Secondo la Corte di Udine, da un lato il contratto preliminare stipulato con i venditori non era stato fatto oggetto di alcuna azione per inficiarne l’efficacia e, per altro, non era stata mai allegata l’esistenza di uno specifico accordo in forza del quale al mediatore sarebbe stato conferito l’incarico di assistenza legale.

La cassazione, di questa sentenza, è stata chiesta da P.G.I. con ricorso affidato ad un motivo. L’Agenzia Immobiliare Immobili C.A.S.E. di S.C. & C. ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- In via preliminare, va rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso avanzata dal controricorrente, secondo il quale il ricorso risulterebbe sfornito di sottoscrizione da parte di un avvocato iscritto nell’apposito albo speciale dei procuratori patrocinanti in Cassazione così come richiesto ex art. 365 c.p.c., perchè l’originale del ricorso, regolarmente depositato, risulta essere sottoscritto dall’avv. Gianmarco Cesari, iscritto, nell’albo speciale cassazionisti e giurisdizioni superiori dal 29 aprile 2005 (e il ricorso risale al 12 dicembre 2014).

2.- Inammissibile è, invece, l’eccezione avanzata dal controricorrente di inammissibilità del ricorso perchè il provvedimento impugnato avrebbe deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte di Cassazione e l’esame dei motivi non offrirebbe elementi per mutare l’orientamento espresso dalla stessa così come previsto all’art. 360 bis c.p.c., n. 1, posto che il controricorrente, non indica, come, invece, avrebbe dovuto fare, nè il principio che la Corte distrettuale avrebbe applicato, nè le ragioni per le quali il caso oggetto del giudizio dovrebbe essere, senza ragionevoli dubbi, ricondotto ai principi espressi, in modo costante, da questa Corte di Cassazione. Senza dire che la Corte distrettuale, come meglio sarà detto nel prosieguo, ha affermato principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte ma non, pienamente, riferibili al caso di specie.

3.= Con l’unico motivo di ricorso, P.G., denuncia la violazione degli artt. 1759 e 1175 c.c.. Sostiene il ricorrente che la Corte di appello, pur avendo premesso che il diritto del mediatore viene meno nell’ipotesi di contratto invalido in quanto l’invalidità non può che contrastare con l’attuazione dell’interesse perseguito dalle parti, tuttavia, non avrebbe indagato sul vizio del consenso prestato da P. e causato dal comportamento scorretto del mediatore, nè avrebbe tenuto conto che nel caso concreto sarebbe stata proprio l’opera del mediatore a determinare il vizio del consenso e, quindi, l’annullabilità del contratto. In particolare, la Corte distrettuale non avrebbe tenuto conto che proprio il mediatore gli sottoponeva un titolo privo della clausola concordata, cioè, privo della condizione sospensiva dell’ottenimento del mutuo bancario e non avrebbe tenuto conto, neppure, che il mediatore non avrebbe fornito le informazioni di cui egli era a conoscenza, dunque, non avrebbe tenuto un comportamento secondo buona fede.

3.1.- Il motivo è fondato.

Va qui osservato che, correttamente, la Corte distrettuale ha chiarito che l’attività principale del mediatore resta quella di porre in relazione due parti, mentre il contenuto negoziale dell’affare intermedio si colloca nella dimensione dei contraenti, dovendosi escludere che l’intervento di un operatore professionale in mediazione porti ad una liquidazione di ogni auto responsabilità. L’assistenza legale compete ad altra figura di mandato ed in difetto di espressa pattuizione non discende ex lege dal conferimento di un incarico di mediazione.

Tuttavia, nel caso specifico, la questione sottoposta all’esame della Corte distrettuale, come chiaramente emerge dalla stessa sentenza impugnata, riguardava, più propriamente, il rapporto discendente dal contratto di mediazione, posto che alla Corte distrettuale era stato chiesto di accertare se il comportamento del mediatore rispondesse agli impegni che lo stesso si era assunto con il contratto di mediazione. Epperò, come evidenzia, pure, il ricorrente, la Corte di appello non ha incentrato l’esame della controversia sull’inadempimento del mediatore e/o sulla domanda di risoluzione del contratto di mediazione, dovuta all’inadempimento stesso, nè sul risarcimento del danno, ma, erroneamente si è limitata a valutare i vizi del consenso del contratto preliminare concluso per l’intervento del mediatore. Insomma, la Corte distrettuale non ha dato rilievo, e avrebbe dovuto farlo, al comportamento del mediatore, se corrispondente a quanto gli era stato richiesto e, cioè, di predisporre, e di sottoporre all’esame del promittente venditore, un contratto preliminare che contenesse la clausola secondo cui il contratto definitivo sarebbe stato stipulato se fosse stato rilasciato da un Istituto bancario un mutuo necessario per far fronte al pagamento del corrispettivo della vendita, e, prima ancora, ha tralasciato di accertare, come era stato richiesto, anche attraverso eventuali altre relative istanze istruttorie, che tra gli obblighi assunti dal mediatore vi fosse quello di predisporre un contratto preliminare a contenuto vincolato e corrispondente al contenuto di cui all’atto sottoscritto il (OMISSIS), successivamente, modificato con l’atto del (OMISSIS). Nell’ipotesi specifica, in verità, non veniva in rilevo il contenuto del contratto preliminare o l’imputabilità della responsabilità di tale contenuto (se al mediatore o al sig. P.), nè, se al mediatore fosse stata chiesta, anche, un’attività di consulenza legale, ma: se il rapporto tra il mediatore e P.G. fosse stato puntualmente realizzato dal mediatore, ai sensi e per gli effetti della normativa di cui all’art. 1759 c.c. e, soprattutto, all’art. 1175 c.c., secondo quanto concordato dalle parti e così come realizzato con il primo atto sottoscritto in data (OMISSIS), come il ricorso efficacemente puntualizza nelle due pagine conclusive. In definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Corte di Appello di Trieste, che avrà cura di riesaminare la questione avuto riguardo al rapporto intercorrente tra l’Agenzia Immobiliare C.A.S.E. snc di S.C. & C. e il sig. P.G.. Alla Corte distrettuale è demandato il compito, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., u.c., di provvedere sulle spese del presente giudizio di cassazione. P. ha depositato memoria.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Corte di Appello di Trieste, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2016

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