Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2326 del 31/01/2018


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 2326 Anno 2018
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO
Relatore: TRAVAGLINO GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso 15014-2015 proposto da:
CASTELLINO ANTONINO, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA COLA DI RIENZO 92, presso lo studio
dell’avvocato CARLINI STUDIO, rappresentato e difeso
dall’avvocato LUCIANO TAURINO giusta procura in calce
al ricorso;
– ricorrente contro

CENDON ELDA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
TUSCOLANA 4, presso lo studio dell’avvocato MARCO
PEPE, che la rappresenta e difende unitamente

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Data pubblicazione: 31/01/2018

all’avvocato DOROTEA NEGRO giusta procura in calce al
controricorso;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 733/2014 della CORTE D’APPELLO
di TRIESTE, depositata il 18/12/2014;

udienza del 05/07/2017 dal Consigliere Dott. GIACOMO
TRAVAGLINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che ha concluso
per il rigetto;
udito l’Avvocato TIZIANA GRAZIELLA FALSAPERLA;
udito l’Avvocato DOROTEA NEGRO;

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udita la relazione della causa svolta nella pubblica

I FATTI
Elda Cendon convenne dinanzi al Tribunale di Gorizia l’odontoiatra Antonio
Castellino, cui si era rivolta, in origine, per la sola riparazione di una protesi,
chiedendo di essere risarcita dei danni subiti in conseguenza della negligente

suo espresso suggerimento (collocazione di tre impianti dentari con
protesizzazione di diciannove elementi, sostituzione di tre protesi già esistenti).
Il giudice di primo grado, previa declaratoria di risoluzione del contratto con il
professionista, accolse la domanda, condanna dolo al pagamento di oltre 60
mila euro.
La Corte di appello di Trieste, investita dell’impugnazione proposta dal dott.
Castellino, disposto il rinnovo della CTU, la accolse in parte, rigettando la
domanda di risoluzione e di restituzione dell’onorario corrisposto all’appellante
(accolta invece in primo grado), e riducendo l’entità della somma dovuta
all’appellata, per effetto del (solo) parziale inadempimento addebitato al
professionista, ad E. 21.737.
Nonostante il parziale accoglimento dell’appello, la Corte giuliana condannò il
Castellino alla integrale rifusione delle spese del doppio grado.
La sentenza è stata impugnata da Antonio Castellino con ricorso illustrato da
11 motivi di censura.
Elda Cendon resiste con controricorso.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Tutti i motivi di ricorso sono infondati, ad eccezione del settimo, con il quale il
ricorrente si duole (a ragione) del malgoverno dei principi in tema di spese di

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ed imperita esecuzione del più complesso incarico professionale conferitogli su

lite (risultando per l’effetto assorbite tutte le censure ad esso collegate, ivi
compresa quella avente ad oggetto la pretesa declaratoria di temerarietà della
lite, essendo l’odierna resistente risultata parzialmente vittoriosa all’esito
dell’intero giudizio).

motivazione su punto decisivo della controversia; violazione e falsa
applicazione degli artt. 2236 e 1176 comma 2 c. c..
Le censure sono inammissibili per una duplice, concorrente ragione.
La prima, per essere denunciati, contestualmente ed inestricabilmente
(nonostante l’apparente ripartizione in lettere separate, a, b, c, nelle pagine di
cui non è possibile indicare il numero, essendo il ricorso carente di opportuna
numerazione), vizi motivazionali e violazioni di norme di legge, in spregio al
costante insegnamento reso, in subiecta materia, di questa Corte regolatrice.
La seconda, per essere comunque lamentati tali vizi motivazionali e tali
violazioni di legge non sotto l’aspetto dell’omesso esame di un fatto decisivo
oggetto di discussione tra le parti (giusta riforma dell’art. 360 n. 5 c.p.c.,
applicabile ratione temporis)

e dell’erronea riconduzione della fattispecie

concreta a quella astrattamente delineata dal legislatore agli articoli del codice
summenzionati, bensì sotto quello

della contestazione in fatto del

convincimento espresso dal giudice d’appello, il quale (f. 13-14 della sentenza
impugnata), dopo avere correttamente e condivisibilmente rilevato la
intempestività della eccezione fondata sul disposto dell’art. 2236 c.c., ha poi,
comunque, argomentatamente escluso che, nella specie, fosse in concreto
predicabile l’esistenza di “problemi tecnici di speciale difficoltà” – all’uopo

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Con il primo e secondo motivo, si denuncia omessa, errata e/o insufficiente

richiamando le conclusioni dei periti (f. 34 della CTU disposta in secondo
grado), dopo avere integrato il quesito circa la natura della prestazione
professionale, su esplicita richiesta dell’appellante, pur ritenendo “intangibili le
già maturate preclusioni e decadenza istruttorie” -, questione che invano

istituzionalmente precluso il riesame del merito della causa volta che, come
nella specie, la decisione impugnata appaia esente da vizi logico-giuridici.
Con il terzo e quarto motivo,

si denuncia

omessa o insufficiente o

contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia

omessa pronuncia e violazione dell’art. 2041 c.c..
Le censure sono inammissibili:

quanto al denunciato vizio motivazionale, che appare del tutto fuori fuoco
alla luce della poc’anzi ricordata riforma dell’art. 360 n. 5. c.p.c.,
risultando la motivazione della sentenza impugnata ben al di sopra del
previsto “minimo costituzionale” di cui alla pronuncia delle sezioni unite
di questa Corte (Cass. 8053/2014), e non avendo più cittadinanza, in
seno al ricorso per cassazione, il lamentato vizio di contraddittorietà e/o
insufficienza motivazionale;

quanto alla lamentata violazione dell’art. 2041 c.c., da ritenersi
irredimibilmente nuova rispetto al thema decidendum dibattuto nei gradi
di merito, non essendovene traccia alcuna nella motivazione della
sentenza, senza che il ricorrente indichi, in spregio al principio della
“autosufficienza minima” del ricorso, in quale fase del giudizio la relativa
domanda sia stata tempestivamente introdotta ed illegittimamente

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tornano a formare oggetto di contestazione in questa sede, ove è

pretermessa, volta che la vicenda processuale aveva ed ha ad oggetto
esclusivamente una domanda risarcitoria da inadempimento contrattuale
nella forma del ristoro per equivalente, di tal che il prezzo pagato al
Castellino (e da questi ritenuto, all’esito del giudizio di appello e della

prestazione professionale non ha alcuna relazione diretta ed immediata
con il valore del risarcimento;
– quanto alle osservazioni mosse dai periti di parte alle risultanze della
perizia d’ufficio, avendo il giudice d’appello motivatamente aderito alle
relative conclusioni, dopo che i CTU richiamati a chiarimenti avevano
fornito puntuale risposta a quelle osservazioni, e non essendo egli
tenuto, per costante giurisprudenza di questa Corte, a replicare
partitamente ed analiticamente, in motivazione, a tutte le contestazioni
mosse alla consulenza, nel cui argomentato accoglimento deve
legittimamente ritenersi compreso il rigetto delle stesse.
Con il quarto e quinto motivo,

si denuncia omessa o insufficiente o

contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., 3 e 24 Cost..
La doglianza non può essere accolta, attesa la impredicabilità di una “palese
vittoria in appello” del Castellino, che ha visto accogliere solo in parte la
propria impugnazione (cui la controparte aveva resistito

sic et simpliciter,

senza proporre alcun appello incidentale).
Essa risulta, pertanto, assorbita nell’accoglimento del motivo che segue, al pari
delle censure sub 9 e 10.

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riforma in parte qua della sentenza di primo grado) per la (inesatta)

Con il settimo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art.
92 c.p.c..
La censura è fondata.
Vertendosi in tema di reciproca, parziale soccombenza, e stante il significativo

appello e di quello di primo grado avrebbero dovuto essere compensate.
In tale compensazione resta assorbita la (conseguente) compensazione,
quanto ai rapporti interni tra le parti, delle spese relative alle CTU, in tal senso
assorbito l’ottavo motivo di ricorso.
In assenza di necessari ed ulteriori accertamenti di fatto, a tanto può
direttamente provvedere questa stessa Corte.
Il ricorso è pertanto accolto nei limiti di cui in motivazione.
La reciproca soccombenza nel presente giudizio consente la integrale
compensazione delle relative spese.
P.Q.M.

La Corte accoglie il settimo motivo di ricorso, in esso assorbiti il quinto, il
sesto, l’ottavo e il nono.
Rigetta i restanti motivi.
Decidendo nel merito, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto e dichiara compensate le spese dell’intero procedimento di merito, ivi
incluse quelle di CTU, al pari di quelle del presente giudizio.
Così deciso in Roma, li 5.7.2017

ridimensionamento delle originarie pretse attoree, le spese del giudizio di

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