Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23260 del 05/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 05/10/2017, (ud. 28/03/2017, dep.05/10/2017),  n. 23260

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15666-2015 proposto da:

M.F., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA F. CARRACCIOLO, 6, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO

CURATOLA, rappresentato e difeso dall’avvocato MARIO RISPOLI, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI,

rappresentata e difesa dall’avvocato GRANOZZI GAETANO, giusta delega

in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1714/2014 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 22/12/2014 r.g.n. 1784/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/03/2017 dal Consigliere Dott. LAURA CURCIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per l’inammissibilità o in subordine

rigetto;

udito l’Avvocato ANTONIO CURATOLA per delega verbale Avvocato MARIO

RISPOLI;

udito l’Avvocato FRANCESCA BONFRATE per delega verbale Avvocato

GAETANO GRANOZZI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La corte d’Appello di Palermo ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Palermo che aveva respinto le domande di M.F., dipendente di Poste Italiane spa con mansioni di addetto allo sportello, dirette a far accertare l’illegittimità

di due sanzioni conservative, qualificando “per giustificato motivo soggettivo” il licenziamento pure impugnato, adottato per giusta causa dalla società datrice di lavoro. Il primo giudice aveva quindi condannato Poste italiane al pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso.

La Corte d’Appello ha respinto l’appello principale del ricorrente ed ha accolto l’appello incidentale della società, ritenendo la sussistenza di una giusta causa di licenziamento e pertanto ha condannato M. alla restituzione dell’indennità di preavviso percepita in esecuzione della sentenza di primo grado.

In particolare la corte territoriale ha confermato quanto ritenuto dal primo giudice circa la corretta comunicazione della lettera di contestazione relativa alla prima sanzione conservativa inflitta, di cui il M. aveva chiesto dichiararsi la nullità per vizio di procedura, atteso che la lettera doveva considerarsi recapitata al lavoratore stante l’attestazione di compiuta giacenza, trattandosi di procedura di consegna ritualmente completatasi con il decorso della giacenza presso l’ufficio postale, pur non essendo stata prelevata dal destinatario.

La corte di merito ha ritenuto che non poteva applicarsi nel caso in esame l’art. 1335 c.c. perchè non erano stati forniti elementi probatori idonei a vincere la presunzione normativa, in quanto il M. si era limitato a sostenere erroneamente che sarebbe stata necessaria la prova dell’effettiva consegna dell’atto, che proprio la procedura di notifica adottata esclude.

Egualmente ha ritenuto la corte di confermare il giudizio del tribunale in relazione alla legittimità della seconda sanzione, non avendo il lavoratore fornito adeguata prova della sua impossibilità di farsi trovare disponibile alla visita medica domiciliare di controllo per ragioni a lui non imputabili, sia con riferimento al dedotto guasto dei citofoni (che invece risultavano essere stati resi funzionanti per un intervento manutentivo anteriore alle ore 18, orario della visita), sia con riferimento alla sua impossibilità di sentire il citofono a causa della assunzione di psicofarmaci, che lo rendevano non del tutto vigile.

Infine la Corte distrettuale ha ritenuto la particolare gravità, idonea a ledere la fiducia, del fatto sanzionato con il licenziamento, consistito nell’effettuazione di due operazioni di prelevamento, di Euro 2500,00 ciascuna, su libretto di risparmio postale in favore di persona diversa dal titolare, senza previa esibizione del titolo e senza successiva annotazione sullo stesso. In particolare la corte ha ritenuto rilevanti le dichiarazioni confessorie rese stragiudizialmente dal M. agli ispettori procedenti, contenute in documento prodotto da Poste in giudizio, in contrasto con le dichiarazioni rese successivamente, con riferimento alla commissione da parte di terzi delle due operazioni per essere la sua la sua postazione accessibile da parte di terzi durante la pausa pranzo.

Ha proposto ricorso per cassazione M., affidato a tre e motivi. Ha resistito la società con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con il primo motivo di gravame si lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 1335 c.c. e dell’art. 57 ccnl del settore, come anche degli art. 137,115 e 116 c.p.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la corte di merito errato nel ritenere la validità della procedura di contestazione della prima sanzione inflitta, in quanto sarebbe stata validamente portata a conoscenza del destinatario la lettera di contestazione, che risultava rivenuta mediante la procedura di recapito postate per compiuta giacenza e quindi restituita al mittente. Il M. sostiene di essersi trovato nell’ impossibilità, senza sua colpa, di avere conoscenza della lettera di contestazione a lui diretta, nonostante avesse aver comunicato alla datrice di lavoro la sua impossibilità di ritirare la raccomandata in quanto malato.

Il motivo è inammissibile, perchè non si sottrae ad un giudizio di carenza di autosufficienza, non avendo il ricorrente trascritto il contenuto dei documenti, certificati medici e la comunicazione che deduce aver inviato alla datrice di lavoro, comprovanti lo stato di malattia e l’impossibilità a recarsi presso l’ufficio postale per il ritiro della raccomandata. Tali atti non sono stati neanche depositati con il ricorso, mancando peraltro l’indicazione precisa della loro collocazione nel fascicolo di ufficio. Sul punto è consolidata la giurisprudenza di questa corte sull’inammissibilità e improcedibilità del motivo, per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 1, n. 4 quando non si indicano gli atti processuali su cui si il ricorso si fonda e non si trascrivono nella loro completezza con riferimento alle parti oggetto di doglianza al fine di renderne possibile l’esame (cfr per tutte Cass. n.8569/2013, Cass. n. 195/2016).

Il motivo è comunque infondato. Ed infatti le dichiarazioni recettizie, quali quella oggetto di causa regolate dall’art. 1335 c.c., possono validamente essere portate a conoscenza del destinatario con la procedura della cd “compiuta giacenza”,così che per poter vincere la presunzione legale, è necessario “un fatto o una situazione che spezzi od interrompa in modo duraturo il collegamento tra il destinatario ed il luogo di destinazione della comunicazione e che tale situazione sia incolpevole, cioè non superabile con l’uso dell’ordinaria diligenza” (Cfr Cass. 20482/2011).

Se quindi, in base a quanto stabilito nell’art. 1335 c.c., la dichiarazione di volontà di una parte si presume conosciuta dal destinatario nel momento in cui giunge all’indirizzo del destinatario, l’avvenuta compiuta giacenza ma la stessa ammissione del lavoratore di aver ricevuto l’avviso della raccomandata in giacenza, così ammettendo che detta comunicazione è giusta nella sua sfera di disponibilità, hanno perfezionato la conoscenza della comunicazione e quindi della contestazione disciplinare, a cui egli non ha risposto.

2) Con un secondo articolato motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e contestualmente un’ omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo ex art. 360 c.p.c., n. 5 con riferimento sia alla sanzione disciplinare irrogata a seguito di contestazione in cui si addebitava al M. l’assenza da casa il giorno dell’arrivo alle ore 18 del medico per la visita fiscale, disposta dalla datrice di lavoro, sia poi con riferimento al licenziamento comminatogli successivamente.

3) Quanto alla prima parte del motivo relativo alla sanzione disciplinare, secondo il ricorrente la corte d’appello avrebbe omesso di valutare i numerosi documenti prodotti e la dichiarazione del sindacalista che attestava che egli era sotto l’effetto di farmaci che ne inibivano l’autodeterminazione, come si evinceva anche dai certificati medici prodotti, che indicavano tali farmaci. Avrebbe poi non considerato la Corte che egli solo successivamente era stato in grado di risalire al’episodio contestatogli ed alla circostanza che in tale giornata vi era stato un intervento di operai sui citofoni, disabilitati a causa di un guasto, come comprovato da una ricevuta della ditta intervenuta, regolarmente prodotta come doc.17., sebbene ebbene nel documento fosse stato dichiarato che alle ore 17,30 era stata constatata la disfunzione, mentre la riparazione era avvenuta successivamente.

4) Quanto alla seconda parte del motivo, con riferimento al licenziamento ed alla relativa contestazione afferente ad operazioni di prelevamento di danaro su un libretto di risparmio effettuate da persona diversa dal titolare, lamenta il ricorrente che la corte non abbia considerato che egli non avrebbe mai potuto accedere direttamente tale libretto di risparmio non avendo accesso al numero di origine dello stesso, nato in altra agenzia, mentre avrebbe potuto accedervi il collega D., sindacalista da lui conosciuto, che aveva compiuto altre operazioni simili. Tali operazioni inoltre sarebbero state effettuate quando egli era sotto psicofarmaci,cosi allontanandosi spesso dall’agenzia n. 19. Infine non sarebbe certo sfuggito a Poste che l’ultima operazione sul libretto era stata effettuata dal D. e non da lui. Secondo il ricorrente quindi avrebbe errato il Tribunale e poi la corte nel non approfondire chi avesse potuto effettuare l’operazione al terminale dalla sua postazione, lasciata aperta.

5) Il motivo è inammissibile. Ed infatti a parte la confusa impostazione del motivo che ha riguardato due provvedimenti distinti, la sanzione disciplinare e il licenziamento, ma trattati in realtà in un unico contesto, peraltro senza che fossero ben evidenziate, attraverso la trascrizione delle relative contestazioni disciplinari, i due specifici addebiti, il ricorrente fa riferimento alla formulazione del vizio motivazionale di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 antecedente a quella applicabile al presente giudizio. La sentenza impugnata infatti è stata emessa nel settembre 2014, epoca in cui la censura in esame avrebbe dovuto riguardare soltanto l’omesso esame da parte della corte di merito di “fatti” decisivi che erano stato oggetto di discussione tra le parti.

6) Ebbene nel caso in esame la Corte ha esaminato i fatti oggetto della contestazione disciplinare relativa al licenziamento, le risultanze istruttorie, come anche delle dichiarazioni del M., di natura confessoria, rese agli ispettori procedenti nell’ambito della procedura disciplinare ed ha ritenuto che tali fatti fossero provati. Non può dunque rinvenirsi alcun vizio motivazionale costituito dal mancato esame di un fatto decisivo, non potendo più rilevare la non particolare ampiezza delle argomentazioni motivazionali della sentenza su ogni aspetto dell’istruttoria testimoniale che tuttavia non abbia il carattere di decisività che la nuova disposizione legislativa richiede. Il ricorrente propone in realtà una diversa lettura delle prove testimoniali finalizzata a richiedere una diversa valutazione dei fatti, operazione preclusa in questa sede.

Il ricorso deve pertanto essere respinto con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del grado, liquidate come da dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4000,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15%5 ed oneri di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 28 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2017

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